Anche i costi auto si possono detrarre: ecco quali e come fare

Come devono essere gestiti fiscalmente i costi auto? Ecco un breve vademecum per non sbagliare. Quando sono deducibili e come

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Come devono essere gestiti fiscalmente i costi auto? Quando ad effettuare delle spese relative alle vetture sono dei professionisti o delle imprese, come incidono sulla determinazione delle imposte dirette queste operazioni? Ma soprattutto cosa prevede la normativa in fatto di detraibilità dell’Iva sui costi auto?

Una macchina ha alti costi: non solo quelli legati al suo acquisto, ma anche di manutenzione e di carburante. Imprese e professionisti devono dedurre correttamente gli acquisti effettuati e devono gestire nel modo migliore tutte le operazioni. Ma scopriamo come devono essere gestiti correttamente i costi auto sostenuti nel corso dell’anno.

Costi auto, quando sono deducibili

Le vetture, che vengono utilizzate dai professionisti e dalle imprese, possono essere distinte in due diverse categorie:

Le auto, che rientrano nella prima categoria, sono disciplinate direttamente dall’articolo 164, comma 1, lettera a) del DPR n 917/86 (TUIR), mentre per quelli che appartengono alla seconda categoria è necessario fare riferimento all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis) del DPR n 917/86 (TUIR). Volendo sintetizzare al massimo quanto è contenuto in queste disposizioni di legge, possiamo affermare che il legislatore distingue espressamente:

Le disposizioni, che abbiamo appena visto, riguardano sia il reddito di impresa che quello relativo al lavoro autonomo. In quest’ultimo caso, comunque, il legislatore ha espressamente previsto una limitazione numerica ai mezzi di trasporto e alla loro deducibilità.

Auto a deducibilità integrale

Entriamo un po’ più nel dettaglio e cerchiamo di analizzare quali sono le vetture i cui costi risultano essere integralmente deducibili. Tra questi rientrano:

La deducibilità limitata

Nel caso in cui le auto non dovessero rientrare nell’elenco effettuato nel paragrafo precedente, le spese risultano essere deducibili in misura limitata. L’eventuale percentuale di deducibilità varia sulla base dell’uso e dell’utilizzo che viene fatto del veicolo. Per i veicoli non esclusivamente strumentale esiste un doppio limite di deducibilità, che nello specifico è costituito da:

Facendo riferimento a quest’ultimo punto, il legislatore ha previsto i seguenti limiti al costo d’acquisto:

Costi auto, come gestire l’acquisto

Nel momento in cui l’impresa dovesse essere proprietaria di un veicolo, vengono applicati due limiti:

Per verificare se si siano superati i limiti, che abbiamo elencato nel paragrafo precedente, è necessario fare riferimento al costo del veicolo complessivo degli oneri accessori di diretta imputazione, tra i quali rientrano anche l’Iva indetraibile e la tassa di immatricolazione.

Il limite del 20% deve essere applicato anche alle quote di ammortamento del veicolo, che sono deducibili in misura non superiore all’importo che risulta dall’applicazione del coefficiente stabilito dal D.M. 31.12.1988, pari al 25%, ridotto alla metà nel primo esercizio.

Costi auto, le spese di impiego

Tra i costi auto rientrano anche le cosiddette spese d’impiego, tra le quali ci sono il carburante, l’assicurazione, il bollo auto, il parcheggio e gli eventuali pedaggi autostradali. Queste spese risultano essere deducibili nei seguenti modi:

Per quanto riguarda le spese di impiego non sono previsti dei limiti d’importo. Una nota particolare, comunque, è necessario fare per le spese di manutenzione: queste sono le spese che permettono al veicolo di continuare la propria funzionalità nel corso del tempo. Questo tipo di spese sono soggette non solo al limite percentuale di deducibilità previsto per i veicoli a cui si riferiscono (quindi: 100%, 80%, 70% o 20%); ma sono sottoposte ad un ulteriore limite del 5% del costo di tutti i beni materiali ammortizzabili che risultano all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili senza considerare i beni acquistati o ceduti in corso d’anno.

L’eventuale eccedenza rispetto al plafond è deducibile in quote costanti nei 5 esercizi successivi.

Rimborsi chilometrici dei costi auto

Un caso particolare deve essere analizzato in questa sede. Nel caso in cui dovessero essere erogati dei rimborsi chilometrici dei costi auto ai lavoratori dipendenti, gli importi erogati non concorrono a formare il reddito. Le spese, però, devono essere rimborsate sulla base di dettagliata e ben specifica documentazione fornita dal dipendente. Questa regola generale, comunque, non si applica nel caso in cui i rimborsi chilometrici siano relativi a trasferte effettuate all’interno del territorio comunale.

Il rimborso chilometrico non è quindi soggetto a tassazione in capo al dipendente, in quanto non è classificabile come remunerazione, ma come indennizzo per costi sostenuti dal dipendente per conto dell’impresa.

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