Dimissioni e obbligo di fedeltà: rischi il risarcimento se sottrai clienti al datore

Con la sentenza 16300/2026 la Cassazione condanna il medico che aveva spostato i pazienti in una clinica rivale prima di lasciare l'incarico

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Non sempre le esperienze lavorative si chiudono con piena correttezza e onestà morale. Antipatie malcelate, incompatibilità caratteriali o divergenze nella visione dell’organizzazione aziendale possono essere fonte di acredine e scintille proprio al momento di chiusura del rapporto.

E un dipendente può essere chiamato a risarcire il suo ormai ex datore se, prima di dimettersi, convince clienti o utenti a seguirlo presso un’impresa concorrente. A chiarirlo è la Cassazione con la sentenza 16300/2026: l’obbligo di fedeltà previsto dalla legge resta in piedi fino alla cessazione definitiva del rapporto e non viene meno neanche se il datore è in ritardo nel pagamento degli stipendi.

Il caso concreto, il medico che cambia posto di lavoro e sposta i pazienti

Un medico aveva ricoperto l’incarico di direttore tecnico del reparto dialisi di una struttura sanitaria privata. Nei giorni immediatamente precedenti alle sue dimissioni, presentate senza preavviso, l’uomo aveva contattato numerosi pazienti in cura presso la struttura. Li aveva invitati a proseguire le terapie presso una clinica concorrente nella quale avrebbe iniziato presto a esercitare. Il suo comportamento era palesemente una chiara conseguenza del ritardato pagamento degli stipendi nei suoi confronti. Una sorta di ritorsione.

Le conseguenze per l’ex datore erano state particolarmente gravi, con un reparto passato da circa ottanta pazienti a una decina nel giro di pochissimo tempo. La società sanitaria, peraltro successivamente interessata da una procedura fallimentare, fece un’azione di risarcimento del danno contro l’ex dipendente.

Che cos’è l’obbligo di fedeltà del dipendente

C’è un articolo del Codice Civile che i dipendenti non dovrebbero mai sottovalutare: è l’art. 2105. Impone al lavoratore subordinato uno specifico dovere di fedeltà nei confronti dell’azienda o datore. Anche in situazioni di irregolarità riconducibili al datore (contro il mancato pagamento dello stipendio ci si può tutelare appieno), il dipendente deve evitare qualsiasi comportamento incompatibile con gli interessi dell’impresa presso cui è stato assunto.

In particolare, il divieto comprende sia lo svolgimento di attività concorrenziali durante il rapporto, sia l’uso delle conoscenze acquisite nello svolgimento delle mansioni per avvantaggiare imprese concorrenti o arrecare un danno al datore.

Ebbene, per la Suprema Corte, questo dovere deve essere letto anche alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede sull’esecuzione dei contratti. In breve: il lavoratore è tenuto ad astenersi non soltanto dalle condotte che producono un danno effettivo, ma anche da quelle potenzialmente idonee a mettere a rischio gli interessi aziendali.

Lo sviamento della clientela costituisce una violazione contrattuale

Uno degli aspetti più interessanti della sentenza 16300/2026 della Cassazione riguarda la qualificazione giuridica dello sviamento della clientela. Perché e in che modo è fonte di risarcimento?

Quando, mentre un rapporto è ancora in corso, un lavoratore subordinato convince clienti, utenti o pazienti a lasciare il proprio datore — per seguirlo presso un concorrente — si realizza una violazione dell’obbligo di fedeltà. Tecnicamente, è una responsabilità contrattuale che nasce direttamente dal rapporto lavorativo e che è autonoma rispetto alle norme sulla concorrenza sleale previste dall’art. 2598 del Codice Civile.

In pratica, il compito del datore danneggiato risulta più semplice. Per ottenere il risarcimento non deve necessariamente dimostrare che ci sono tutti gli elementi richiesti dalla disciplina della concorrenza sleale, bastando provare la violazione dei doveri derivanti dal contratto. D’altronde la concorrenza sleale si riferisce espressamente ai rapporti tra imprese concorrenti, ma l’art. 2105 Codice Civile si applica a contratti e situazioni come quella appena vista.

Il mancato pagamento degli stipendi non elimina il dovere di lealtà

Il medico ha provato a difendersi spiegando di non aver percepito lo stipendio da più di un semestre. Un argomento solo apparentemente forte: i giudici di piazza Cavour l’hanno infatti “smontato” ritenendolo una circostanza che non può comunque derogare all’obbligo di fedeltà previsto dal legislatore.

Non ci sono scuse, dimenticanze o giustificazioni: anche se il datore non versa la retribuzione, la vendetta dello spostamento dei pazienti in altra clinica è una grave irregolarità che non può restare impunita. Innanzi a una situazione indubbiamente scomoda, il dottore si sarebbe dovuto limitare alle dimissioni per giusta causa (che peraltro danno diritto alla Naspi, come ad esempio nel caso di contributi non versati), senza agire violando i doveri derivanti dal contratto finché resta in piedi.

Perché altri medici coinvolti non sono stati condannati al risarcimento

Rigettando il ricorso del medico, la Suprema Corte ha così confermato il risarcimento danni a carico del medico scorretto.

C’è un altro aspetto interessante in questa vicenda. In realtà, i medici finiti nel mirino della struttura sanitaria erano diversi. Tuttavia soltanto uno è stato condannato.

Il motivo sta nel fatto che gli altri professionisti operavano come collaboratori autonomi e, quindi, contrattualmente non erano tenuti a rispettare l’art. 2105 Codice Civile. L’obbligo di fedeltà vale infatti solo per il lavoro subordinato.

Cosa insegna questa decisione

La sentenza 16300/2026 della Cassazione conferma un costante orientamento giurisprudenziale: per evitare rischi, ogni lavoratore subordinato deve sempre mantenere un comportamento leale fino alla cessazione effettiva del rapporto.

Organizzare preventivamente il trasferimento della clientela verso un concorrente, sfruttando il ruolo ricoperto nell’impresa e i rapporti instaurati durante l’attività lavorativa, costituisce una violazione contrattuale punibile per legge. E si risponde per i danni arrecati con un risarcimento il cui importo viene stabilito dal giudice.

Sono indicazioni che valgono per una pluralità di attività lavorative diverse, non soltanto per i medici. Si pensi ad esempio agli infermieri, ai tecnici informatici, a chi lavora in campo commerciale o ai dipendenti delle agenzie immobiliari.

Il dovere di fedeltà resiste fino all’ultimo momento del rapporto di lavoro subordinato. Anche le ore o i giorni che precedono le dimissioni rientrano pienamente nella durata del contratto ed è preferibile frenare la pulsione a eventuali ritorsioni o ripicche. Questo dovere è un presidio a tutela del datore, al pari del patto di non concorrenza (ma talvolta il divieto al dipendente può essere illegale).

Continuare ad agire nel rispetto degli obblighi di correttezza, buona fede e lealtà è la sola via per evitare conseguenze risarcitorie. Se, invece, un dipendente sfrutta la propria posizione per sottrarre clienti, pazienti o altri rapporti commerciali all’azienda presso cui è ancora assunto, può essere chiamato a pagare i danni provocati.

L’ormai ex dipendente potrà tranquillamente perseguire interessi concorrenti quando il contratto non sarà più in essere.

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