In arrivo importanti novità per quanto riguarda l’imposta di successione. Lo scorso 2 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs n. 139 del 18 settembre 2024, attraverso il quale sono state introdotte alcune novità per quanto riguarda i trasferimenti aziendali all’interno delle famiglie e sulla tassazione dei trust.
Dal 1° gennaio 2025 la dichiarazione di successione dovrà essere presentata entro 12 mesi dal momento in cui si apre la successione. L’operazione, almeno da chi è residente in Italia, dovrà essere effettuata telematicamente utilizzando la documentazione precompilata. Chi, invece, dovesse essere residente all’estero deve compilare e trasmettere un apposito modulo.
Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire come cambiano l’imposta di successione a partire dal prossimo anno.
Indice
Imposta di successione, le nuove regole dal 2025
Il Testo Unico 2025 sulle Successioni e le Donazioni ha introdotto alcune novità, il cui obiettivo principale è quello di semplificare e razionalizzare le imposte. Alcune di queste coinvolgono gli eredi under 26, che avranno la possibilità di utilizzare le somme dell’attivo ereditario per pagare le imposte di bollo catastali e ipotecarie. Sarà compito degli istituti bancari mettere a disposizione immediatamente queste somme, in modo che i diretti interessati abbiano la possibilità di effettuare il versamento immediatamente.
Viene introdotta una modalità di autoliquidazione per l’imposta di successione e per quella di registro. Il versamento dovrà essere effettuato in completa autonomia nell’arco di 90 giorni dal momento in cui è stata presentata la dichiarazione. L’imposta autoliquidata, in altre parole, diventerà il tributo principale che gli eredi dovranno versare. Nel caso in cui ci dovessero essere dei successivi interventi di rettifica, verranno considerati come delle imposte complementari.
La presentazione della documentazione
La dichiarazione di successione potrà essere trasmessa telematicamente: per i residenti in Italia non sono previste delle alternative. L’operazione dovrà essere effettuata entro e non oltre dodici mesi dall’apertura della successione. I residenti all’estero, invece, potranno inviare la loro documentazione tramite raccomandata.
Il legislatore, inoltre, ha introdotto una serie di semplificazioni per la dichiarazione di successione. Al suo interno non sarà più necessario andare ad indicare tutti gli atti di alienazione degli ultimi sei mesi. Non sarà necessario, neppure, inserire gli estratti catastali degli immobili che rientrano nella successione. È stato cassato, inoltre, l’obbligo di allegare i certificati dei pubblici registri relativi ad aeromobili e navi.
Imposta di successione: le aliquote e le franchigie
Attraverso il Decreto Legislativo n. 130/2024 sono state confermate le aliquote e le franchigie che dovranno essere applicate per l’imposta di successione e di donazione:
- beneficiario: coniuge e parenti in linea retta. Aliquota: 4%. Franchigia: 1.000.000 ciascuno;
- beneficiario: fratello e sorella. Aliquota: 6%. Franchigia: 100.000 ciascuno;
- beneficiario: altro parente fino al quarto grado, affine in linea retta, affine in linea collaterale fino al terzo grado. Aliquota: 6%. Franchigia: non è prevista;
- beneficiario: portatore di handicap Legge n. 104/92. Aliquota: 4%, 6%, 8%, a seconda della parentela. Franchigia: 1.500.000 ciascuno;
- beneficiario: altro soggetto. Aliquota: 8%. Franchigia: non è prevista.
Quando non è necessario pagare niente
L’articolo 1 del Dlgs n. 139 del 18 settembre 2024 interviene a gamba tesa sull’imposta di successione con uno scopo ben preciso: definire in modo preciso quando debbano essere applicate queste imposte e, soprattutto, introducendo il principio di autoliquidazione della stessa.
Uno dei punti più importanti sui quali il provvedimento interviene sono i trasferimenti a seguito di un decesso e le donazioni di aziende e partecipazioni sociali a favore del coniuge e dei discendenti. Questi tipi di trasferimenti non prevedono il versamento delle imposte nel caso in cui, per effetto dell’operazione, venga acquisito il controllo di diritto della società o è integrato il controllo già esistente. Ma non solo. Non risulta essere soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni il trasferimento nel caso in cui:
- abbiano come oggetto aziende o rami di esse e gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo non inferiore a cinque esercizi;
- abbiano come oggetto quote sociali o azioni di società di capitali, purché gli aventi diritto detengano il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni.
Le tasse in autoliquidazione
Alcune novità sono state introdotte anche per la dichiarazione di successione. I soggetti residenti in Italia sono tenuti a presentare la documentazione necessaria attraverso le modalità telematiche. Quanti, invece, risiedono all’estero hanno la possibilità di compilare l’apposito modello e quindi trasmetterlo per raccomandata o posta elettronica certificata. È necessario, ad ogni modo, che risulti evidente la data di invio.
Come abbiamo accennato in precedenza molto importante è l’introduzione del principio di autoliquidazione. Il pagamento effettuato dal contribuente viene considerato definitivo e senza imposta suppletiva. Deve essere effettuato entro e non oltre novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione. I calcoli devono essere effettuati in autoliquidazione.
Cosa cambia per i trust
Alcune novità vanno ad impattare direttamente sulla disciplina relativa ai trust, per i quali si ha intenzione di razionalizzare la disciplina fiscale. Ovviamente si rimane sempre nell’ambito delle donazioni e delle successioni.
Il legislatore ha definito in maniera precisa le regole di territorialità, stabilendo che i trust sono importanti per la determinazione delle imposte di donazione e successione. Sotto il profilo normativo i trust sono ritenuti idonei per determinare il trasferimento dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari.
Il principio già in passato è stato fatto proprio dalla giurisprudenza e dall’Agenzia delle Entrate, che ne ha definito i contorni all’interno della circolare n. 34/E/2022. Stiamo parlando, in estrema sintesi, del principio del trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari, che prevede un riconoscimento della neutralità fiscale dell’atto iniziale di donazione.
Analizzando la voce tasse, per quanto riguarda la franchigia e le aliquote d’imposta applicabili è necessario analizzare il valore dei beni e il rapporto di parentela che chi dispone la donazione e il beneficiario della stessa.