Nel caso di una partita IVA che eserciti più attività contemporaneamente, con codici Ateco differenti, essa dovrà rispettare alcuni specifici adempimenti, secondo quando previsto per l’esercizio di più attività dall’art. 36 del DPR 633/1972. Per quanto riguarda il trattamento fiscale, questo può essere unitario o separato a seconda dei casi. Offre un quadro completo sulla casistica il sito delle piccole-medie imprese pmi.it.
Il primo passo da compiere, quando si avvia una seconda attività, diversa rispetto a quella già esercitata, è presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alla Camera di Commercio competente, se imprenditore, entro 30 giorni dall’inizio della seconda attività.
Regime forfettario
Anche in caso di esercizio contemporaneo di più attività, è possibile optare per il regime forfettario. Ricordando che dal 2019 (Legge n. 145/2018 cd. Legge di Bilancio 2019) il limite di fatturato annuo è unico e uguale per tutte le attività, indifferentemente dal codice Ateco, ai fini della determinazione del limite di ricavi è necessario considerare il tetto massimo di 65.000 euro per tutte le attività complessivamente esercitate.
La Legge di Bilancio 2019 non ha invece modificato i coefficienti di redditività, ovvero la percentuale di reddito attribuita forfettariamente ai contribuenti, dunque in caso di più attività andrà posta particolare attenzione a questo elemento:
- se le due attività sono nello stesso settore, quindi con lo stesso coefficiente, nel quadro LM del modello Redditi, andrà compilato solo un rigo indicando il codice Ateco dell’attività principale e il totale di tutti i compensi percepiti;
- se le attività sono in settori diversi andrà compilato un rigo per ciascun gruppo di settore.
Contabilità unificata
In generale per tutte le partite IVA, ai fini dell’applicazione IVA, l’art. 36 del DPR 633/1972, comma 1, prevede che i soggetti che esercitano più attività, applichino l’imposta unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo.
Contabilità separata
In alcuni casi però tale principio non si applica e la contabilità va tenuta separata. L’obbligo di contabilità separata scatta in particolare nei seguenti casi:
- se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni, in questo caso è necessario che la partita IVA separi le due contabilità e tenga conto, per l’applicazione dell’imposta delle rispettive disposizioni e con riferimento al volume d’affari di ciascuna attività;
- se il contribuente effettua, in una delle due attività, commercio al minuto con la procedura della ventilazione dei corrispettivi IVA;
- se una di quelle esercitate è un’attività agricola, rientrante nel regime speciale agricoltura;
- se una delle due attività è svolta in ambito spettacolo ed intrattenimento con detrazione forfetaria.
Quella di separare la contabilità ai fini IVA può essere anche una scelta operata in via volontaria dal contribuente. L’opzione va comunicata nella dichiarazione IVA dell’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attività e ha effetto fino ad eventuale revoca e, in ogni caso, per almeno un triennio.