Contratti di luce e gas nulli senza consenso esplicito, norma anti truffe al via

Nel decreto Bollette è contenuta una norma che protegge i consumatori dal telemarketing annullando molti dei contratti di luce e gas telefonici stipulati senza consenso

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Matteo Runchi

Editor esperto di economia e attualità

Redattore esperto di tecnologia e esteri, scrive di attualità, cronaca ed economia

Una norma contenuta all’interno del decreto Bollette annullerà tutti i contratti per le forniture di energia elettrica e gas stipulati telefonicamente senza quello che in giurisprudenza viene definito “consenso esplicito”. Saranno le società di distribuzione a dover fornire la prova che l’utente ha autorizzato non solo la firma del contratto, ma anche di essere contattato telefonicamente.

In questo modo dovrebbero essere dichiarati nulli, a partire da 60 giorni passati dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, tutti quei contratti che sono stati stipulati con pratiche che violano questa norma sono da considerarsi nulli.

La nuova norma sul consenso per i contratti di luce e gas

La data da cui la nuova norma sulle telefonate di telemarketing avrà validità dal 19 giugno. Il Governo ha infatti dati tempo 60 giorni alle società per adattarsi alle regole e modificare eventuali forme di consenso non adeguate presenti sui propri siti. Il passaggio chiave del decreto Bollette che proteggerà i consumatori dai contratti stipulati telefonicamente è il comma 8-ter.

I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis sono nulli.

Il comma 8-bis, a sua volta, stabilisce che i contratti telefonici devono essere stipulati solo se l’utente ha precedentemente dato consenso esplicito e inequivocabile non solo alla firma del contratto, ma anche a essere contattato telefonicamente. Questo dovrebbe fermare le telefonate stesse, che diventano quindi non valide dal punto di vista contrattuale. Qualsiasi “sì” detto durante una chiamata non autorizzata è nullo.

Cos’è il consenso esplicito e inequivocabile

Il concetto di consenso esplicito e inequivocabile in termini contrattuali è espresso nel General Data Protection Regulation (Gdpr), un regolamento europeo che riguarda la privacy e il trattamento dei dati personali. È lo stesso principio da cui deriva l’autorizzazione per i cookie, che compare ogni volta che si visita un sito internet per la prima volta dall’Unione europea.

Perché un contratto sia valido, l’utente deve dare un consenso esplicito e inequivocabile al trattamento dei suoi dati. Quindi deve, alternativamente:

Non valgono, quindi:

Questo consenso deve inoltre essere “libero”. Non può quindi essere in nessun modo legato a ricompense per l’utente.

La nuova legge e i vecchi contratti

La nuova norma del decreto Bollette serve soprattutto a fermare le telefonate, rendendole inutili. Spesso, infatti, queste chiamate arrivano da aziende che non hanno nulla a che fare con l’utente. Di conseguenza, sarà molto difficile che l’utente stesso abbia autorizzato la chiamata prima che questa avvenga. È inoltre responsabilità dell’azienda provare che il consenso sia avvenuto nei termini di legge.

La legge non è però retroattiva. Questo significa che varrà solo per le chiamate effettuate dopo il 19 giugno, che è la data in cui scade il periodo di adattamento alla nuova norma concesso alle società. Per i contratti stipulati in precedenza si può però sempre presentare una contestazione, per cercare altre violazioni, soprattutto in termini di trattamento dei dati personali.

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