Sconto IMU del 50%: quando possono richiederlo genitori e figli

Quali sono le condizioni per vedersi riconosciuto lo sconto IMU del 50% in caso di immobile di proprietà dei genitori ma dato ai figli? Cosa dice la legge?

Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Quali sono le condizioni per vedersi riconosciuto lo sconto IMU del 50% in caso di immobile di proprietà dei genitori ma dato in uso ai figli? La legge lo prevede, ma non indistintamente per tutti i contribuenti e in tutti i casi.

Vediamo insieme allora cosa dice la normativa.

Quando si paga l’IMU

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI: qui i casi di estensione), dell’imposta unica comunale (IUC).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

L’IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ma è fatta salva l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per queste ultime province, infatti, continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) e l’imposta municipale immobiliare (IMI).

Quando non si paga l’IMU

L’IMU non è dovuta per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9. Quindi è esclusa nel caso di appartamenti, case e immobili in generale che coincidono con l’abitazione principale del contribuente, esclusi i casi in cui si tratta di categorie “di lusso”, ovvero A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Per abitazione principale esente IMU si intende invece l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.

Sono assimilate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie:

A decorrere dall’anno 2020, non è più assimilata all’abitazione principale, invece, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (qui l’approfondimento).

Quando spetta lo sconto IMU del 50%

L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti:

Per i fabbricati di interesse storico o artistico (come definiti dall’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) la base imponibile IMU è ridotta del 50%. Ma vi è un altro caso in cui spetta lo sconto del 50%, ovvero quando l’immobile viene concesso dai genitori – che risultano proprietari – in comodato d’uso ai figli.

In particolare, si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Anche in questo caso, però, né esenzioni né sconti sono riconosciuti se si tratta di immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero di abitazioni di lusso.

Altri casi di esenzione IMU

Per l’IMU, la legge riconosce ai Comuni, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, la facoltà di prevedere l’esenzione dall’IMU in favore delle seguenti fattispecie:

Sono, inoltre, esenti i terreni agricoli nei seguenti casi:

Infine, tra le ipotesi di esenzione IMU rientrano:

Nessuna riduzione, ma uno sconto, invece la legge riconosce per le abitazioni locate a canone concordato, in questo caso l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento.

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