Precariato scuola, la Corte Ue boccia i rinnovi infiniti dei contratti a termine in Italia

La Corte UE condanna l'Italia sul precariato scuola. Scopriamo che cosa cambia per supplenze, stabilizzazioni e diritti dei lavoratori

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

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La gestione del personale ATA nella scuola è finita sotto la lente della magistratura comunitaria. Lo scorso 13 maggio, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza resa nella causa C-155/25 ha condannato l’Italia per uso sistematico e abusivo dei contratti a tempo determinato nel comparto scolastico, affermando un principio destinato ad avere effetti molto ampi. In sostanza, i contratti precari non possono essere utilizzati per coprire esigenze permanenti e strutturali della pubblica amministrazione.

La decisione riguarda il personale ATA — cioè amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici — ma il significato della pronuncia va oltre il singolo settore. La Corte ha infatti ribadito che la flessibilità del lavoro pubblico non può trasformarsi in precarietà cronica e che gli Stati membri devono adottare strumenti concreti per prevenire l’abuso dei rinnovi a termine. Una pronuncia che unisce rigore a tutela dei diritti dei lavoratori.

Lavoro precario nella scuola, le violazioni dello Stato italiano

La vicenda giudiziaria nasceva da un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione europea contro il nostro Paese, ai sensi delle norme comunitarie. Secondo Bruxelles, la disciplina italiana sulle supplenze del personale ATA violerebbe la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, poiché non prevede strumenti adeguati a prevenire l’abuso nella reiterazione dei contratti precari.

Dal punto di vista tecnico-giuridico, la Corte ha precisato che la violazione riguarda — in particolare — la clausola 5 dell’Accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva stessa. Tale clausola impone di introdurre almeno una misura effettiva di prevenzione contro la successione abusiva di rapporti a tempo determinato. Gli ordinamenti nazionali debbono così prevedere:

Secondo i giudici comunitari, nel sistema scolastico italiano nessuna di queste garanzie risulterebbe realmente operativa per il personale ATA.

Stop all’uso sistematico dei contratti a termine per coprire bisogni ordinari della scuola

Il diritto europeo — spiega la Corte — non vieta il ricorso ai contratti a tempo determinato nella scuola. Ma ne limita l’uso quando diventa sistematico per coprire esigenze strutturali e permanenti della PA. La criticità non riguarda la supplenza in sé, ma la reiterazione indefinita dei contratti come modalità ordinaria di gestione del personale, anche su posti vacanti e disponibili che rispondono a fabbisogni stabili e non temporanei.

Nonostante il calo della popolazione scolastica registrato negli ultimi anni, il numero dei lavoratori ATA assunti con contratti precari ha continuato a crescere. Questo elemento — ricorda la Corte — confermerebbe che il sistema italiano si fonda strutturalmente sul precariato.

Ma i giudici europei hanno criticato anche l’evoluzione della normativa nazionale. In passato esisteva un limite massimo di 36 mesi per i contratti a termine nella scuola. Quel tetto è stato poi abolito dal decreto legge 87/2018 e, di conseguenza, il personale ATA è rimasto privo di un limite alla reiterazione di supplenze e rinnovi. Per la Corte, la situazione ha favorito un utilizzo abusivo dei contratti a termine,

Ecco perché la Corte ha accolto integralmente il ricorso della Commissione, affermando che l’Italia non ha fatto abbastanza per i lavoratori del comparto ATA.

Il problema concorsi

Un altro aspetto fortemente criticato riguarda il sistema di reclutamento. L’Italia ha sostenuto l’idoneità di concorsi pubblici e procedure di stabilizzazione a contrastare il precariato. Ma la Corte ha bocciato la tesi, osservando che i concorsi ATA vengono banditi in modo sporadico e imprevedibile, senza una programmazione regolare. Non possono perciò essere considerati una misura efficace di prevenzione dell’abuso.

Non solo. La Corte ha giudicato problematico il requisito dei due anni di servizio precario, richiesto per accedere ad alcuni concorsi riservati. Secondo la sentenza, questo meccanismo finisce addirittura per incentivare il ricorso ai contratti a termine, perché costringe i lavoratori a rimanere precari per maturare il diritto alla partecipazione.

Probabili novità in arrivo nel contratto scuola

Dopo la sentenza europea, il Ccnl Istruzione e Ricerca dovrà essere aggiornato insieme alla normativa nazionale (che ha appena tolto ore ad alcune materie). Le modifiche potrebbero essere inserite nel rinnovo 2025-2027, anche tramite tavoli negoziali specifici, oppure con nuovi interventi legislativi sul reclutamento scolastico.

Per evitare possibili sanzioni pecuniarie dall’UE, l’obiettivo è adeguare il sistema italiano ai principi fissati dal diritto comunitario, con nuove regole contro l’abuso dei contratti a termine.  Ad esempio il nuovo contratto collettivo potrebbe individuare in modo dettagliato le situazioni — le “ragioni obiettive” citate dalla sentenza della Corte — che consentono il ricorso alle supplenze, limitandole ai casi realmente temporanei. La semplice presenza di posti vacanti non potrà più bastare per giustificare rinnovi a catena. Potrebbe poi tornare un limite massimo complessivo alla durata dei rapporti a termine.

Un’altra ipotesi in ballo sarebbe la fissazione di un tetto ai rinnovi o proroghe consentite, oltre il quale l’amministrazione sarebbe obbligata a procedere con la stabilizzazione. Inoltre, le nuove regole potrebbero prevedere verifiche più stringenti sull’utilizzo delle supplenze e sulle motivazioni dei rinnovi.

La sentenza potrebbe altresì accelerare le richieste sindacali relative alle assunzioni stabili. Si pensi ad esempio ai piani straordinari di stabilizzazione o ai concorsi con cadenza regolare e prevedibile.

Ma le nuove norme contrattuali potrebbero anche risolvere il problema della discriminazione economica e giuridica dei lavoratori precari, sul piano del servizio pre-ruolo, degli scatti stipendiali, dell’anzianità maturata e della progressione economica. Sullo sfondo, l’obiettivo sarebbe eliminare le differenze ancora esistenti tra lavoratori a termine e dipendenti stabilizzati e di ruolo.

Che cosa cambia subito per il personale ATA

La sentenza apre la strada a numerosi ricorsi individuali davanti al giudice del lavoro. Infatti, i lavoratori ATA che ritengono di aver subito un uso abusivo dei contratti a termine potrebbero chiedere il risarcimento del danno (anche dopo la stabilizzazione) sulla base dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001.

La normativa prevede un’indennità compresa tra quattro e ventiquattro mensilità, con la possibilità di ottenere ulteriori somme in presenza di un danno maggiore dimostrato.

Parallelamente, la decisione comunitaria dà ai tribunali italiani un solido parametro interpretativo per valutare la gravità dell’abuso, soprattutto nei casi in cui le supplenze siano servite a coprire esigenze permanenti dell’amministrazione scolastica.

Una sentenza destinata a incidere su tutta la PA

La condanna non rappresenta soltanto una censura formale sul sistema delle supplenze ATA. Il messaggio proveniente da Lussemburgo riguarda tutto il pubblico impiego italiano. Nel nome della flessibilità, uno Stato non può utilizzare il lavoro precario come strumento ordinario di gestione e organizzazione del personale. Se un’amministrazione ha bisogno stabile di lavoratori per garantire i propri servizi, deve assumere in modo stabile.

La stabilità occupazionale viene così riconosciuta non soltanto come un diritto dei lavoratori, ma anche come una condizione essenziale per garantire efficienza, qualità dei servizi pubblici e rispetto della dignità professionale delle persone impiegate nella scuola.

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