Il nuovo Codice della strada preoccupa gli italiani. Le novità stanno mandando in allarme i guidatori, tenendo conto di nuovi costi e norme. Di certo il rischio di una rinnovata forma di sospensione della patente non rappresenterà un incentivo per apprezzare ulteriormente questo ddl. L’articolo 218-ter prevede una sanzione progressiva per chi commette determinate violazioni. Il tutto entro certi limiti di gravità. Di seguito spieghiamo chi è a rischio e in quali casi.
Le violazioni
Dopo l’approvazione alla Camera, si passano in rassegna le tante novità del nuovo Codice della strada. I guidatori dovranno fare i conti con una gestione ben differente della viabilità, guardando alle potenziali sanzioni in arrivo.
Chiunque vanti una patente con meno di 20 punti, avendo dunque già trasgredito e non ancora recuperato quanto perso in seguito alla decurtazione, potrebbe subire una sospensione breve della patente. L’elenco delle violazioni ne annovera ben 23, che di seguito riportiamo:
- accesso in senso vietato;
- divieto di sorpasso;
- mancata concessione della precedenza;
- in marcia con semaforo rosso;
- mancato stop all’alt di un agente del traffico;
- mancato rispetto delle regole per i passaggi a livello;
- effettuato sorpasso a destra;
- effettuato sorpasso vietato o senza rispetto delle norme;
- mancata distanza di sicurezza tra veicoli, comportante un sinistro con grave danno;
- effettuata inversione di marcia in condizione di divieto;
- mancato o irregolare uso del casco;
- mancato o irregolare uso dei sistemi di ritenuta (supporti per seggiolini) e dispositivi anti abbandono;
- uso del cellulare alla guida o di altri dispositivi;
- effettuata retromarcia in autostrada o strade extraurbane;
- mancato rispetto della corsia di accelerazione e mancata precedenza in autostrada o strada extraurbana principale;
- sosta o fermata in autostrada o strada extraurbana principale;
- mancato uso di luci prescritte durante la sosta in autostrada o strada extraurbana principale;
- mancato posizionamento del triangolo per veicolo fermo in autostrada o strada extraurbana principale;
- guida dopo l’assunzione di bevande alcoliche, con tasso inferiore a 0,5 g/l per conducenti con imposto “tasso zero”;
- mancata precedenza concessa ai pedoni;
- superamento di oltre il 20% del periodo di guida giornaliero massimo, o del tempo minimo di riposo, su autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose;
- superamento di oltre il 20% del periodo di guida settimanale massimo, o del tempo minimo di riposo, su autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose;
- circolare quando è stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali.
Durata della sospensione
Cosa si intende per sospensione “breve” della patente? L’interruzione della licenza di guida può variare, a seconda dei casi. Si fa riferimento ai punti ancora disponibili sulla patente, ovvero alle infrazioni passate già segnalate e punite.
Previsto uno stop di 7 giorni dal nuovo Codice della strada in presenza di un numero compreso tra 10 e 19 punti. Meno di 10, invece, porteranno la sanzione a 15 giorni di sospensione. Nel caso in cui l’infrazione comporti un sinistro, che non deve necessariamente coinvolgere veicoli altrui o altre persone, la sospensione della licenza prevista raddoppia, da 14 a 30 giorni, dunque.
Il nuovo ddl prevede, ovviamente, anche provvedimenti nel caso in cui un soggetto con patente sospesa si ponga alla guida abusivamente. Multa variabile da 2.046 a 8.186 euro. Prevista inoltre anche la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo, a seconda dei casi. In caso di recidiva, invece, si passa dal fermo alla confisca.
È bene sottolineare, però, la possibilità di richiesta di un permesso. In casi particolari si può ottenere l’autorizzazione alla guida per un massimo di tre ore al giorno, bastevoli per raggiungere l’ufficio, istituti medici o altro. Una chance rivolta solo per motivi di impiego o assistenza di disabili, e non nel caso in cui sia scaturito un incidente.