Auto aziendale, l’uso personale può costare il licenziamento: la sentenza

Con la recente ordinanza n. 3607 la Suprema Corte ha spiegato a quali condizioni è legittimo il licenziamento per violazione delle norme sull'utilizzo dell'auto aziendale

Pubblicato: 26 Febbraio 2025 16:17

Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Si può essere licenziati per aver usato un’auto aziendale per motivi che non hanno a che fare con il proprio lavoro e con l’assegnazione stessa del mezzo? Questa è una domanda ricorrente tra i dipendenti, che temono di subire la massima sanzione disciplinare in caso di utilizzo disinvolto e libero del veicolo.

Come vedremo nell’ultima sentenza della Cassazione in materia, la n. 3607/2025 del 12 febbraio, il lavoratore può rischiare il posto, se non tiene ben presente divieti e limiti previsti per l’utilizzo della macchina.

Scopriamo allora che cosa ha precisato la Corte e cogliamo anche l’occasione per ricordare quando è legale l’uso privato dell’auto aziendale.

Licenziato per l’uso dell’auto aziendale: la sentenza

Una società attiva nell’attività di trattamento delle acque reflue civili e industriali aveva licenziato un suo dipendente, con apposita lettera e a seguito di procedimento disciplinare iniziato con regolare contestazione di una grave violazione.

Come si legge nel testo dell’ordinanza della Cassazione, dopo gli accertamenti effettuati dagli investigatori era emerso che l’uomo aveva usato il mezzo aziendale:

per fini extra lavorativi in orario di lavoro, così riducendo in modo fraudolento il tempo della prestazione lavorativa e creando una situazione di apparenza lavorativa (…).

Al licenziamento era seguita l’iniziativa legale dell’uomo, che ne contestava le ragioni. Dopo una prima sentenza del giudice del lavoro, di rigetto dell’impugnativa, analogo esito aveva avuto il secondo grado. La Corte d’Appello, infatti, con lo stesso iter logico-argomentativo del tribunale aveva respinto il nuovo reclamo del lavoratore.

Nel merito, gli episodi contestati sono stati ritenuti provati e rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 2119 del Codice Civile e 40 Ccnl per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e del settore abrasivi, lubrificanti e Gpl applicato al rapporto.

Quest’ultimo in particolare prevede espressamente la sanzione disciplinare del licenziamento:

per l’ipotesi dell’irregolare scritturazione, timbratura di cartellino o badge o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza effettuate con dolo.

Si tratta proprio dell’ipotesi qui in gioco, ossia l’uso del mezzo aziendale per scopi privati e in orario di lavoro.

La Cassazione conferma le sentenze di merito

Non dandosi per vinto, il dipendente ha tentato l’ultima carta del ricorso per Cassazione. Ma non è bastato. Infatti, nell’ordinanza n. 3607/2025 i giudici di piazza Cavour hanno affermato che è giusto il licenziamento disciplinare inflitto a chi, violando i patti con l’azienda, usa l’auto per motivi privati e, per giunta, durante l’orario lavorativo.

L’iter giudiziario che ha visto il dipendente impugnare il recesso unilaterale si è concluso con la conferma della correttezza di quest’ultimo, perché:

In particolare, dagli esiti dell’investigazione era emersa una duplice attività fraudolenta del dipendente, perché l’uomo – nonostante la timbratura del badge – non solo usava l’automobile aziendale per i propri interessi privati, ma lo faceva ingannando l’azienda anche con la falsa attestazione della presenza in servizio.

Un doppio inganno e un comportamento potenzialmente lesivo dei beni e degli interessi aziendali che, come è logico pensare, non poteva restare impunito.

Si rischia il licenziamento in tronco

Non solo. Nel rimarcare la correttezza del ragionamento del giudice d’appello, l’ordinanza ha anche chiarito che la sentenza di secondo grado aderisce alla costante giurisprudenza della stessa Cassazione su questi temi, perché si è accertato che i controlli investigativi erano mirati a verificare l’eventuale abuso del dipendente e non l’adempimento o inadempimento della prestazione di lavoro, in ragione del divieto di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori (tra gli altri ad es. Cass. n. 6174/2019, n. 4670/2019, o Cass. n. 6468/2024).

Peraltro, l’uso personale del mezzo aziendale era vietato anche fuori dall’orario di lavoro, essendo il dipendente autorizzato a usarlo soltanto per motivi lavorativi.

L’inganno del dipendente è esso stesso ragione sufficiente per il licenziamento disciplinare perché, come sottolinea la Cassazione, tale attività fraudolenta ricorre a prescindere:

dall’integrazione di una fattispecie di reato o dalla quantificazione del danno, comunque riscontrabile nell’utilizzo improprio della vettura e dell’orario lavorativo retribuito.

In sintesi, il fatto che il dipendente facesse finta di lavorare, o desse l’apparenza di essere regolarmente in servizio, quando invece usava il mezzo per scopi personali , è una violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui al Codice Civile. Quanto basta, insomma, per infliggere la massima sanzione disciplinare, vale a dire il licenziamento in tronco.

Quando l’auto aziendale è un benefit

In questa vicenda abbiamo visto che l’auto aziendale era stata usata con inganno sul datore di lavoro e, inoltre, il mezzo non era configurato come benefit. Questo è un dettaglio molto importante, che deve sempre guidare il dipendente verso un comportamento rispettoso delle norme del proprio contratto.

In particolare, l’assegnazione del mezzo aziendale può essere ritenuta un benefit in base alle modalità di utilizzo concesse al lavoratore. Ecco in elenco le possibili situazioni:

Se il veicolo è consegnato soltanto per lo svolgimento delle mansioni lavorative – è il caso ad es. degli agenti di commercio o dei dirigenti con frequenti trasferte – e non è utilizzabile per fini personali, non si configura come un fringe benefit ai fini fiscali. Si tratta del caso visto sopra, in cui il dipendente non può scavalcare le limitazioni se non rischiando il posto.

Se l’auto aziendale è a uso promiscuo, lavoritvo e privato, il mezzo può essere usato anche per necessità o motivi personali ed è un fringe benefit, vale a dire una retribuzione in natura che ha rilevanza fiscale e contributiva.

Infine, è possibile che al lavoratore sia assegnato un veicolo come parte integrante della retribuzione. Questa agevolazione solitamente si può trovare per dirigenti, amministratori e figure apicali delle società. In questo caso, come è facile intuire, non ci sono limiti all’utilizzo del veicolo.

Concludendo, per non rischiare brutte sorprese a livello disciplinare, il dipendente che ha dubbi sull’effettiva presenza del benefit in oggetto, farà bene a leggere con estrema attenzione il proprio contratto di lavoro, il regolamento aziendale o la busta paga, perché se l’automobile è un benefit il suo valore dovrebbe comparire anche in busta paga come compenso in natura soggetto a tassazione.

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