Nel lavoro domestico capita spesso che il rapporto non venga formalizzato con un contratto regolare. Ma questo significa davvero perdere ogni diritto? Il tribunale di Firenze con la sentenza 778/2026 dimostra il contrario: anche in assenza di assunzione nota a Inps e Agenzia delle Entrate, alcuni diritti — come quello al trattamento di fine rapporto – Tfr — possono essere riconosciuti, se il lavoratore riesce a dimostrare l’esistenza di un rapporto subordinato.
Vediamo in sintesi che cosa è successo e quali principi generali emergono a tutela di colf, badanti e altri collaboratori domestici.
Indice
Il caso, un lavoro domestico senza contratto e la lite giudiziaria
In tribunale una collaboratrice domestica ha dichiarato di aver lavorato per circa un decennio presso un’abitazione privata, senza però mai essere regolarizzata. In particolare, secondo la sua versione dei fatti, lavorava circa 4 o 5 ore al giorno e si occupava delle pulizie e di altre attività domestiche, venendo pagata pochi euro all’ora senza ferie, tredicesima né contributi.
Non solo. Alla fine del rapporto lavorativo non aveva ricevuto il Tfr. Per questo motivo ha fatto causa alla sua ex datrice di lavoro, chiedendo alla magistratura di:
- riconoscere l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e l’inquadramento nel Ccnl di riferimento;
- ricevere il Tfr non pagato;
- accertare il diritto a incassare differenze retributive per un valore totale di più di 7mila euro.
A sua volta, la datrice di lavoro si è difesa sostenendo la nullità del ricorso della collaboratrice domestica e la forte limitazione dell’orario delle mansioni (circa 4 ore a settimana), rispetto a quanto dichiarato dalla controparte. Al contempo, affermava che la paga fosse in realtà di dieci euro l’ora.
Validità del ricorso e natura subordinata del rapporto lavorativo
Anzitutto il giudice ha respinto l’argomento della nullità del ricorso della collaboratrice. Nel processo del lavoro, infatti, non serve una precisione “formale” estrema. Il ricorso è valido se permette comunque di capire il periodo lavorato, l’orario, il tipo di attività e le somme richieste. Perciò anche senza conteggi analitici perfetti la domanda resta in piedi e merita di essere vagliata, se è comprensibile nel suo insieme.
Il vero punto centrale della causa era stabilire se si trattasse di lavoro subordinato o autonomo. La legge (art. 2094 Codice Civile) dice che è subordinato chi lavora alle dipendenze di un datore e sotto la sua direzione. In parole semplici: il lavoratore non è libero di organizzarsi da solo, ma segue sempre indicazioni e regole imposte da altri.
Nella prassi i giudici utilizzano alcuni criteri o indizi tipici della subordinazione (non decisivi da soli, ma molto importanti), tra cui:
- gli orari stabiliti dal datore;
- l’inserimento stabile nell’organizzazione familiare o aziendale;
- la continuità nel tempo della prestazione;
- l’assenza di rischio economico;
- l’uso di strumenti del datore;
- la retribuzione fissa.
Nel caso concreto il giudice ha indicato un aspetto molto importante: chi fa pulizie in casa altrui non organizza un’attività d’impresa e non si prende alcun rischio economico. Questo è un elemento chiave per riconoscere un caso di lavoro dipendente, peraltro tipico nelle mansioni dei collaboratori domestici.
Non solo: come accertato in causa, la ricorrente ha svolto compiti ripetitivi per un esteso lasso di tempo e con una paga fissa. Risultato: il rapporto è stato riconosciuto come lavoro subordinato, pur senza regolare contratto.
Il problema della prova: non basta “dire”, bisogna dimostrare
La prassi dei tribunali ha abituato a distinguere che cosa si afferma, da ciò che si prova. Vero è che la lavoratrice sosteneva di lavorare molte ore al giorno, ma i suoi testimoni non avevano visto direttamente il suo lavoro e riferivano soltanto ciò che lei stessa aveva raccontato.
In gergo queste sono le cosiddette testimonianze de relato actoris, cioè dichiarazioni indirette basate su racconti della parte stessa. Come intuibile hanno valore probatorio molto debole, quasi pari a zero.
Esaminando fatti e dichiarazioni, il tribunale ha così stabilito che non era possibile dimostrare gli orari indicati nel ricorso e che mancava una prova precisa, concreta e diretta.
Tuttavia un altro elemento ha fatto una parziale differenza. Come accennato sopra, la datrice di lavoro ha ammesso che la collaboratrice aveva lavorato alcune ore alla settimana, venendo pagata 10 euro all’ora. Questa ammissione, insieme a quella di non aver versato il Tfr, è diventata la base certa con cui il giudice è giunto al suo convincimento, costruendo la decisione finale.
Il Tfr spetta sempre alla fine del rapporto subordinato
Una volta accertata in aula la natura dipendente del rapporto, scatta automaticamente un principio fondamentale. Come affermato dall’art. 2120 Codice Civile, il Tfr spetta in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato. E attenzione perché non importa se l’attività era in nero (su cui oggi sono scattati peraltro nuovi controlli digitalizzati), se mancava il contratto e se non erano stati versati contributi previdenziali. Pur sconosciuto a Inps ed Entrate, se il rapporto esiste il Tfr è sempre dovuto.
Ecco perché il giudice fiorentino ha:
- riconosciuto il lavoro subordinato (nei limiti provati);
- respinto le richieste di differenze retributive più ampie (per mancanza di prova precisa sugli orari);
- riconosciuto il diritto a ricevere il trattamento di fine rapporto.
In particolare, a favore della lavoratrice domestica sono stati liquidati circa 3.300 euro, più interessi e rivalutazione monetaria. Le spese legali sono state divise in parte tra la lavoratrice e l’ex datrice, perché il ricorso è stato accolto solo parzialmente.
Che cosa cambia
La giurisprudenza sui diritti dei collaboratori domestici è consistente. Basti pensare a quanto recentemente chiarito in merito al diritto alla Naspi della lavoratrice in maternità che si dimette. Ora, da questa vicenda giudiziaria emergono significative indicazioni giurisprudenziali. Il lavoro in nero non cancella mai i diritti maturati, a condizione che si dimostri il vincolo del rapporto. Pur senza regolare contratto, a colf, badanti, baby-sitter e governanti spettano comunque le tutele fondamentali e, tra queste, il Tfr è uno dei diritti più solidi.
Tuttavia, senza prove complete e precise il risarcimento si riduce. È logica prima che diritto. Non basta raccontare o affermare, sono necessarie dimostrazioni concrete sugli orari e sulla durata del lavoro. Parallelamente le testimonianze “indirette” non sono sufficienti a ottenere pieno accoglimento delle proprie richieste economiche.
Concludendo, la sentenza 778/2026 del tribunale di Firenze è un esempio concreto di equilibrio: da un lato tutela il lavoratore, dall’altro richiede rigore nella prova. E manda a tutti un messaggio chiaro: il lavoro sommerso non elimina i diritti, ma rende più difficile dimostrarli fino in fondo.