Il socio accomandatario e il socio accomandante sono gli individui che formano sue tipi di aziende: le S.a.s. (Società in accomandita semplice) e le S.a.p.a.(Società in accomandita per azioni). Le differenze tra i due tipi di soci sono molte e vanno dalla responsabilità in caso di crisi dell’azienda e impossibilità di ripagare i debiti fino alle diverse funzioni e i compiti che hanno all’interno della società. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui soci accomandatari e sui soci accomandanti.
Chi sono i soci accomandatari
I soci accomandatari sono gli unici a poter amministrare la società e rispondo in solido in caso di debiti non ripagati. In parole semplici, hanno una responsabilità illimitata verso i creditori e rispondono direttamente con il proprio patrimonio nel caso in cui devono ripagare i debiti. I creditori della società possono chiedere i pignoramenti sia sul conto corrente che sulle proprietà immobiliari. Il ruolo del socio accomandatario è molto simile all’imprenditore con una ditta individuale.
Chi sono i soci accomandanti
I soci accomandanti non hanno nessun diritto sull’amministrazione della società, ma partecipano alla divisione degli utili. Nel caso in cui l’azienda entra in crisi e deve ripagare dei debiti, risponde solamente per le quote societarie in suo possesso e non ha una responsabilità illimitata. In questo modo, mette al riparo il proprio patrimonio da qualsiasi tentativo di pignoramento. Inoltre, i soci accomandanti non possono portare avanti gli affari in nome dell’azienda (divieto di ingerenza), a meno che non ricevano una procura dall’amministratore. Se non rispettano questa norma possono essere esclusi dall’azienda e rispondono illimitatamente in caso di debiti e pignoramenti. Infine, hanno il dovere di controllare i bilanci della società e tutti gli altri documenti contabili.
Atto costitutivo S.a.s e S.a.p.a.
L’atto costitutivo di una S.a.s o di una S.a.p.a. deve riportare i nomi dei soci accomandatari e dei soci accomandanti in modo che un’azienda creditrice sa a chi può richiedere i soldi. La ragione sociale, invece, deve contenere il nome almeno di uno dei soci accomandatari. Nel caso in cui nell’atto costitutivo venga meno uno di questi requisiti, per i soci accomandatari verranno applicate le norme delle Società semplici, mentre i soci accomandanti risponderanno solamente per le loro quote.
Diritto di controllo
Stando a quanto riportato dall’art. 2318 c.c., la capacità di amministrare una società è riservata unicamente ai soci accomandatari. Ai soci accomandanti, tuttavia, sono garantiti i seguenti diritti e poteri:
- concorrere, al fianco dei soci accomandatari, alla nomina, così come alla revoca degli amministratori della società. Nel caso in cui l’atto costitutivo preveda la loro designazione con atto separato, occorre il consento di ogni socio accomandatario, così come l’approvazione di tanti soci accomandanti, a rappresentazione della maggioranza del capitale sottoscritto;
- nell’eventualità della revoca degli amministratori nominato nell’atto costitutivo, occorre il consenso di tutti i soci accomandatari e di tutti quelli accomandanti;
- i soci accomandanti possono chiedere la revoca per giusta causa degli amministratori in ambito giudiziale;
- qualora fosse previsto nell’atto costitutivo, possono autorizzare e offrire pareri in relazione a determinate operazioni, compiendo atti di ispezione e controllo nel rispetto del divieto di ingerenza;
- hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio, così come del conto dei profitti e delle perdite, controllandone l’esattezza delle cifre, consultando i libri e gli altri documenti aziendali.