Rimborsi Trenitalia, via libera dall’Antitrust: cosa cambia in caso di ritardi e cancellazioni

Chiedere un rimborso a Trenitalia in caso di ritardo, cancellazione del treno o altri disservizi diventerà più semplice.

Pubblicato:

Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

L’Antitrust ha accettato le proposte avanzate da Trenitalia per risolvere l’indagine sulle presunte pratiche commerciali scorrette (di cui la società ferroviaria è stata chiamata a rispondere). Il procedimento, avviato per verificare il rispetto dei diritti dei viaggiatori, si può quindi ritenere ad oggi concluso grazie all’introduzione di queste nuove misure di semplificazione delle procedure.

Perché è intervenuta l’Antitrust

Il procedimento avviato dall’Antitrust riguardava il modo in cui Trenitalia gestiva alcune richieste di rimborso e di indennizzo. Secondo l’ipotesi formulata dall’Autorità, alcune procedure avrebbero potuto ostacolare l’esercizio dei diritti dei viaggiatori previsti dal Codice del consumo.

Nel mirino è finita la procedura che imponeva al passeggero di ottenere una specifica attestazione di rinuncia al viaggio per poter richiedere il rimborso integrale del biglietto in determinate circostanze, come:

Secondo l’Antitrust, tale requisito poteva rappresentare un ostacolo ingiustificato all’accesso ai rimborsi spettanti ai consumatori.

Cosa cambia in caso di rinuncia del viaggio

Trenitalia, pur precisando che gli impegni assunti non costituiscono un’ammissione della fondatezza delle contestazioni avanzate dall’Autorità, ha modificato le procedure eliminando l’obbligo della preventiva attestazione di rinuncia al viaggio.

Di conseguenza, i passeggeri non dovranno più procurarsi questo documento per ottenere il rimborso totale del prezzo del biglietto nei casi previsti. Mentre fino ad ora, prima di questo intervento, se un treno veniva cancellato o subiva un forte ritardo (superiore a 60 minuti), oppure in caso di perdita di una coincidenza, il passeggero non poteva limitarsi a compilare semplicemente la richiesta di rimborso online o allo sportello. Era infatti obbligatorio richiedere e ottenere prima la cosiddetta “attestazione di rinuncia al viaggio” dal personale di bordo, della biglietteria o dell’assistenza clienti in stazione che certificasse che non avrebbe effettuato (o proseguito) il viaggio a causa del disservizio

I casi in cui non sarà necessaria l’attestazione di rinuncia

La semplificazione interesserà le cancellazioni e i ritardi delle corse per:

Inoltre, Trenitalia ha deciso di estendere l’abolizione dell’attestazione preventiva anche ad altre circostanze previste dalle proprie condizioni generali di trasporto che, di fatto, equivalgono a una soppressione del servizio. Tra queste rientrano:

Quando entreranno in vigore le nuove regole

Le modifiche non saranno tutte immediate.

Gli impegni assunti da Trenitalia diventeranno operativi entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento con cui l’Antitrust li ha resi vincolanti, pubblicato il 30 luglio 2026. Pertanto, le nuove procedure dovrebbero entrare pienamente in vigore entro la fine di ottobre 2026. Nel frattempo, alcune misure sono già state attivate.

Una delle novità già operative riguarda il servizio di assistenza digitale. Dal 1° giugno Trenitalia ha ampliato gli orari della chat online dedicata anche alla gestione delle richieste di rimborso. Il servizio è ora disponibile tutti i giorni dalle ore 6:00 alle ore 23:00 (in precedenza la chat era accessibile soltanto dalle 8:00 alle 20:00).

La posizione del Codacons

L’accoglimento degli impegni da parte dell’Antitrust è stato accolto positivamente dal Codacons, che considera le modifiche un passo avanti nella tutela dei consumatori. Tuttavia, secondo l’associazione dei consumatori, oltre ai rimborsi già previsti dalla normativa, sarebbe opportuno introdurre un sistema di indennizzi automatici in favore dei passeggeri che subiscono gravi ritardi o cancellazioni improvvise dei treni, proprio come avviene per il trasporto aereo.

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963