Smart working: dove devono pagare le tasse i residenti all’estero

Come ci si deve comportare rispetto al Fisco se si ha la residenza all'estero, ma si sta lavorando in Italia in modalità di lavoro agile?

Pubblicato: 4 Ottobre 2021 19:56Aggiornato: 29 aprile 2024 17:56

Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Mentre sono state ridefinite le regole dello smart working nella Pubblica Amministrazione, una domanda che in diversi avete posto a QuiFinanza in questi mesi di lavoro a distanza forzato, causa pandemia, è come ci si debba comportare rispetto al Fisco se si ha la residenza ormai all’estero ma si è scelto di lavorare in Italia, da ‘remoto’.

È successo a molti professionisti, soprattutto giovani, di trovarsi “bloccati” in Italia durante i mesi di lockdown o aver scelto di tornare a casa per un po’, in attesa di tempi migliori. Molti di loro sono però italiani che ormai hanno sia la residenza che un lavoro all’estero. Un trend in aumento, che cambierà per sempre il volto del lavoro.

Che fare dunque rispetto alle tasse se si è rimasti in Italia a svolgere il proprio lavoro in smart working, per conto di un datore o azienda stranieri? Facciamo chiarezza di seguito.

Quando si è fiscalmente residenti in Italia

L’art. 2, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 introduce e disciplina il concetto di “residenza fiscale”, ossia ciò che qui interessa per capire come si deve comportare chi ha la residenza all’estero, ma (temporaneamente) lavora in Italia in regime di smart working.

Ebbene, in base al citato articolo, una persona fisica si considera fiscalmente residente in Italia se:

Guardando alle regole vigenti, si nota come, sebbene un cittadino possa essersi cancellato dall’anagrafe della popolazione residente, “il centro principale degli interessi vitali del soggetto” inquadra la residenza fiscale e va individuato, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di questi interessi viene esercitata con continuità e in modo riconoscibile dai terzi.

Attenzione però, le situazioni di cui sopra – che integrano la residenza fiscale – debbono ricorrere per la maggior parte del periodo d’imposta, ossia 183 giorni in un anno solare e 184 giorni in un anno bisestile.

Ecco perché anche un lavoratore, o una lavoratrice in smart working, nato in Italia ma con residenza ormai all’estero, potrà avere residenza fiscale nel nostro paese – qualora qui svolga attività di lavoro a distanza e abbia dunque qui i suoi interessi lavorativi.

Quali redditi tassabili per i non residenti

L’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto già previsto nel nostro ordinamento. In particolare, per i non residenti sono tassabili i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato: a questo proposito si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente, prestato nel territorio compreso entro i confini nazionali.

Dunque, ciò che importa per l’individuazione del luogo dove il lavoratore deve pagare le tasse, oltre alla residenza di quest’ultimo, è il luogo in cui viene resa fisicamente la prestazione lavorativa, anche se il datore la utilizza in un altro Paese.

Se una persona non residente in Italia si trova qui a svolgere l’attività per cui è stata assunta da un’azienda o datore di lavoro straniero, sarà dunque sottoposta alle regole sui redditi tassabili. Sarà infatti l’Italia il centro principale dei cd. interessi vitali del soggetto.

Dove devono versare l’Irpef i residenti all’estero che lavorano in Italia

I casi che qui interessano, dicevamo, attengono in particolare ai cittadini stranieri, non iscritti all’anagrafe della popolazione residente, che lavorano entro i confini dell’Italia in regime di smart working per datori di lavoro esteri. Essi rimangono qui per la maggior parte dell’anno solare, e dunque in una casa localizzata nel territorio italiano (ed eventualmente con coniuge e prole).

Ebbene, pur non essendo integrato il requisito formale dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, vero è che il cittadino estero conserva in Italia la sede principale dei propri rapporti personali, familiari e lavorativi. Ecco perché non vi saranno dubbi nel considerarlo fiscalmente residente in Italia.

Chiarito il contesto, diventa allora evidente che le persone di origine italiana, che abbiano la residenza all’estero ma che stiano lavorando in Italia in smart working (scopri la differenza con il telelavoro), sono tenute a pagare le tasse, cioè a versare l’Irpef, in Italia.

Ma qual è il parametro? Qual è il tempo di permanenza e la durata del lavoro da remoto in Italia, che fanno scattare l’obbligo di versamento Irpef? Come abbiamo accennato in precedenza, il parametro che rende lo smart working fiscalmente rilevante in Italia è fissato in 183 giorni in un periodo d’imposta.

Regole sulla tassazione dello smart worker e casi pratici

Scendendo un po’ più nel dettaglio, in caso di lavoro subordinato di persona non residente in Italia, la tassazione potrà applicarsi in ambo gli Stati (Italia e Stato del datore o azienda) soltanto se la presenza in Italia supera i 183 giorni – requisito della residenza fiscale integrato. Diversamente, e per un periodo di tempo non maggiore di 183 giorni, soltanto lo Stato straniero potrà tassare il reddito prodotto dallo smart worker.

Ma entra in gioco il regime di tassazione esclusiva, che scaturisce dall’applicazione dell’art. 15 del TUIR. Esso infatti dispone una sola tassazione se lo Stato di residenza del lavoratore e di esercizio dell’attività in smart working, coincidono.

Attenzione però, lo Stato di localizzazione dell’azienda (scopri come funziona la residenza fiscale in Europa e dove si pagano meno tasse) o datore di lavoro potrebbe applicare, comunque, tassazione. Ciò potrebbe verificarsi in quelle circostanze in cui il dipendente in smart working, non sia in grado di provare la residenza fiscale italiana. Ecco perché è sempre consigliabile che il lavoratore vada a predisporre la propria certificazione di residenza fiscale, da consegnare al datore di lavoro.

Tuttavia, c’è una soluzione differente rappresentata dalla facoltà – esercitabile dal datore – di identificazione nel nostro paese, con la creazione di una società controllata o l’istituzione di una stabile organizzazione. Ciò garantirà il lavoratore e gli darà un contratto di lavoro subordinato, sottoposto alle regole del diritto del lavoro italiano (con il pagamento delle relative tasse).

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