Benefit di carattere sociale e collettivo: i vantaggi per il dipendente

Fra i benefit che un’impresa può erogare ai propri lavoratori rientrano i servizi e le opere di carattere sociale e collettivo: quali sono e a quali condizioni sono esenti fiscalmente

Pubblicato: 14 Dicembre 2023 15:38

Claudia Garretta

Consulente del lavoro

Laureata, ha collaborato con importanti studi di consulenza del lavoro dal 2004. Assiste aziende italiane e internazionali nella gestione delle risorse umane.

Fra i benefit che un’impresa può erogare ai propri lavoratori rientrano i servizi e le opere di carattere sociale e collettivo che spesso vengono sottovalutati, e invece possono essere una buona opportunità nell’ambito aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Esenzione a livello contributivo e fiscale

Laddove queste tipologie di benefit vengono offerte dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti e ai loro familiari (anche non a carico in certi casi) il valore degli stessi deve intendersi esente sia a livello contributivo e fiscale.
Per “categorie di dipendenti” si intende un insieme di dipendenti con le stesse caratteristiche e non per forza in riferimento alle categorie del codice civile (dirigenti, quadri, impiegati, operai).
L’esenzione è applicabile sia se il benefit sia erogato volontariamente dal datore di lavoro sia quando sia previsto da diposizioni contenute in un contratto, accordo o regolamento aziendale.
Le prestazioni erogate devono essere in natura per poter beneficiare dell’esenzione, eventuali indennità o rimborsi a forfait in sostituzione e eventuali anticipazioni di spese sostenute dal lavoratore sono soggette a contribuzione e imposte salvo quanto previsto dall’art. 51, comma 2, lett. f-bis) e alla lett. f-ter).

Trasporto collettivo e abbonamenti

Per agevolare il trasporto dall’abitazione e luogo di lavoro e viceversa, il datore di lavoro può garantire ad esempio un servizio navetta organizzato in proprio o affidato a terzi (anche agli esercenti di servizi pubblici) con un’apposita convenzione. In questo caso è previsto il pagamento diretto a carico dell’azienda.
Per quanto riguarda l’eventuale rimborso degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico, l’art. 51, comma 2, lettera d-bis) del Tuir ne prevede la non imponibilità.

Ricordiamo che i familiari per essere a carico del lavoratore devono avere un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età fino a 24 anni il limite di reddito complessivo è invece pari a 4.000 euro.

L’abbonamento deve essere nominativo, ricomprendere più viaggi per più giorni e nel caso in cui il dipendente sia residente in un Paese estero confinante, l’esenzione vale solo per la quota riferibile alla tratta italiana.
Se il lavoratore riceve il rimborso dell’abbonamento, non potrà usufruire dell’eventuale detrazione prevista in dichiarazione dei redditi.
Si devono escludere dalla presente agevolazione fiscale la concessione o il rimborso di abbonamenti relativi al car sharing, bike sharing o noleggio di monopattini elettrici.

Opere e servizi per finalità sociali

In base articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi con finalità educativa, ricreativa, sanitaria o di culto quali ad esempio: corsi di lingua, di informatica, di musica, abbonamento alla palestra, visite mediche specialistiche di prevenzione, abbonamenti a teatro e cinema, partecipazione a eventi sportivi o pellegrinaggi.
Possono usufruirne sia i lavoratori stessi che i propri familiari come da articolo 12 del Tuir e anche non fiscalmente a carico.
Il dipendente non deve avere la possibilità di decidere tempi, modi e prezzo dei servizi, ma può solo aderire o meno all’offerta.
Non è esente il rimborso di spese già sostenute dal lavoratore.

Servizi di educazione e istruzione

Non concorrono a formare il reddito, in base all’articolo 51, comma 2, lett. f-bis), la fruizione, da parte di familiari, dei servizi di educazione, istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.
I servizi di istruzione/formazione possono essere offerti dall’azienda sia in via diretta che tramite terzi o ancora pagati dal lavoratore e poi rimborsati dal datore di lavoro.
Se il servizio è rimborsato dal datore di lavoro è necessario presentare apposita documentazione che attesti il servizio acquistato.
Le spese che possono fruire dell’esenzione sono quelle sostenute per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese anche le rette degli asili nido e delle scuole materne e i servizi integrativi e di mensa collegati.
Fra le spese possiamo anche ricomprendere quelle relative al trasporto scolastico, le gite, i libri di testo e i servizi di baby-sitting.
Anche le borse di studio a favore dei familiari del dipendente sono da considerarsi esenti purché possano essere erogate come assegni, premi di merito o sussidi per fini di studio e incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico.

Assistenza ai familiari anziani e non autosufficienti

L’art. 51, comma 2, lettera f-ter) prevede l’esenzione per le somme e le prestazioni per la fruizione di servizi di assistenza (tramite badanti o case di riposo ad esempio) ai familiari anziani con un’età superiore a 75 anni o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 del Tuir, anche non fiscalmente a carico del dipendente.
L’esenzione opera sia nel caso in cui il servizio è offerto direttamente dal datore sia attraverso terzi oppure con rimborso di spese già sostenute dal dipendente dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa.

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