Il whisteblowing è uno degli strumenti più importanti nella lotta contro la corruzione e le irregolarità sul lavoro. Negli ultimi anni, anche in Italia, la normativa si è rafforzata per garantire maggiore tutela a chi decide di segnalare comportamenti illeciti.
Capire come funziona, chi può inviare una segnalazione e in quali casi è possibile farlo è fondamentale non solo per i lavoratori ma anche per chi vuole conoscere meglio i propri diritti. Ecco dunque cosa sapere per orientarsi al meglio.
Indice
Cos’è il whisteblowing e come funzionano le segnalazioni
Il whistleblowing è un un sistema introdotto nel 2012 e aggiornato nel 2023 che permette ai lavoratori di segnalare problemi o illeciti sul lavoro.
La segnalazione può essere effettuata:
- dai lavoratori del settore privato;
- dai dipendenti pubblici;
- dai consulenti e dai collaboratori;
- dai dipendenti di aziende che forniscono servizi a enti pubblici.
Può quindi effettuare una segnalazione qualsiasi persona abbia un rapporto di lavoro diritto/indiretto con l’ente o l’azienda in cui si è verificata l’irregolarità.
La tutela vale anche per chi non lavora più in quel luogo ma solo se le informazioni sono state acquisite durante il periodo lavorativo.
Cosa bisogna indicare nella segnalazione
È importante inserire informazioni dettagliate e chiare quando si effettua una segnalazione. In particolare, è utile indicare, se possibile, quando e dove è successo il fatto, cosa è accaduto e chi è coinvolto, fornendo anche elementi utili per identificare le persone interessate.
Inoltre, è consigliato anche allegare eventuali documenti o prove che possano confermare quanto segnalato e indicare i nominativi di persone che potrebbero confermare o chiarire meglio la situazione.
La segnalazione deve poi includere alcuni elementi fondamentali come:
- il nome e il cognome della persona che segnala, in quanto la forma anonima di solito non è ammessa;
- i recapiti per essere ricontattati in modo riservato;
- i soggetti coinvolti.
Serve poi una descrizione chiara dei fatti, insieme a informazioni, se disponibili, su tempi, luoghi e modalità dell’accaduto. Infine, si possono aggiungere ulteriori dettagli per comprendere meglio la segnalazione.
Che cosa si può segnalare: i casi ammissibili
Con il sistema di whistleblowing si possono segnalare tutte le situazioni, i comportamenti o i fatti illeciti che avvengono nell’ambito lavorativo, sia pubblico che privato. Come indicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, rientrano tra i principali casi segnalabili:
- violazioni di natura civile, amministrativa, contabile o penale;
- condotte che danneggiano gli interessi economici dell’Unione Europea;
- comportamenti che violano o vanificano le norme dell’Unione Europea;
- azioni che alterano il corretto funzionamento del mercato interno;
- illeciti previsti dal decreto legislativo 231/2001.
Inoltre, possono essere segnalate violazioni di norme nazionali o europee, come ad esempio:
- irregolarità negli appalti;
- abuso di potere;
- sprechi o utilizzo improprio di risorse pubbliche;
- reati come concussione o corruzione;
- falsificazione di documenti;
- violazioni della sicurezza ambientale o sul lavoro;
- accessi abusivi a sistemi informatici.
Non rientrano invece nel sistema di segnalazione i semplici sospetti non supportati da elementi concreti, le lamentele personali o problemi legati ai rapporti di lavoro con colleghi o superiori.
Quali sono i canali di segnalazione
Le segnalazioni di wisteblowing possono possono effettuate attraverso diversi canali previsti dalla legge come:
- il canale interno, che è quello che viene attivato all’interno dell’ente o azienda nella quale si lavora;
- il canale di divulgazione pubblica con il quale la diffusione della segnalazione avviene mediante stampa, siti web o altri mezzi di comunicazione;
- il canale di denuncia all’autorità giudiziaria e contabile per fatti molto gravi.
C’è poi il canale esterno, che è quello gestito dall’Anac, quindi indipendente rispetto all’organizzazione, che può essere utilizzato:
- quando l’ente non ha attivato il canale interno;
- se il canale interno c’è ma non è gestito secondo le regole previste dalla legge;
- nel caso in cui una segnalazione sia stata già inviata ma senza risposta;
- nel caso vi siano motivi concreti per ritenere che una segnalazione interna non sarebbe efficace o potrebbe portare a rischi di ritorsione;
- se la violazione è così grave che rappresenta un pericolo immediato per l’interesse pubblico.
Per quanto riguarda la divulgazione pubblica, la segnalazione può avvenire solo nei seguenti casi:
- se il canale interno ed esterno non hanno prodotto riscontri nei tempi previsti;
- se il segnalante ha effettuato il canale sterno senza ottenere alcun esito;
- se esiste un rischio concreto e grave per l’interesse pubblico;
- nel caso in cui vi siano motivi fondati per ritenere che la segnalazione esterna non sarebbe efficace oppure potrebbe portare a ritorsioni;
- nel caso si abbia il sentore che prove possano essere nascoste, distrutte o chi riceve la segnalazione possa essere coinvolto nella violazione.
Che tutele ha il whistleblower che segnala
La persona che effettua la segnalazione, il whistleblower, è protetta dalla legge. La prima protezione riguarda la riservatezza dell’identità: il nome del segnalante non viene infatti divulgato e non possono essere diffusi nemmeno elementi o dettagli che possano far risalire alla sua identità, neanche in modo indiretto.
Anche i documenti allegati alla segnalazione sono trattati con la massima attenzione. Qualora fosse necessario, poi, i dati sensibili vengono oscurati proprio per evitare qualsiasi rischio di riconoscimento.
Inoltre, nel caso in cui venga avviato un procedimento disciplinare, l’identità di chi segnala resta comunque protetta. Può infatti essere svelata solo in un caso specifico ovvero quando è indispensabile per permettere la difesa della persona accusata. Anche in questo caso, però, è necessario il consenso esplicito del segnalante. Senza di esso, la segnalazione non può essere utilizzata.
La segnalazione non è poi accessibile mediante le normali procedure di accesso agli atti o di accesso civico. Significa che terze persone non possono richiederla liberamente.
La legge vieta infine qualsiasi forma di punizione o svantaggio nei confronti del segnalante. Quest’ultimo quindi non può essere:
- licenziato;
- trasferito;
- sanzionato;
- penalizzato.
Se dovesse verificarsi una delle situazioni elencate, spetta al datore di lavoro dimostrare che non si tratta di una ritorsione legata alla segnalazione.
Le tutele possono inoltre estendersi anche alle persone collegate a chi segnala come colleghi o collaboratori, nel caso siano coinvolti indirettamente.
Tali protezioni non sono però valide nel caso in cui venga accertato che la segnalazione è falsa e fatta in malafede. In presenza di dolo o colpa grave, chi segnala può infatti perdere le tutele e andare incontro a responsabilità.
Quando chi segnala non viene punito
Il segnalante non viene punito anche quando comunica informazioni riservate, come ad esempio contenuti protetti da diritti o dati personali se ci sono alcune condizioni come:
- segnalazioni effettuate seguendo le regole previste dalla legge;
- un valido motivo per ritenere che informazioni fossero vere;
- segnalazione effettuate con l’obiettivo di far emergere un illecito.
In questi casi, anche se vengono condivisi dati sensibili o informazioni che potrebbero incidere sulla reputazione di una persona, chi effettua la segnalazione resta comunque tutelato dalla legge.