Disoccupazione, si cambia: dall’1 gennaio è mutata la disciplina per l’accesso all’indennità mensile di disoccupazione. La mossa del governo è volta a tagliare le gambe a chi abbia l’abitudine di dimettersi per trovare nuove occupazioni di breve durata al fine di ottenere la Naspi.
Il rischio, però, è che a perdere la Naspi sia chi in precedenza si era licenziato in buona fede. Brutte notizie anche per i lavoratori rimpatriati e i frontalieri, che perderanno il sussidio.
E a partire dall’1 marzo 2025 alle richieste di Naspi presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro bisognerà allegare anche una certificazione medica che attesti il riacquisto della capacità lavorativa.
Naspi e dimissioni
Dall’1 gennaio la disciplina che regola la Naspi cambia per chi abbia presentato dimissioni volontarie da un’impresa e abbia trovato un nuovo lavoro. In caso di licenziamento dalla nuova occupazione, il lavoratore può ottenere la Naspi solo ed esclusivamente se è coperto da almeno 13 settimane di contribuzione dal nuovo impiego. In caso contrario, il diritto all’indennità di disoccupazione può considerarsi persa.
La norma va a danneggiare, in particolare, chi si sia dimesso perché ha trovato un posto di lavoro migliore, ma poi viene presto licenziato.
Con le nuove regole stabilite dal governo, per ottenere la Naspi bisogna:
- essere stati licenziati o essersi dimessi per giusta causa;
- avere lavorato nei 4 anni precedenti;
- aver maturato almeno 13 settimane di contributi presso l’ultimo datore di lavoro.
Lavoratori rimpatriati e frontalieri
La Manovra 2025 nega la Naspi ai lavoratori rimpatriati e ai frontalieri. La legge 402/1975 aveva stabilito che in caso di disoccupazione post licenziamento o dovuta a mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte di un datore di lavoro all’estero, i lavoratori italiani rimpatriati, così come i frontalieri, avessero diritto al trattamento ordinario di disoccupazione. L’unico vincolo richiesto era quello di fare ritorno entro 180 giorni. Dal 2025 tale diritto è venuto meno.
Naspi e lavoratori in malattia
Come anticipato, da marzo alla richiesta di Naspi del lavoratore in malattia, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, va allegata la certificazione medica attestante il riacquisto della capacità lavorativa; se però l’ex lavoratore è rimasto vittima di un evento coperto dall’Inail, alla richiesta di Naspi bisognerà allegare il certificato rilasciato dall’ente. La materia viene chiarita dal messaggio dell’Inps n. 4468/2024. La domanda va presentata tramite il modello Naspi-Com, esclusivamente per via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Lo scopo, rende noto l’istituto previdenziale, è quello di far diventare “ancora più celeri i tempi di liquidazione” delle istanze.
Dimissioni per assenze ingiustificate
Da domenica 12 gennaio 2025 è entrato in vigore il cosiddetto Collegato lavoro, che introduce novità per quanto riguarda i contratti. Il nuovo corso prevede che dopo 15 giorni di assenza ingiustificata, o il termine massimo stabilito dal contratto collettivo, il datore di lavoro possa segnalare la cosa all’Ispettorato del lavoro. Se gli ispettori accertano l’assenza ingiustificata del lavoratore, e il datore procede al licenziamento, il rapporto professionale si intende risolto per volontà del lavoratore, che perde ogni diritto alla Naspi.