Iva agevolata auto disabili, cambiano i documenti da presentare

Iva auto disabili, cambiano i documenti da presentare per accedere all’agevolazione ridotta al 4% (invece di quella ordinaria al 22%)

Pubblicato: 27 Gennaio 2022 11:27

Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

Giornalista pubblicista, ha maturato una solida esperienza nella produzione di news e approfondimenti relativi al mondo dell’economia e del lavoro e all’attualità, con un occhio vigile su innovazione e sostenibilità.

A partire dal 18 gennaio 2022 sono state semplificate le procedure per accedere all’aliquota Iva agevolata auto disabili, riconosciuta sull’acquisto o l’importazione di auto adattate a persone invalide.

Non è più richiesto il certificato delle commissioni mediche provinciali che attesti la disabilità, ma sarà necessaria solo la patente speciale di guida e l’atto notorio dal quale risulta che nei precedenti 4 anni non si è acquistato nessun veicolo applicando l’aliquota Iva al 4 per cento.

La semplificazione è stata introdotta a novembre scorso dalla legge di conversione del decreto Infrastrutture, insieme alle novità al codice della strada.

Iva auto disabili, cosa cambia

La novità è la semplificazione dell’accesso all’agevolazione da parte dei cittadini, grazie a una procedura più snella e alla riduzione dei documenti necessari per avere l’Iva ridotta ridotta al 4% (invece di quella ordinaria al 22%) applicata a portatori di handicap o loro familiari.

Non cambiano invece l’entità del beneficio, né il parametro dei 4 anni tra un acquisto e l’altro.

Iva agevolata auto disabili, i documenti da presentare

Dal 18 gennaio scorso per accedere all’Iva ridotta sulle cessioni e importazioni di veicoli adattati agli invalidi è sufficiente presentare la seguente documentazione:

Con la semplificazione dal 18 gennaio 2022 non sarà più obbligatorio fornire:

Iva agevolata auto disabili, come funziona

Viene riconosciuta un’aliquota Iva al 4% (in luogo di quella ordinaria al 22%) per l’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a:

L’Iva agevolata è riconosciuta anche per:

L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.

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