Partita Iva e forfettari con due attività: il trattamento fiscale

Partita IVA con due codici Ateco: contabilità e compatibilità con il regime forfettario

Pubblicato: 17 Aprile 2019 14:24Aggiornato: 6 Dicembre 2023 14:55

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Redazione

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Nel caso di una partita IVA che eserciti più attività contemporaneamente, con codici Ateco differenti, essa dovrà rispettare alcuni specifici adempimenti, secondo quando previsto per l’esercizio di più attività dall’art. 36 del DPR 633/1972. Per quanto riguarda il trattamento fiscale, questo può essere unitario o separato a seconda dei casi. Offre un quadro completo sulla casistica il sito delle piccole-medie imprese pmi.it.

Il primo passo da compiere, quando si avvia una seconda attività, diversa rispetto a quella già esercitata, è presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alla Camera di Commercio competente, se imprenditore, entro 30 giorni dall’inizio della seconda attività.

Regime forfettario

Anche in caso di esercizio contemporaneo di più attività, è possibile optare per il regime forfettario. Ricordando che dal 2019 (Legge n. 145/2018 cd. Legge di Bilancio 2019) il limite di fatturato annuo è unico e uguale per tutte le attività, indifferentemente dal codice Ateco, ai fini della determinazione del limite di ricavi è necessario considerare il tetto massimo di 65.000 euro per tutte le attività complessivamente esercitate.

La Legge di Bilancio 2019 non ha invece modificato i coefficienti di redditività, ovvero la percentuale di reddito attribuita forfettariamente ai contribuenti, dunque in caso di più attività andrà posta particolare attenzione a questo elemento:

Contabilità unificata

In generale per tutte le partite IVA, ai fini dell’applicazione IVA, l’art. 36 del DPR 633/1972, comma 1, prevede che i soggetti che esercitano più attività, applichino l’imposta unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo.

Contabilità separata

In alcuni casi però tale principio non si applica e la contabilità va tenuta separata. L’obbligo di contabilità separata scatta in particolare nei seguenti casi:

Quella di separare la contabilità ai fini IVA può essere anche una scelta operata in via volontaria dal contribuente. L’opzione va comunicata nella dichiarazione IVA dell’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attività e ha effetto fino ad eventuale revoca e, in ogni caso, per almeno un triennio.

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