Prima di procedere è importante ricordare che, al 2024, il Reddito di cittadinanza non è più previsto.
Ci erano dei casi in cui le famiglie che avevano diritto al Reddito di cittadinanza vedevano la sospensione del sussidio per differenti ragioni. La prima poteva essere che non integravano la documentazione che serviva per poter ottenere il sussidio (da consegnare entro il 21 ottobre di quell’anno).
Questa sospensione derivava appunto dalla mancata integrazione della domanda presentata a marzo, momento in cui non erano ancora previsti i nuovi e più stringenti requisiti che permettevano di accedere al Reddito. Alle famiglie era stato mandato un messaggio da parte dell’INPS, l’integrazione doveva essere presentata entro il 21 ottobre; chi non provvedeva subiva la sospensione dell’erogazione dell’assegno mensile.
Indice
Come inviare l’integrazione del Reddito richiesta
Come si diceva, le regole per l’accesso al Reddito di cittadinanza erano diventate più stringenti, le famiglie che ne avevano diritto avevano chiaramente già presentato la richiesta che era stata accettata e, nel periodo transitorio previsto di sei mesi, ricevevano comunque l’erogazione del sussidio. Entro il 21 ottobre, come dettato dall’INPS, dovevano però essere presentate le due integrazioni richieste:
- una doveva attestare che gli utenti che ricevevano il Reddito non erano sottoposti a misure cautelari e non erano stati condannati in via definitiva negli ultimi 10 anni;
- l’altra invece doveva indicare che nessun componente del nucleo era diventato disoccupato per dimissioni volontarie.
Esisteva anche una terza integrazione, valida solo per i cittadini extracomunitari: doveva essere le autorità dello Stato di provenienza a rilasciarla, doveva essere tradotta in italiano e vidimata dal consolato.
Chi non provvedeva all’invio delle integrazioni entro il 21 ottobre aveva subito senza dubbio la sospensione dell’erogazione del Reddito di cittadinanza; poteva inviare quanto dovuto anche successivamente, non ricevendo comunque l’assegno per il mese di ottobre. Per tornare a vedere i versamenti, quindi, bastava provvedere immediatamente all’invio delle dichiarazioni descritte sopra, chi non rientrava nei nuovi requisiti chiaramente non aveva più il diritto di ricevere l’assegno.
Reddito di cittadinanza sospeso dopo 18 mesi
Infine, l’INPS aveva avvisato tutti coloro che avevano già usufruito dei primi 18 mesi di Reddito che era necessario rinnovare la domanda; era stato infatti sospeso momentaneamente il versamento dell’assegno per queste famiglie che lo ricevevano dal mese di aprile dell’anno precedente. La sospensione durava un mese, l’INPS spiegava la procedura per rinnovare la richiesta.
La diciottesima mensilità era arrivata a settembre e il Reddito era considerato poi terminato; a partire dal mese di ottobre di quell’anno questi nuclei familiari potevano presentare una nuova domanda per vedersi rinnovare l’erogazione del sussidio, ricevendo così gli assegni a partire dal mese successivo a quello della richiesta (sempre rispettando i requisiti) per altri 18 mesi. Sempre sulla stessa carta prepagata.
Come doveva essere presentata la domanda di rinnovo
Per rinnovare la domanda di Reddito “terminata”, le modalità erano le stesse e differenti:
- richiesta tramite Poste Italiane;
- richiesta diretta al sito redditodicittadinanza.gov.it, per farla serve l’identità SPID;
- presso i centri di assistenza fiscale o gli istituti di patronato;
- accedendo al sito dell’INPS sempre con lo SPID, oppure con il PIN dispositivo per chi lo ha già visto che non può più essere richiesto con la Carta d’Identità Elettronica oppure ancora con la Carta Nazionale dei Servizi.
Quali sono i tempi in cui si poteva beneficiare del Reddito di cittadinanza
In quel contesto, chiaramente era l’INPS che rispondeva e innanzitutto spiegava che il Reddito si poteva ricevere per 18 mesi. C’erano però delle situazioni particolari da considerare, ad esempio se nel periodo di fruizione dell’assegno il nucleo subiva delle variazioni, il limite di 18 mesi si applicava con nucleo modificato e bisognava presentare una nuova domanda. In caso di variazione per nuova nascita o per decesso invece non era necessario rinnovare la domanda.
Un’altra cosa importante da sapere era che una volta interrotta la fruizione del beneficio, si poteva fare richiesta per reperirlo per altri 18 mesi al massimo. Se invece il Reddito decadeva o veniva revocato, allora si poteva fare una nuova domanda 18 mesi dopo aver ricevuto il provvedimento. Se però in famiglia c’erano delle persone disabili oppure dei minorenni, allora si poteva già rifare la richiesta dopo 6 mesi.
In conclusione, è importante sottolineare ancora una volta che il Reddito di cittadinanza, al momento, non è più una misura attiva nel nostro sistema di welfare dal 2024.