Bollette luce e gas, i conguagli dopo 2 anni possono essere annullati: la sentenza

Una richiesta di pagamento da oltre 50mila euro è stata respinta dai giudici. Il termine decorre dai consumi effettivi e non dalla data della fattura

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Claudio Cafarelli

Giornalista e content manager

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Le bollette di luce e gas che contengono conguagli relativi a consumi risalenti a più di due anni prima possono essere contestate per prescrizione. A chiarire le regole è il Tribunale di Bologna, che con la sentenza n. 5838 del 29 settembre 2026 ha stabilito un principio importante per famiglie, professionisti e microimprese. Secondo i giudici, il termine di prescrizione biennale decorre dall’ultimo giorno del periodo di effettivo consumo dell’energia e non dalla data in cui il fornitore emette la fattura. La decisione riguarda una controversia relativa a una richiesta di pagamento superiore a 50mila euro.

Bollette luce e gas, quando scatta la prescrizione di due anni

La prescrizione biennale dei consumi energetici è stata introdotta dalla legge 205/2017, la Legge di Bilancio 2018, e successivamente modificata dalla legge 160/2019. La normativa ha ridotto da cinque a due anni il periodo entro il quale il fornitore può richiedere il pagamento dei consumi, nei rapporti e alle condizioni previsti dalla legge. La tutela interessa gli utenti domestici, le utenze condominiali, le microimprese e i professionisti.

L’applicazione della disciplina è iniziata in momenti diversi a seconda della fornitura:

Queste date individuano l’entrata in applicazione delle nuove regole, ma non rappresentano il momento dal quale calcolare la prescrizione per ogni singola bolletta. Per i conguagli occorre considerare il periodo al quale si riferiscono i consumi fatturati.

Conguaglio da oltre 50mila euro, la sentenza del Tribunale di Bologna

La vicenda esaminata dal Tribunale di Bologna riguarda una società fornitrice di energia che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per recuperare oltre 50mila euro. La richiesta era relativa a consumi energetici effettuati anni prima, ma contabilizzati e fatturati soltanto in un momento successivo.

Il cliente aveva contestato il pagamento sostenendo che il credito fosse ormai prescritto. Il fornitore riteneva invece che i due anni dovessero essere calcolati dalla data di emissione della fattura di conguaglio, quando la somma richiesta era stata quantificata. Il Tribunale ha respinto questa interpretazione, chiarendo che il credito nasce con l’erogazione dell’energia e non con la successiva emissione della bolletta.

La fattura costituisce infatti un documento contabile che determina gli importi da versare, ma non modifica il momento in cui è sorto il diritto al pagamento. In assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, i giudici hanno accolto l’opposizione del cliente e revocato il decreto ingiuntivo.

Da quando decorrono i due anni per contestare una bolletta

Il principio stabilito dalla sentenza riguarda soprattutto i conguagli emessi con ritardo. Per calcolare la prescrizione occorre verificare l’ultimo giorno del periodo di consumo al quale si riferisce la richiesta di pagamento.

La valutazione dipende però anche dall’esistenza di eventuali comunicazioni precedenti del fornitore. Una richiesta formale di pagamento o una diffida validamente ricevuta dal cliente può interrompere la prescrizione, secondo quanto previsto dall’articolo 2943 del Codice civile. Il semplice ritardo nell’emissione della fattura non consente invece al gestore di spostare automaticamente in avanti l’inizio del termine. Per questo motivo, non è sufficiente controllare la data della bolletta: bisogna esaminare il periodo effettivamente fatturato e le comunicazioni ricevute.

Come contestare una bolletta prescritta

Il cliente che riceve una richiesta di pagamento riferita a consumi di oltre due anni prima deve verificare se sussistono le condizioni per eccepire la prescrizione. La normativa e le disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) prevedono specifici obblighi informativi per i fornitori. Quando una fattura contiene importi potenzialmente interessati dalla prescrizione biennale, il venditore deve fornire le informazioni previste e mettere a disposizione gli strumenti necessari per esercitare il diritto.

Per contestare gli importi è opportuno presentare un reclamo scritto, utilizzando un canale che consenta di dimostrare l’avvenuto invio. Nella comunicazione è necessario indicare il numero della fattura, il codice cliente o il POD/PDR, il periodo di consumo contestato e la volontà espressa di far valere la prescrizione biennale. Il reclamo può essere trasmesso tramite PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno o gli altri canali ufficiali previsti dal fornitore. È importante conservare copia della bolletta, delle ricevute e delle eventuali comunicazioni precedenti.

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