Anche nei rapporti di lavoro regolati dal Jobs Act, il lavoratore ingiustamente licenziato ha diritto a una tutela economica minima che non può essere limitata del tutto. Neanche se si dà da fare e trova subito un nuovo impiego. Lo ha spiegato la Sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 20686/2025.
La decisione in oggetto offre interessanti chiarimenti sul funzionamento dell’indennità risarcitoria minima di 5 mensilità, prevista dall’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, e sul ruolo di quello che in gergo è l’aliunde perceptum, cioè i nuovi redditi incassati dal lavoratore dopo il licenziamento.
Di seguito vediamo insieme i punti principali di una pronuncia che ha un’indubbia portata generale per i lavoratori dipendenti.
Indice
Il caso concreto: licenziamento a voce e azienda cessata
Un lavoratore era stato assunto con contratto a tutele crescenti e poi licenziato a voce una decina d’anni fa.
L’azienda aveva comunicato al Centro per l’impiego la cessazione del rapporto per giustificato motivo oggettivo. Tuttavia, non era stata in grado di provare l’esistenza di un licenziamento in forma scritta. Quest’ultimo, come è noto, è un requisito essenziale di validità del recesso unilaterale.
Il giudice del lavoro, in primo grado, aveva respinto la domanda del lavoratore. In appello, però, la magistratura ha ribaltato l’esito, dichiarando:
- inefficace il licenziamento orale;
- non provato l’asserito accordo sindacale per una ricollocazione con agenzia interinale;
- impossibile la reintegra in ufficio, a causa della successiva cessazione dell’attività dell’azienda.
Ecco perché il giudice di secondo grado, oltre a compensare le spese di lite, ha condannato il datore al versamento delle retribuzioni dal licenziamento fino al 15 ottobre 2018, data in cui la prestazione lavorativa era diventata definitivamente impossibile.
Lo aveva fatto, detraendo però il citato aliunde perceptum, cioè quanto il lavoratore aveva guadagnato con un nuovo impiego trovato già dal mese successivo all’addio all’ufficio.
Cosa dice il Jobs Act in caso di licenziamento
L’ormai ex dipendente ha impugnato la sentenza davanti alla Suprema Corte, sollevando tre motivi di ricorso. Il più importante riguardava la violazione dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. 23/2015, per non aver la corte d’appello riconosciuto le 5 mensilità minime garantite dal Jobs Act.
Il suo interesse alla questione è sorto proprio perché, avendo firmato un nuovo contratto di lavoro immediatamente dopo l’espulsione dall’azienda, la detrazione dell’aliunde perceptum aveva azzerato o fortemente ridotto il risarcimento di legge.
Per arrivare alla decisione, la Cassazione ha sottolineato che cosa prevede il Jobs Act in caso di licenziamento nullo o inefficace. In casi come questi, il magistrato:
- condanna il datore al risarcimento del danno;
- calcola l’indennità sulla base dell’ultima retribuzione utile per il Tfr;
- commisura il risarcimento al periodo che va dal licenziamento all’effettiva reintegrazione in ufficio o lo commisura alla data di impossibilità definitiva della prestazione;
- detrae quanto il lavoratore ha percepito svolgendo altre attività lavorative.
Quanto guadagnato altrove non riduce il minimo garantito
Attenzione però, perché c’è un passaggio della norma di legge che rafforza ancora di più le tutele del dipendente ingiustamente licenziato. Infatti, per legge è espressamente previsto che:
In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’uomo, richiamando un costante principio della propria giurisprudenza fin dagli anni ’90. Si tratta di quanto già affermato sotto la vigenza dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Infatti la Cassazione ha precisato che:
l’aliunde perceptum dal lavoratore illegittimamente licenziato, di cui la prova è posta a carico del datore di lavoro e necessaria ai fini della riduzione dell’obbligo risarcitorio del medesimo, riguarda il danno eccedente la misura minima (pari a 5 mensilità di retribuzione) garantita dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970. Tale principio è senza dubbio applicabile anche nell’ambito del licenziamento orale disposto nel contratto a tutele crescenti di cui al d. lgs. 23/15, c.d. Jobs act.
Sintetizzando l’esito della disputa, la sentenza d’appello è stata quindi cassata e la causa rinviata alla stessa corte territoriale. Quest’ultima, in diversa composizione, sarà tenuta ad applicare correttamente il principio di diritto e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Le 5 mensilità devono essere sempre pagate
Non ci sono limiti o divieti all’estensione della tutela risarcitoria di cui allo Statuto dei lavoratori. Anche con il contratto a tutele crescenti, spiega la Cassazione, quanto guadagnato altrove non può cancellare l’obbligo di indennizzo del datore di lavoro.
Può solamente escluderlo per la parte eccedente la misura minima garantita dalla legge. Le 5 mensilità sono un limite invalicabile.
Pertanto, se un qualsiasi lavoratore viene licenziato ingiustamente, ma, in virtù del suo spirito di iniziativa, delle sue competenze ed esperienza, trova lavoro immediatamente e prima del termine del periodo “cuscinetto” dei 5 mesi, nessun datore di lavoro potrà toglierli comunque le citate mensilità di risarcimento.
La sua nuova retribuzione non potrà cancellarle e la vecchia azienda non potrà opporsi, pena il rischio concreto che sia il giudice a imporre di pagare. È quindi ammessa dalla legge una doppia fonte di guadagno, retributiva e risarcitoria.
Che cosa cambia per i lavoratori
La giurisprudenza sui licenziamenti è ampia e ricca di spunti interessanti, come abbiamo recentemente visto ad esempio con riferimento al caso dell’uso del cellulare sul lavoro o della rissa in ufficio.
La sentenza appena vista della Suprema Corte ha portata generale perché afferma un concetto di grande rilievo pratico.
Il risarcimento minimo non è un semplice calcolo aritmetico, ma una garanzia legale posta a tutela del cosiddetto contraente debole di un contratto di lavoro. È una riparazione economica mirata a compensare gli effetti di un licenziamento nullo o inefficace.
Proprio perché il diritto alle 5 mensilità è un presidio di natura risarcitoria, non è influenzato in alcun modo dalla durata effettiva della disoccupazione.
Ecco perché non viene meno se il lavoratore, con il suo impegno, si ricolloca rapidamente. Previsto dal legislatore, è un diritto che va anche visto come una sanzione minima per l’azienda che abbia violato le regole fondamentali sul licenziamento.
Concludendo, la pronuncia rafforza la certezza del diritto in materia di licenziamenti nel regime del Jobs Act. Al contempo, chiarisce che la tutela economica minima non è negoziabile, né è subordinata alla situazione lavorativa successiva del lavoratore. Ma, anzi, continua a svolgere una funzione di equilibrio e deterrenza.
In altre parole, anche nella nuova e più elastica disciplina delle tutele crescenti, la Cassazione ribadisce che la rapidità con cui una persona riesce a rimettersi in gioco non può trasformarsi in un vantaggio per chi ha licenziato illegittimamente. Il minimo risarcitorio resta fermo, a protezione della legalità del rapporto di lavoro.