Il concordato preventivo biennale ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri. Il testo ha recepito le osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari: è stato eliminato il riferimento al punteggio otto degli Isa, gli indici di affidabilità fiscale per accedere al concordato. A seguito di questa modifica, la platea dei potenziali interessati alla nuova misura sono i 2,5 milioni contribuenti che si trovano già nel regime Isa.
Il concordato preventivo biennale, senza dubbio, è uno degli argomenti al centro delle discussioni politiche delle ultime settimane. Attraverso questo strumento il legislatore ha intenzione di instaurare dei rapporti di tipo diverso tra l’Agenzia delle Entrate ed i contribuenti. La parola d’ordine è collaborazione, soprattutto con i titolari di partita Iva, che producono regolarmente redditi di impresa o di lavoro autonomo.
Il provvedimento, che ha introdotto in Italia il concordato preventivo biennale – almeno nella sua prima versione -, aveva dei criteri d’accesso molto ristretti. Questo a dispetto dei propositi che erano stati previsti attraverso la Legge n. 111/2023, anche conosciuta come Legge Delega di Riforma Fiscale. I criteri previsti in un primo momento ne avrebbero limitato fin troppo l’accesso.
Questo è il motivo per il quale si è arrivati a modificare il provvedimento. Ma cerchiamo di entrare nel dettaglio e scopriamo cosa è cambiato.
Indice
Concordato preventivo biennale: le novità
La Commissione Finanze del Senato recentemente si è mossa per presentare al governo alcune osservazioni per modificare il concordato preventivo biennale. Le proposte di modifica possono essere sintetizzate come segue:
- viene estesa la possibilità di accedere a questo strumento a tutte le imprese e a tutti i professionisti. Quindi anche a quanti abbiano ottenuto un punteggio ISA inferiore a 8;
- quando il concordato sarà a regime nel 2025, sarà possibile accedervi entro il 15 ottobre. Viene, quindi, previsto un termine più lungo rispetto a quello originario;
- l’Agenzia delle Entrate non dovrà – nel momento in cui formula la proposta di concordato preventivo biennale – attenersi al un tetto del 10% di incremento dei ricavi rispetto alla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente l’anno precedente.
I rapporti tra Agenzia delle Entrate e contribuenti
Nel momento in cui sono state presentate queste proposte è stata data molta enfasi al fatto che il concordato preventivo biennale potesse costituire una base per costruire un nuovo modo di intendere i rapporti tra l’Agenzia delle Entrate ed i contribuenti. La rigidità attraverso la quale era stato costruito questo strumento, almeno in un primo momento, ne avrebbe impedito, molto probabilmente, la diffusione.
Le nuove proposte sono state presentate sotto forma di osservazioni e non come delle condizioni per l’approvazione. Questa ha, sostanzialmente, aperto la strada alla possibilità di instaurare una discussione tra le parti. Che ha portato ad un compromesso tra le diverse posizioni.
L’obiettivo delle osservazioni era molto chiaro: favorire la diffusione dello strumento. Ma allo stesso tempo scongiurare che diventasse una sorta di minimum tax. Alcune critiche, però, sono state mosse sul tetto del 10% di incremento dei ricavi, che avrebbe potuto portare ad un eventuale ingiustificato vantaggio fiscale del contribuente. E che, in un certo senso, avrebbe potuto portare ad una sorta di condono preventivo per i contribuenti che risultano essere più affidabili, almeno da come risultava dagli ISA.
Concordato preventivo biennale: arriva la quadratura
Sostanzialmente la quadratura tra i diversi punti di vista sembra essere giunta. Il provvedimento attraverso il quale viene istituito il concordato preventivo viene modificato:
- verrà permesso a tutti i professionisti e alle imprese di accedervi, non tenendo conto delle limitazioni legate al punteggio ISA;
- i contribuenti avranno la possibilità di accedere allo strumento – una volta che sia a regime – entro il 15 ottobre di ogni anno;
- l’Agenzia delle Entrate, nella proposta di concordato, dovrà sempre far riferimento dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Ma non dovrà far riferimento al tetto prefissato del 10%. L’AdE avrà la possibilità di elaborare una proposta difforme rispetto alle risultanze della dichiarazione dei redditi: in questo caso la difformità dovrà essere giustificata. Ma soprattutto dovrà essere concessa al contribuente la possibilità di avviare un contraddittorio, prima che una proposta definitiva venga formulata.
Chi potrà accedere al concordato preventivo biennale
Hanno la possibilità di accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali vengono applicati gli ISA, ossia gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale. Non consentono l’accesso a questo strumento:
- la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti;
- la condanna per un qualsiasi reato connesso alle imposte sui redditi, sul valore aggiunto, falso in bilancio, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Possono aderire al concordato biennale preventivo anche i titolari di partita Iva che hanno aderito al regime forfettario. Anche in questo caso i contribuenti dovranno accettare la proposta avanzata dall’Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del concordato.
Per il periodo d’imposta oggetto dell’accordo con l’AdE non potranno essere effettuati degli accertamenti, sempre che, a seguito delle attività istruttorie dell’amministrazione finanziaria, non ricorrano le cause per la decadenza del concordato.
Alcuni dubbi ancora da risolvere
Al momento, però, rimane irrisolto un dubbio relativo ai contribuenti che hanno optato per il regime forfettario. L’articolo 26 della Bozza del decreto in esame prevede che che
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Per questa categoria di contribuenti, il Senato ha sottolineato che l’applicazione del concordato avverrà in via sperimentale. E valutava l’ipotesi che la proposta fosse formulata per un solo anno. A questo punto sorge una domanda molto importante: cosa succede se, nel primo anno di adesione, il contribuente supera gli 85.000 euro di incassi? Quale imposta dovrà venire applicata? Quella sostitutiva a cui hanno diritto i contribuenti in regime forfettario o l’Irpef e le relative addizionali?
Il dubbio si proporrà nell’immediato, qualora il contribuente dovesse superare la soglia dei 100.000 euro.
In sintesi
Apportate alcune importanti modifiche al concordato preventivo biennale. Adesso hanno la possibilità di accedere a questo strumento tutti i contribuenti, indipendentemente dai punteggi Isa.
Decade, inoltre, il tetto del 10% relativo alle precedenti dichiarazioni dei redditi a cui l’Agenzia delle Entrate deve attenersi per predisporre la proposta.