La sicurezza sul lavoro non dipende soltanto dall’attento e cauto comportamento dei dipendenti, ma soprattutto dall’organizzazione predisposta dall’azienda. È questo il principio ricordato dalla Cassazione con la sentenza 13327/2026, che ha confermato la responsabilità di un datore per non aver opportunamente istruito un lavoratore incaricato di usare uno strumento aziendale.
La decisione evidenzia un punto basilare: il fatto che una persona agisca di testa sua — con imprudenza o senza autorizzazione — non elimina automaticamente la responsabilità del datore, quando alla base c’è un’accertata carenza formativa.
Perciò se il dipendente non è stato messo nelle condizioni di conoscere i rischi e utilizzare correttamente un’attrezzatura, l’omissione resta imputabile a chi aveva l’obbligo giuridico di prevenire il pericolo.
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Il caso concreto del lavoratore non formato ma alla guida del carrello elevatore
In una disputa giudiziaria un datore di lavoro era stato accusato di una grave violazione delle norme sulla sicurezza previste dal noto d. lgs. 81/2008. In particolare, secondo quanto accertato dal competente tribunale, l’azienda non aveva provveduto alla formazione e addestramento di un dipendente chiamato a utilizzare un carrello elevatore, poi infortunatosi.
Sulla sicurezza la legge è chiarissima e impone che determinate attrezzature di lavoro, per la loro complessità e pericolosità, possano essere utilizzate solo da persone che abbiano previamente ricevuto una preparazione adeguata.
Non basta allora mettere a disposizione un macchinario. Il datore deve assicurarsi che chi lo utilizza sappia farlo correttamente, conosca i rischi e abbia ricevuto un addestramento pratico sulle procedure di sicurezza.
La formazione non è un semplice documento ma deve essere effettiva
Uno degli aspetti più interessanti della sentenza riguarda il significato concreto dell’obbligo formativo. Che cosa deve fare il datore di lavoro? Al termine dell’articolata vicenda processuale, la Cassazione ha ricordato che i doveri datoriali:
- non si esauriscono nella consegna di informazioni generiche o nella semplice presenza di un attestato;
- impongono che la formazione sia reale e collegata al rischio specifico dell’attività svolta.
Non a caso l’art. 71 del d. lgs. 81/2008 stabilisce che le attrezzature che richiedono conoscenze particolari possano essere utilizzate esclusivamente da persone adeguatamente informate, formate e addestrate. Parallelamente, l’art. 73 impone al datore di fornire istruzioni e formazione adeguate rispetto alle condizioni di impiego dell’attrezzatura e ai pericoli collegati.
In riferimento a un carrello elevatore, quindi, non basta che il lavoratore abbia visto utilizzare il mezzo da un collega o abbia acquisito una generica esperienza sul campo. Serve una preparazione specifica che gli permetta di capire limiti, procedure e rischi di uno scorretto utilizzo.
Il lavoratore ha agito di sua iniziativa? La responsabilità del datore c’è comunque
L’azienda sosteneva che il lavoratore avesse utilizzato il mezzo meccanico, per una propria iniziativa personale e senza una precisa autorizzazione. L’eventuale violazione sarebbe allora dipesa dalla sola scelta del lavoratore. La colpa doveva restare esclusivamente sua.
La Cassazione ha però bocciato questa tesi. I giudici di piazza Cavour hanno chiarito che il comportamento imprudente del dipendente non elimina la responsabilità del datore, se e quando manca una formazione adeguata. In altre parole, l’obbligo aziendale non riguarda soltanto il lavoratore diligente, ma anche la prevenzione di comportamenti rischiosi che possono derivare proprio dall’inesperienza o dalla mancata conoscenza delle regole di sicurezza.
Anzi un lavoratore che utilizza un macchinario senza sapere quali siano i rischi, sta dimostrando proprio la necessità di una formazione che avrebbe dovuto essere garantita, prima dell’affidamento del compito.
Quando può essere esclusa la responsabilità del datore
La responsabilità del datore potrebbe essere esclusa soltanto davanti a una condotta del dipendente completamente eccezionale, imprevedibile e del tutto scollegata dall’attività lavorativa.
Si pensi ad esempio a un dipendente amministrativo che, durante una pausa o al termine del turno, salga di propria iniziativa su un muletto parcheggiato in un’area aziendale, mai utilizzato per le sue mansioni, e decida autonomamente di spostarlo per ragioni personali senza che l’attività abbia alcun collegamento con le mansioni affidategli e senza che l’azienda gli abbia mai assegnato quel compito.
Come già visto in un precedente giurisprudenziale della Cassazione, sono casi in cui la condotta assume caratteristiche di eccezionalità e imprevedibilità tali da interrompere il collegamento con la responsabilità datoriale.
Ma evidentemente l’utilizzo di un carrello elevatore presente in azienda — da parte di un lavoratore inserito nel contesto produttivo — rientra pienamente nei rischi che il datore deve prevenire.
La sicurezza deve essere organizzata dall’azienda
Al di là dell’esito del caso concreto, il principio giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte è generale perché si inserisce nella logica del sistema prevenzionistico italiano. Il datore è colui che deve creare le condizioni perché il pericolo “lavorativo” venga eliminato o ridotto.
In pratica l’azienda deve:
- individuare i rischi legati alle attività svolte;
- scegliere chi può utilizzare determinate attrezzature;
- garantire formazione e addestramento adeguati;
- controllare che le procedure vengano rispettate.
La sicurezza non può essere affidata alla sola prudenza personale del lavoratore. Un’impresa non può limitarsi a dire che il dipendente avrebbe dovuto comportarsi diversamente. Deve dimostrare di averlo messo nelle condizioni di sapere cosa fare e cosa evitare. Altrimenti si espone a conseguenze anche in caso di attrezzature noleggiate.
Ricapitolando, l’unico punto accolto dalla Corte riguarda la determinazione della pena. Il ricorso dell’azienda è stato respinto quasi integralmente. La sentenza del tribunale è stata annullata sulla quantificazione della pena, rideterminata in 1.500 euro di ammenda. La condanna, invece, è rimasta confermata.
Che cosa cambia
Come intuibile, il tema degli infortuni sul lavoro è assai ricorrente nella giurisprudenza. Basti pensare ad esempio al caso dell’incidente nel distacco. Ora, la sentenza 13327/2026 della Cassazione rafforza un orientamento ormai consolidato: la sicurezza non può essere affidata all’esperienza personale o alla prudenza spontanea dei dipendenti. Non può essere scaricata sul personale. La formazione infatti è il primo strumento di prevenzione. E per la Corte prevenire significa organizzare, istruire e controllare.
Quando un’attrezzatura presenta rischi particolari, il datore deve dimostrare di avere formato e addestrato chi la utilizza. Se manca questa preparazione — o se non c’è formazione documentata e completa — l’eventuale comportamento imprudente del lavoratore non basta a trasferire tutta la responsabilità su di lui.
La formazione non è quindi mai un noioso adempimento burocratico, ma anzi è uno degli strumenti principali attraverso cui l’azienda protegge la salute e la sicurezza delle persone che lavorano. E, non meno importante, evita eventuali problemi giudiziari in caso di infortunio o errore di un dipendente.