Tredicesima in ritardo o non pagata: cosa fare se non arriva l’assegno

Ancora tanti italiani non hanno ricevuto la tredicesima quest'anno, vi spieghiamo cosa fare in caso di mancato pagamento o di ritardo

Pubblicato: 19 Dicembre 2021 18:55Aggiornato: 16 maggio 2024 18:12

Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

La tredicesima mensilità, nota semplicemente come tredicesima o gratifica natalizia, spetta a tutti i lavoratori con contratto subordinato, sia part time che full time, ai collaboratori domestici, come colf e badanti, e ai pensionati.

L’importo non è lo stesso dello stipendio ordinario. Deve essere infatti calcolato diversamente. Di seguito vedremo in estrema sintesi come si calcola la tredicesima, in modo da poterne verificare l’importo in busta paga e, soprattutto, chiariremo cosa fare in caso di tredicesima non pagata o in ritardo.

I casi non sono così infrequenti. Pensiamo infatti a chi, dopo un controllo dei pagamenti in busta paga, si accorge che manca la somma della tredicesima. Come comportarsi in tali circostanze? Ecco cosa sapere.

Quando arriva e come si calcola la tredicesima

Il datore di lavoro paga la tredicesima ai dipendenti l’ultimo mese dell’anno, nelle date indicate dai contratti collettivi nazionali. In alternativa – se il contratto di lavoro lo prevede – la tredicesima può essere rateizzata mensilmente.

In ogni caso, intera o frazionata, l’azienda o datore di lavoro è obbligato a pagarla.

Come viene quantificata? In parole semplici, è possibile ottenere l’ammontare della tredicesima moltiplicando lo stipendio lordo per i mesi di lavoro effettivi, e poi dividere il tutto per 12. Ovviamente se una persona non ha lavorato tutto l’anno, avrà sì diritto alla tredicesima ma in misura minore, essendo parametrata solo sui mesi effettivamente lavorati.

Tuttavia non spetta qualora il periodo lavorato nel corso del mese sia inferiore ai 15 giorni. Perciò se una persona ha iniziato a lavorare il 20 giugno di un certo anno, il calcolo della tredicesima è effettuato sui mesi che vanno da luglio a dicembre di quell’anno.

Ed attenzione perché da questa cifra bisognerà togliere le ritenute, i contributi, le anticipazioni di ratei dell’Inail ed eventuali detrazioni.

Non ci sono agevolazioni fiscali o previdenziali, e perciò l’importo della tredicesima risulterà più basso di uno stipendio normale. Ciò nonostante la gratifica natalizia, com’è noto, aiuta notevolmente le famiglie in un periodo ricco di spese, come quello delle feste natalizie.

Inoltre la tredicesima matura in ipotesi di assenza dal lavoro per malattia, ferie, maternità, cassa integrazione, congedi o infortunio.

Cosa fare se non arriva la tredicesima

Non tutti ricevono questa importante mensilità extra, con non pochi disagi, considerando che le feste natalizie rappresentano spesso un’occasione di esborsi straordinari. Può ben succedere che a un controllo dei pagamenti ricevuti dal tuo datore di lavoro, ti sei accorto che non ti ha pagato la tredicesima. Come reagire?

Ebbene, anzitutto in questi casi occorre non farsi prendere dal panico o dal nervosismo. Potrebbe essere stata una banale dimenticanza o svista dell’azienda. A fine anno sono tante le incombenze in un luogo di lavoro e potrebbe verificarsi un mancato versamento della tredicesima mensilità.

Invio raccomandata o email certificata Pec

Il consiglio da dare è che se entro il 25 dicembre, o comunque entro il termine previsto dal proprio contratto, non si riceve l’importo completo, è preferibile – come prima cosa – sollecitare il datore di lavoro o l’ufficio amministrativo con una raccomandata o una email certificata Pec.

Sarà possibile agire individualmente o appoggiarsi al servizio offerto da un sindacato o da un avvocato di fiducia.

Ricordiamo che, superato il termine previsto dal Ccnl, spettano oltre alla tredicesima anche gli interessi, calcolati sui giorni di ritardo. In particolare i contratti collettivi possono disporre dei giorni di tolleranza per la tredicesima, vale a dire un periodo di tempo in cui il ritardo del pagamento non provoca conseguenze. Ma una volta superato il termine, l’azienda sarà di fatto messa in mora e – conseguentemente – oltre all’importo della tredicesima dovrà altresì pagare una quota di interessi.

Utilizzo dei servizi presso l’Ispettorato del Lavoro

Un rimedio che potrebbe rivelarsi efficace è l’istanza per tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato del Lavoro. Si tratta di una procedura che può essere intrapresa personalmente o con assistenza di un legale o di un sindacato. L’Ispettorato avrà il compito di predisporre una commissione ad hoc, convocando poi le parti per provare a trovare una soluzione al di fuori dalle aule del tribunale.

Parallelamente il dipendente che non ha visto il versamento della tredicesima potrebbe rivolgersi all’Ispettorato del lavoro, ma non usufruendo delle sue funzioni conciliative, bensì dei suoi poteri sanzionatori. Egli potrà altresì denunciare la violazione da parte del datore di lavoro e gli ispettori – svolti i controlli del caso – applicheranno all’azienda eventuali sanzioni amministrative, insieme all’imposizione del pagamento della tredicesima.

Il ricorso per decreto ingiuntivo

In alternativa alla procedura presso l’Ispettorato del Lavoro, il dipendente che non si è visto accreditare la tredicesima, potrà avviare un’azione legale in tribunale, mirata al versamento del dovuto a titolo di tredicesima.

In questi casi, il percorso giudiziario è in discesa: infatti essendo un credito che emerge da busta paga, o comunque il cui importo può facilmente essere quantificato grazie ai prospetti paga rilasciati nel corso dell’anno e alle tabelle retributive contenute nel Ccnl di categoria applicato al rapporto, sarà possibile intraprendere il cd. procedimento per ingiunzione del giudice.

L’azione giudiziaria incomincia con il deposito di un ricorso in tribunale, un documento con cui il dipendente – assistito dal proprio legale – sulla base dei prospetti paga e del contratto di categoria, chiederà al magistrato incaricato di imporre all’azienda il pagamento del dovuto a titolo di tredicesima. E ciò entro 10 giorni dalla notifica del relativo provvedimento che prende il nome di decreto ingiuntivo.

Qualora ciò non bastasse a recuperare la cifra maggiorata degli interessi, il dipendente potrà agire tramite la procedura di pignoramento di beni e crediti aziendali e datoriali.

E attenzione a muoversi per tempo: bisogna richiedere il pagamento della tredicesima entro tre anni, decorrenti dalla data di effettiva maturazione del diritto – pena la decadenza di quest’ultimo.

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