Dal 2 marzo 2021 i cittadini possono segnalare al Fisco i negozianti che non aderiscono alla Lotteria degli scontrini, rifiutandosi di acquisire il codice lotteria e impedendo così agli utenti di partecipare alla riffa di Stato.
Nel sito dedicato alla Lotteria degli scontrini, nella parte relativa alla normativa di riferimento, si legge che “a decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale”.
Le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza, e gli esercenti e commercianti che non accettano il codice lotteria rischiano di essere inseriti nelle liste di professionisti ed imprese a rischio evasione.
Lotteria degli scontrini, come segnalare gli esercenti
All’interno del Portale Lotteria si trova l’area dedicata per effettuare le segnalazioni, previa registrazione con le credenziali SPID, CIE o CNS.
Una volta entrati nell’area riservata, tra le voci del menu c’è “Segnala esercente”. Appare un form, che va compilato in tutte le parti.
Occore inserire la partita Iva dell’esercente che si è rifiutato di accettare il codice lotteria: a quel punto il portale effettua una verifica e fornisce la denominazione dell’attività segnalata.
Nel menu “tipologia di segnalazione” è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
- l’esercente non ha emesso (né su carta, né in elettronico) il documento commerciale (scontrino);
- l’esercente si è rifiutato di acquisire il codice lotteria ma ha emesso il documento commerciale (scontrino).
Va poi inserita data dell’operazione. Una volta presa visione dell’informativa (articolo 13 del regolamento Ue 2016/679-GDPR), si può inviare la segnalazione.