Legge 104, limiti al trasferimento. Rifiuto non giustifica licenziamento

I limiti al trasferimento del dipendente che usufruisce dei permessi della Legge 104/1992

Pubblicato: 28 Febbraio 2020 09:03

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Redazione

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La fattispecie di trasferimento del lavoratore che usufruisce dei permessi previsti dalla Legge 104 per l’assistenza ai familiari disabili è normata da vincoli ben precisi. Il sito delle piccole-medie imprese pmi.it ricorda quali siano i limiti entro cui può muoversi il lavoratore e i paletti sul trasferimento del lavoratore stesso, e una recente sentenza della Corte di Cassazione conferma l’illegittimità del licenziamento per riufiuto al trasferimento.

Licenziamento illegittimo
Il dipendente che presta assistenza a un proprio familiare con handicap ai sensi della Legge 104/92 non può essere trasferito unilateralmente da una sede di lavoro a una nuova, anche laddove il trasferimento non comportasse lo spostamento a una nuova unità produttiva. L’eventuale rifiuto del dipendente non rende quindi legittimo il licenziamento (cfr.: sentenza n. 24015/2017 la Corte di Cassazione).

Mutamento geografico
Nella valutazione del trasferimento di sede del dipendente che fruisce dei permessi mensili per l’assistenza di familiari disabili, non può operare il riferimento posto dall’articolo 2103 del codice civile al concetto di unità produttiva, mentre perché scatti il divieto è sufficiente che vi sia un mutamento geografico del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

La tutela
Il riconoscimento al lavoratore dello speciale regime di protezione ha come obiettivo la tutela del diritto del congiunto, che rientra nelle categorie protette, a mantenere invariate condizioni di assistenza nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione, dalla Carta di Nizza (che mira alla salvaguardia del diritto dei disabili a beneficiare di misure rivolte al loro inserimento sociale), e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 in materia di protezione dei disabili.

“Il trasferimento del lavoratore legittima il rifiuto del dipendente che ha diritto alla tutela di cui all’art. 33 c. 5 della L. n. 104 del 1992 di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato ove il trasferimento sia idoneo a pregiudicare gli interessi di assistenza familiare del dipendente e ove il datore di lavoro non provi che il trasferimento è stato disposto per effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive non suscettibili di essere diversamente soddisfatte”.

Tale ipotesi è contemplabile solo in caso di evidenti e comprovate esigenze aziendali, sia di carattere tecnico – organizzativo che di carattere produttivo ma, perché il trasferimento imposto unilateralmente sia legittimo, spetta al datore di lavoro l’onere di provare chiaramente l’esistenza di queste esigenze e il fatto che esse non possano essere soddisfatte in nessun altro modo.

La sentenza
Sul tema c’è, nero su bianco, una sentenza della Corte di Cassazione, chensi era espressa in merito al caso di una lavoratrice trasferita presso un’altra sede della sua azienda (afferente però alla stessa unità produttiva) nonostante accudisse un familiare con handicap. Sia il tribunale sia la Corte di Appello avevano rigettato il ricorso presentato dalla donna, perché il trasferimento “pur comportando una maggiore distanza tra sede di lavoro e luogo di dimora della persona disabile assistita, non era tale da incidere in maniera negativa sul concreto esercizio del diritto all’assistenza“.
Una tesi completamente ribaltata dalla Corte di Cassazione. Secondo i giudici del Palazzaccio, infatti, anche la distanza incide sulla possibilità di assistere un familiare con disabilità (e sulla qualità dell’assistenza), pregiudicando così il diritto riconosciuto alla lavoratrice dalla Legge 104. Come si legge nell’ordinanza della Cassazione, il “divieto di trasferimento opera ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi”.

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