Pensioni, nuova modalità calcolo anzianità contributiva: cosa cambia per il part-time

Pensioni, come cambia il calcolo dell'anzianità contributiva per i contratti di lavoro part-time: le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021

Pubblicato: 6 Maggio 2021 13:10

Miriam Carraretto

Giornalista politico-economica

Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Con la circolare n. 74 del 4 maggio2021, l’Inps ha fornito nuove indicazioni sulle modalità di calcolo dell’anzianità contributiva, introdotta dal 1° gennaio 2021 dalla legge di Bilancio, in merito ai contratti di lavoro part-time.

Pensioni, come cambia il calcolo dell’anzianità contributiva

Precedentemente la disciplina prevedeva che il parametro di misurazione per i periodi da riconoscere come anzianità lavorativa per l’accesso alla pensione fosse quello della “settimana retribuita”, ovvero: il numero dei contributi settimanali da accreditare ai fini delle prestazioni pensionistiche era pari a quello delle settimane dell’anno retribuite, per cui non era consentito l’accredito delle
settimane prive di retribuzione.

La legge di Bilancio 2021, invece, cambia le cose e riconosce i periodi non lavorati nei rapporti di lavoro part-time verticale o ciclico, anche per le gestioni private, nel calcolo dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione. L’attuale orientamento giurisprudenziale, nello specifico, ha riconosciuto che una delle principali caratteristiche del contratto part-time (di tipo verticale o ciclico) può essere la concentrazione dell’attività in alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell’anno, alternata a periodi di non attività – sia equiparato alla generalità dei rapporti di lavoro part-time.

Da qui la necessità, in presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale, di valutare le settimane per intero (a carico dell’Inps), sempre ai fini dell’anzianità di diritto, ferma restando la condizione che la retribuzione accreditata sia pari all’importo minimale di retribuzione previsto per l’anno di riferimento. In caso contrario, il numero di contributi riconosciuti sarà pari al rapporto tra l’imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico in vigore nello stesso anno.

Pensioni, come richiedere il riconoscimento del periodo non lavorato

L’accredito dell’anzianità contributiva, per i periodi non lavorati e non retribuiti a causa del verificarsi di eventi sospensivi del rapporto di lavoro e in considerazione della non disponibilità di dette informazioni negli archivi dell’Istituto, sarà necessario presentare apposita domanda (alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione) tramite PEC o attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità.

La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro compilata o da una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall’interessato, con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce. Ciò consentirà all’Istituto di procedere al relativo accredito riferito ai soli periodi non lavorati, in ragione del contratto part-time di tipo verticale o ciclico.

Pensioni, cambia calcolo anzianità retributiva per i part-time: i doveri del datore di lavoro

Cade in capo al datore di lavoro l’obbligo, a partire dall’entrata in vigore della normativa (ovvero dal 1° gennaio 2021), di compilazione del flusso UniEmens anche per i periodi in cui non esiste prestazione lavorativa in ragione dell’articolazione dell’orario concordata nel rapporto di lavoro a tempo parziale. L’obbligo di trasmissione discenderà dalla presenza del rapporto di lavoro, non dalla presenza di “Imponibile”.

Per i periodi da gennaio ad aprile 2021, le aziende interessate dovranno provvedere all’invio dei flussi ove non inviati secondo le modalità sopra descritte, oppure alla loro correzione se presentati utilizzando nel flusso del mese corrente, l’elemento “Mese Precedente” o inviando un flusso di variazione senza valenza contributiva.

Nel caso in cui, nel periodo non lavorato riferito a contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico, si verifichi la prosecuzione di un evento, coperto da contribuzione figurativa, sorto nel periodo per il quale vi è stata prestazione lavorativa, la denuncia non dovrà segnalare l’evento figurativo, legato alla presenza in servizio, ma il periodo di diritto, secondo le istruzioni fornite nel presente paragrafo per l’implementazione del flusso.

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