Stop al salario minimo, la Corte Costituzionale boccia la Regione: il caso

Appalti pubblici e salari, ecco perché la Corte Costituzionale ha bocciato il bonus stipendi della Toscana. La sentenza 60/2025

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Chi decide davvero sugli stipendi negli appalti? La Corte Costituzionale con la sentenza 60/2026, è intervenuta sul delicato tema del rapporto tra tutela dei lavoratori e concorrenza nelle gare pubbliche. Sono in gioco i poteri dello Stato e possibili situazioni di conflitto e contrapposizione tra istituzioni.

Al centro della decisione è la legge 30/2025 della Regione Toscana, che introduceva un criterio premiale nei bandi di gara. Proprio questo criterio è finito al centro di una questione di legittimità costituzionale, che la Consulta ha risolto in modo chiaro e rigoroso.

Cosa prevedeva la legge toscana e il motivo della contestazione

Per capire l’esito della vicenda va precisato il contenuto dell’art. 1 della legge toscana contestata dal Governo. In particolare il testo stabiliva che — nei bandi di gara pubblici gestiti dalla Regione e dai suoi enti strumentali (come aziende sanitarie o società in house) — dovesse essere inserito un criterio premiale a favore delle aziende che riconoscessero almeno 9 euro lordi l’ora ai dipendenti impiegati negli appalti.

In termini pratici:

L’obiettivo dichiarato era socialmente condivisibile, essendo la lotta al cosiddetto dumping contrattuale. Come è noto la competizione tra imprese basata sull’abbassamento dei salari e delle tutele fa male ai lavoratori e tende a impoverirli.

Tuttavia la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto di impugnare la normativa toscana davanti alla Corte Costituzionale, sostenendo che violasse l’art. 117 della Costituzione il quale riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

Secondo il Governo, infatti, introdurre criteri diversi a livello regionale può alterare il mercato e anche un criterio “premiale” incide sull’esito delle gare pubbliche e quindi sulla concorrenza.

Cos’è la tutela della concorrenza

La Corte Costituzionale ha chiarito un punto fondamentale: la concorrenza non riguarda soltanto i comportamenti delle imprese, ma anche le regole delle gare pubbliche. Infatti nella sentenza 60/2026 si distingue tra due tipi di concorrenza:

Gli appalti pubblici rientrano proprio in questa seconda categoria. E qui entra in gioco un principio chiave su cui la Corte ha fondato la sua pronuncia: l’uniformità di regole su tutto il territorio nazionale.

La domanda sorge spontanea: perché negli appalti pubblici serve sempre uniformità? Nella sua risposta la magistratura è netta e — sposando la tesi del Governo — sottolinea che regole diverse tra Regioni potrebbero creare barriere territoriali, scoraggiando le imprese a partecipare alle gare in alcune zone. In uno scenario come questo, ci sarebbero seri rischi di alterazione della competizione.

Ben si giustifica allora che la disciplina relativa a criteri di aggiudicazione, modalità di gara e selezione dei concorrenti vada attribuita allo Stato.

Il ruolo dello Stato è trovare l’equilibrio

Un altro aspetto chiave della sentenza riguarda il bilanciamento tra interessi. Le gare pubbliche non servono esclusivamente a scegliere il miglior offerente in una gara, ma anche a perseguire la tutela dei lavoratori, la sostenibilità sociale e la qualità del lavoro.

Attenzione però, perché è e resta compito della “regia” statale — rimarca la Corte — stabilire come bilanciare tutti questi interessi pubblici con la concorrenza. Peraltro c’è già un insieme di regole nazionali ed è quello previsto dal Codice degli appalti. La Corte sottolinea così che non esiste alcun “vuoto normativo” e, anzi, proprio il Codice dei contratti pubblici prevede appositi strumenti di tutela dei lavoratori.

Ad esempio, i costi della manodopera debbono essere determinati tramite tabelle ministeriali senza poter essere ribassati arbitrariamente. L’obiettivo è evitare offerte troppo basse a scapito dei lavoratori.

C’è poi l’obbligo del contratto collettivo leader. Infatti l’art. 11 del Codice impone di indicare nei bandi il Ccnl più rappresentativo e di garantire ai lavoratori condizioni equivalenti, se si applica un altro contratto. Anche la contrattazione, detta in linguaggio tecnico qualificata, è una significativa tutela stabilita a monte.

In merito ai controlli sulle offerte, invece, quelle che non rispettano i minimi salariali vengono escluse. In sostanza, esiste già un sistema uniforme che tutela i lavoratori senza compromettere la concorrenza e che verifica — in modo rigoroso — gli effettivi costi del lavoro.

Cosa dice la sentenza della Corte Costituzionale

Tirando le somme, la Corte ha risolto la questione di legittimità costituzionale accogliendo il ricorso del Governo. Ha così dichiarato contrario all’art. 117 Cost. l’art. 1 della legge Regione Toscana 30/2025 perché quest’ultimo:

Il legislatore statale ha già stabilito un punto di equilibrio tra libertà d’impresa e tutela del lavoro. Se una Regione introduce una regola autonoma sposta questo equilibrio. Ma non può farlo.

Che cosa cambia per i lavoratori in Toscana

Sull’amplissima materia degli appalti la giurisprudenza non manca. Basti pensare a una recente pronuncia della Corte d’Appello di Roma su Tfr e cambi d’appalto. La sentenza 60/2026 della Corte Costituzionale ha una portata che va oltre i confini toscani. Conferma che le regole degli appalti devono essere uniformi in tutta Italia e ribadisce che la tutela dei lavoratori negli appalti passa sempre attraverso strumenti statali. E anche misure “socialmente condivisibili” possono essere giuridicamente illegali se adottate dal livello istituzionale sbagliato.

Tuttavia le Regioni non sono sempre escluse. La Corte precisa che la tutela della concorrenza non è una sorta di passe-partout che esclude ogni intervento regionale e, anzi, le amministrazioni regionali possono intervenire in materie collegate (come lavoro o politiche sociali). Ma c’è un invalicabile limite di fondo: non possono e non devono incidere sulle regole delle gare. E nel caso degli appalti pubblici questo limite è particolarmente rigido.

L’esito della vicenda lascia aperta una questione. La sentenza non dice che un salario minimo negli appalti sia illegittimo in sé. Dice però che deve essere eventualmente introdotto dallo Stato, non dalle singole Regioni. In ogni caso, deve inserirsi in modo coerente nel sistema degli appalti.

Concludendo, per le Regioni che hanno già norme simili, questa decisione della Corte costituzionale le espone a impugnazioni e probabile dichiarazione di incostituzionalità. Per quelle che volevano introdurle, invece, si chiude di fatto lo spazio normativo su criteri premiali salariali negli appalti. Come detto, resta possibile intervenire solo senza incidere sulle regole di gara.

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