Le donazioni informali sono rilevanti negli accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate

Anche per le donazioni informali possono scattare i controlli dell'Agenzia delle Entrate, che può chiedere da dove provengono i fondi ricevuti

Pubblicato: 23 Aprile 2024 06:00

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Le donazioni informali possono finire ufficialmente nel mirino dell’Agenzia delle Entrate. Questo, in estrema sintesi, è quanto emerge dall’ordinanza n. 9663 pubblicata il 10 aprile 2024 dalla Corte di Cassazione. A finire sotto la lente d’ingrandimento dei giudici è l’accertamento sintetico, che scaturisce sulla base della disponibilità di beni indice di una maggiore capacità contributiva da parte di un determinato soggetto. Spetta direttamente al contribuente l’onere di dimostrare che le spese sostenute siano state coperte grazie a delle donazioni informali assicurate dal coniuge.

Questa situazione, comunque vada, si viene a generare nel momento in cui il contribuente sostiene di aver ricevuto in donazione dal coniuge degli aiuti economici per sostenere determinate spese. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa è accaduto

Accertamento sintetico sulle donazioni informali

La controversia tra un contribuente e l’Agenzia delle Entrate è arrivata fino in Corte di Cassazione. Il nodo del contendere è partito a seguito di un ricorso avverso ad un avviso di accertamento attraverso il quale gli uffici tributari avevano provveduto a rideterminare in via sintetica il reddito imponibile del 2021. Era stato contestato, sostanzialmente, il fatto che il reddito dichiarato risultava essere troppo basso rispetto ai beni in suo possesso. E soprattutto in relazione alle situazioni indicative della capacità contributiva che rientrava nella sua disponibilità. Nello specifico, gli uffici si riferivano ad alcuni terreni.

Il CTP ha accolto il ricorso. Contro questa decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto un appello. Ribaltando il giudizio, la CTR ha sostanzialmente accolto l’appello proposto dall’AdE: il contribuente non risultava essere in grado di fornire una prova contraria rispetto alle presunzioni che sono base previste in base all’articolo 38 del TUIR.

A questo punto il contribuente ha provveduto a denunciare la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 38 del DPR n. 600/1973. Ed ha sottolineato come il giudice del rinvio sostanzialmente avesse disconosciuto l’efficacia probatoria dell’atto di liberalità del coniuge, che aveva effettuato delle donazioni delle somme necessarie per l’acquisto del complesso immobiliare. La legittima provenienza dei suddetti importi non era stata provata.

La decisione della Corte di Cassazione

Prima di proseguire è necessario premettere che l’articolo 38 del DPR n. 600/1973, almeno nella versione vigente nel periodo d’imposta 2008, prevedeva che dovesse essere il contribuente a dimostrare e documentare che il maggior reddito determinato – o quello determinabile – fosse sostanzialmente costituito in tutto o in parte da redditi esenti. O da eventuali redditi che non fossero soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta.

Entrando un po’ più nel dettaglio, il comma 6 che veniva applicato nel corso di quell’anno prevedeva che:

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

La Corte di Cassazione ha sostanzialmente ritenuto che fossero fondati i motivi per i quali la parte ricorrente non avesse ritenuto provato lo spirito di liberalità attraverso il quale erano state effettuate delle donazioni. Queste operazioni sono state effettuate attraverso degli assegni circolari emessi dal coniuge, che risulta essere titolare di un’azienda che ha come oggetto l’attività di impresa stradale e movimento terra. E che servivano per acquistare un terreno.

L’accertamento sintetico

Per quanto riguarda l’accertamento sintetico, la Corte di legittimità ha provveduto a confermare che, per quanto riguarda la determinazione presuntiva del reddito complessivo netto in base ai coefficienti individuati dai Decreti ministeriali che sono previsti direttamente dall’articolo 38 del DPR 600/1973 – ossia il cosiddetto redditometro – la prova contraria da parte del contribuente è ammessa. Il suddetto soggetto deve dimostrare, con apposita documentazione, la sussistenza e il possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’obbligo documentale, però, deve tenere conto della situazione reddituale del singolo individuo all’interno della famiglia, che è costituita, nel caso preso in esame, da coniugi conviventi e dai figli. In questo caso tutti i soggetti appartenenti al nucleo familiare concorrono alla produzione del reddito. Ai fini dell’accertamento è necessario tenere in considerazione questa particolare situazione.

La prova contraria, a ogni modo, non può consistere unicamente in una semplice allegazione del rapporto coniugale. È necessario dimostrare gli elementi che – proprio perché sussiste un vincolo personale – hanno fatto sì che per il contribuente sottoposto ad un accertamento potesse ricevere delle donazioni sufficienti per riuscire a far fronte alle spese sostenute.

Entrando nel dettaglio, il contribuente che possa dimostrare che la spesa effettua derivi da delle risorse di natura non reddituale, delle quali il proprio nucleo familiare ha goduto, per permettere di comprendere la loro provenienza deve provare la loro disponibilità e la loro provenienza. Deve in altre parole giustificare la provenienza dei fondi con opportuni oneri documentali. Oltre che dimostrare che siano state effettuate delle donazioni, è necessario specificare come siano entrate in possesso della famiglia.

Nel caso preso in esame il giudice ha gestito malamente i vari principi che sono stati citati. Ha omesso di valutare, infatti, che la donazione indiretta fatta dal coniuge del contribuente accertato “sic et simpliciter” è insufficiente a giustificare la quota di incremento patrimoniale imputabile alla contribuente. L’attività del coniuge andava avanti da più di trent’anni e, quindi, risultava essere presumibilmente lucrativa. Essendo il titolare di un’impresa stradale e movimento terra.

In estrema sintesi

Anche le donazioni finiscono sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto quando sono di entità tale da poter acquistare un terreno.

La Corte di Cassazione si è soffermata su un particolare caso nel quale un contribuente ha ricevuto delle donazioni dal coniuge, grazie alle quali ha potuto effettuare un investimento. In questo caso, al soggetto in questione spetta l’onere di dimostrare che i fondi a sua disposizione provengano da una donazione. E che soprattutto queste siano tali da garantire sufficientemente i costi sostenuti.

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