Premesso che l‘infortunio sul lavoro è per definizione ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa, vediamo nel dettaglio quando si può considerare indennizzabile dall’INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) e il trattamento economico riservato all’infortunato.
Indice
Elementi che identificano l’infortunio sul lavoro
Causa violenta
Per causa violenta si intende un fattore che opera con efficienza e rapidità dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo. Sostanze tossiche, microrganismi, virus o parassiti, sforzi muscolari e condizioni climatiche possono esserne l’origine con conseguente danno all’integrità psico-fisica del lavoratore.
Il momento in cui avviene
Deve avvenire in occasione di lavoro ossia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, non necessariamente durante l’orario di lavoro, ma per il lavoro e deve sussistere un rapporto, anche indiretto, di causa-effetto tra la prestazione dell’infortunato e l’incidente che lo causa.
Il danno
Il danno può derivare da elementi dell’apparato produttivo, da situazioni e fattori propri del lavoratore o ricollegabili all’attività lavorativa.
Il rischio elettivo
Si parla di rischio elettivo e non si incorre in infortunio sul lavoro, quando l’evento lesivo è legato ad un comportamento del lavoratore estraneo e non attinente all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria di questi.
È un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall’attività lavorativa, cioè di rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa (Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 17917 del 20 luglio 2017).
L’infortunio in itinere
Discorso differente per l’infortunio in itinere ossia l’infortunio avvenuto durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro o ancora se non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
Tale infortunio non è riconosciuto dall’INAIL laddove vi siano state deviazione o interruzione non legate al lavoro o non necessarie e derivanti da scelte del tutto personali.
Esistono alcune eccezioni che vengono indicate direttamente dall’Istituto. Di seguito alcuni esempi:
- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
- interruzioni/deviazioni “necessitate” ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- interruzioni/deviazioni “necessarie” per l’accompagnamento dei figli a scuola;
- brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.
Importante sottolineare che, nel caso in cui siano stati utilizzati mezzi di trasporto privati, l’INAIL accerta che i mezzi pubblici di trasporto non erano adeguati sia rispetto all’orario di lavoro che di percorribilità al fine del pagamento. In mancanza del mezzo pubblico, l’utilizzo del veicolo privato non è giustificato ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio, se il percorso poteva essere percorso a piedi.
Cosa non viene indennizzato
Rimangono esclusi dall’indennizzo quegli infortuni occorsi nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) o nelle pertinenze come nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprietà privata.
Infine non sono considerati infortuni quelli causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.
Trattamento economico per inabilità temporanea assoluta
Al lavoratore, durante l’assenza per infortunio, è garantito un trattamento economico in parte a carico dell’INAIL e in parte a carico del datore di lavoro che integra quanto corrisposto dall’Istituto nella misura e per la durata stabilita dal CCNL.
La c.d. indennità di infortunio per inabilità temporanea assoluta a carico INAIL, sostitutiva della retribuzione, decorre dal 4° giorno successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio e fino a guarigione clinica.
Il giorno dell’infortunio è interamente a carico del datore di lavoro. Per i successivi 3 giorni al lavoratore spetta il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi.
Come viene calcolata l’indennità giornaliera
L’indennità giornaliera è calcolata in percentuale della retribuzione media giornaliera come segue:
- 60% per le giornate tra il 4° e il 90° giorno di infortunio;
- 75% per le giornate tra il 91° giorno di infortunio e fino a guarigione.
In caso di ricovero, l’INAIL può ridurre di un terzo l’importo della indennità al lavoratore senza familiari a carico.
L’indennità è calcolata sulla base della retribuzione nei 15 giorni precedenti l’evento (comprese quote per ferie, lavoro straordinario, mensilità aggiuntive ecc) che viene indicata nella denuncia di infortunio. Per alcune categorie di lavoratori occorre fare riferimento a retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale o se più favorevole stabiliti a livello provinciale dal contratto collettivo.
Quanti giorni vengono indennizzati
Sono indennizzate dell’INAIL tutte le giornate di calendario comprese nel periodo inclusi il sabato e la domenica.
Per il settore navigazione, per i lavoratori affetti da silicosi o asbestosi si rimanda al sito ufficiale dell’INAIL.
L’indennità è soggetta a ritenuta fiscale e l’Istituto rilascia all’assicurato la relativa certificazione fiscale.
Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata dell’infortunio, tuttavia i contratti collettivi stabiliscono un periodo massimo di conservazione del posto del lavoro con la possibilità di richiedere successivamente un periodo di aspettativa non retribuita.
Indennizzo in capitale per la menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico)
È una prestazione economica per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 15%.
L’importo è calcolato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in capitale” di cui al d.m. 12 luglio 2000, ed erogato in una unica soluzione e in funzione dell’età, del genere e del grado di menomazione accertato sulla base della ”Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000.
Non è soggetta a tassazione IRPEF.
Indennizzo in rendita per la menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico) e per le sue conseguenze patrimoniali
È una prestazione economica non soggetta a ritenute fiscali e riconosciuta laddove il grado di menomazione dell’integrità psicofisica sia compreso tra il 16% ed il 100%.
L’importo della rendita si suddivide in due quote:
- una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio in base alla percentuale di menomazione accertata secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al d.m. 12 luglio 2000;
- una quota legata all’incapacità di lavorare e produrre reddito da parte dell’infortunato e commisurata al grado accertato e ad una percentuale della retribuzione dell’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m..
La rendita è soggetta a revisione alle scadenze di legge entro il limite di 10 anni dalla data di decorrenza; la revisione può comportare l’aumento o diminuzione o cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.
Rendita e altre indennità ai superstiti
E’ erogata ai superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di un infortunio e decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore.
Hanno diritto
- il coniuge o unito civilmente
- i figli (fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti o fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale o non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari viventi a carico e senza un lavoro retribuito per tutta la durata normale del corso finché dura l’inabilità).
- In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli, ne hanno diritto i genitori naturali o adottivi, viventi a carico, fino alla morte o i fratelli e sorelle, viventi a carico e conviventi, con gli stessi requisiti per i figli.
L’importo è calcolato sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria e viene erogato in base a determinate % stabilite secondo la tipologia di superstite.
Anche questa prestazione economica non è soggetta a tassazione.
L’INAIL, su istanza degli aventi diritto, eroga ai superstiti anche un beneficio una tantum previsto dal Fondo vittime gravi infortuni e un’anticipazione della rendita pari a 3 mensilità calcolata sul minimale di legge.
Infine è prevista l’erogazione di un assegno funerario per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito a un infortunio sul lavoro.