Sia il Reddito di Cittadinanza che la NASpI sono assimilabili a quelle forme di sostegno economico prevista dallo stato italiano a favore di disoccupati e cittadini in forte stato di indigenza economica. Lo scopo per il quale sono state create è dunque lo stesso. Proprio per questo sorge naturalmente la questione della compatibilità, confermata di fatto fino al 2021. Per capire il perché partiamo dalle differenze insite in queste due forme di sussidio economico. Il Reddito di Cittadinanza, introdotto ufficialmente dal D.Lgs. n.4/2019, viene fornito essenzialmente a chi si trova senza lavoro o in difficoltà economica e va a integrare il reddito dell’intero nucleo famigliare di chi ne fa richiesta.
La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), detta anche indennità di disoccupazione, è invece il principale ammortizzatore sociale introdotto dal D.Lgs. 22/2015, universalmente conosciuto come Jobs Act, ed è rivolto a tutti i lavoratori dipendenti o assimilati che hanno perso il lavoro non per loro scelta. I decreti usciti nel corso di quest’anno durante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 hanno sancito l’effettiva cumulabilità NASpI- Reddito di Cittadinanza, a patto che l’importo della prima venga sottratto al secondo.
Indice
NASpI: requisiti, domanda ed erogazione
La NASpI può essere richiesta dai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente il lavoro, compresi:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Sono esclusi:
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato;
- operai agricoli a tempo indeterminato; lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale.
Prerequisiti di stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono dunque esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale a eccezione di:
- dimissioni per giusta causa:
- mancato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali subite nei luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing;
- variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone dell’azienda;
- spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2103 c.c.;
- comportamento ingiurioso del superiore gerarchico;
- dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino a eccezione di Colf e badanti, perché non rientrano nell’ambito di applicazione degli artt. 54 e 55 del TU maternità (D.lgs. n. 151/2001);
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall’articolo 1, comma 4 della legge Fornero;
- risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore;
- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6, decreto legislativo 22/2015;
- licenziamento disciplinare.
- Con la circolare INPS 1° dicembre 2021, n. 180 l’Istituto riepiloga le istruzioni amministrative in materia di proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla NASpI, nell’ipotesi di adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Requisiti contributivi per accedere alla NASpI
Per poter avere accesso alla NASpI è necessario aver versato contributi contro la disoccupazione per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. È contribuzione utile anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché remunerate nel rispetto dei minimali settimanali. La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti.
I contributi utili sono:
- i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria;
- i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati dov’è prevista la possibilità di totalizzazione;
- i periodi di lavoro svolti unicamente in un altro Paese UE laddove si tratti di lavoratore frontaliero o transfrontaliero;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Non sono considerati utili i periodi coperti da contribuzione figurativa relativa a:
- malattia e infortunio sul lavoro, se non c’è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
- Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
- contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
- assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Reddito di Cittadinanza: requisiti, domanda ed erogazione
Il Reddito di Cittadinanza è invece rivolto a tutti i cittadini italiani, europei o extracomunitari (con permesso di lungo soggiorno e residenti in Italia da almeno 10 anni) che rispettano i seguenti requisiti:
- ISEE inferiore a 9.360€;
- patrimonio immobiliare oltre all’abitazione di residenza inferiore ai 30.000€;
- patrimonio mobiliare inferiore ai 6.000€, aumentata di 2.000€ per ogni componente del nucleo familiare fino a 10.000€. 1.000€ di soglia in più per ogni figlio successivo al secondo e altri 5.000€ in più per ogni familiare affetto da disabilità grave.
- reddito familiare inferiore a 6.000€ da moltiplicare a un valore pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, aumentato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne, aumentato a sua volta di un ulteriore 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2,1 o di 2,2, se in famiglia sono presenti disabili o persone non autosufficienti.
I cittadini che ne fanno richiesta online tramite MyINPS o presso tutti gli uffici postali e i CAF, esattamente come per la NASpI, dovranno contemporaneamente presentare la DID al centro per l’impiego più vicino, firmare il Patto per il Lavoro ed essere iscritti all’ANPAL. Gli aventi diritto riceveranno una carta prepagata sulla quale viene accreditato l’importo spettante, calcolato in base alla scala di valutazione brevemente esposta sopra, per un massimo 18 mesi.
La carta consente di prelevare entro un limite mensile che varia a seconda del numero di componenti il nucleo familiare, effettuare bonifici mensili per pagare l’affitto o la rata del mutuo, pagare tutte le utenze domestiche e acquistare ogni genere di beni di consumo e servizi escluse alcune specifiche categorie (imbarcazioni, armi, pornografia, gioielli, pellicce, opere d’arte, servizi finanziari, di money transfer o assicurativi, portuali, prodotti o servizi presso club privati).
La compatibilità tra Reddito di Cittadinanza e NASpI
Indennità di disoccupazione NASpI e Reddito di Cittadinanza sono dunque cumulabili, vediamo adesso in che modo. Entro 30 giorni dalla domanda NASpI si può richiedere il Reddito di Cittadinanza compilando e inviando il modulo Rdc Com Ridotto. Mentre se, al contrario, già si riceve il Reddito di Cittadinanza e si fa richiesta della NASpI, occorre il modulo Rdc Com Esteso.
Essendo la NASpI una fonte di reddito, le due misure andranno automaticamente a compensarsi, in quanto l’importo NASpI provocherà una fisiologica riduzione dell’importo spettante come Reddito di Cittadinanza in quanto reddito familiare, e di conseguenza il complessivo valore del proprio ISEE, andrà invece ad aumentare.
Il Reddito di Cittadinanza, una volta pilastro della politica sociale per sostenere le famiglie in difficoltà economica in Italia, non è più in vigore.