Non è obbligatorio emettere fattura per i maestri di sci, salvo che il cliente non ne faccia espressa richiesta e purché la prestazione non rientri in un regime di esenzione. A stabilirlo è il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024.
Esonero fattura elettronica per i maestri di sci
L’articolo 22, comma 1 del Dpr n. 633/1972, prevede infatti che per determinate operazioni non sia obbligatoria l’emissione della fattura. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo consente di estendere l’esonero anche ad altre categorie di contribuenti che offrono un servizio pubblico con frequenza e importo limitati, per i quali l’obbligo di fatturazione e gli adempimenti correlati risulterebbero troppo gravosi.
Non solo quindi i maestri di sci, ma anche coloro a cui si applica l’aliquota IVA ridotta al 5%, come ad esempio chi produce prodotti alimentari e bevande, inclusi i preparati per l’infanzia, i prodotti dietetici o destinati a particolari esigenze sanitarie, non saranno obbligati a emettere la fattura. Lo stesso vale per i trasporti pubblici (treni, autobus, metro). Inoltre, libri, riviste e altri materiali informativi godono generalmente dell’aliquota IVA ridotta al 4%.
Con il nuovo Decreto MEF del 22 novembre 2024, l’esonero dall’obbligo di fattura elettronica si estende anche alle prestazioni di corsi di attività sportiva invernale. Tali corsi, che beneficiano di un’aliquota Iva ridotta al 5%, non necessitano di fattura se non espressamente richiesta dal cliente, a condizione che siano erogati da soggetti iscritti agli albi delle federazioni sportive invernali riconosciute dal Coni. Questo ampliamento dell’esonero, inserito nel contesto normativo dell’articolo 22, ha l’obiettivo di semplificare ulteriormente gli adempimenti fiscali per le attività sportive di piccole dimensioni, incentivando la partecipazione a tali corsi e riducendo gli oneri burocratici a carico degli operatori del settore.
Obbligo di fattura solo su richiesta
Se il cliente richiede espressamente la fattura, questa deve essere emessa senza indugi, e comunque non oltre il momento dell’erogazione del servizio. L’obbligo di fatturazione si attiva esclusivamente se la richiesta del cliente avviene prima o contemporaneamente alla prestazione del servizio, e non successivamente.
Questa disposizione rientra nelle semplificazioni fiscali previste dall’art. 22 del DPR 633/72, che mira a ridurre gli adempimenti burocratici per operazioni di piccola entità, senza compromettere i diritti del consumatore o la corretta gestione delle transazioni fiscali.
Novità in manovra
Nella Manovra 2025 attualmente in discussione, è prevista la proroga dell’entrata in vigore del nuovo regime Iva per lo sport e il terzo settore. A partire dal 1° gennaio 2025, gli Enti del terzo settore, le Associazioni e le società sportive dilettantistiche (Ets, Asd e Ssd) avrebbero dovuto passare dal regime di esclusione a quello di esenzione Iva, con l’introduzione di nuovi adempimenti, come l’apertura della partita IVA.
Tuttavia, il governo Meloni ha deciso di prorogare l’esclusione Iva anche per il 2025. Come affermato dal viceministro Maurizio Leo: “Siamo consapevoli dei problemi che questo cambiamento avrebbe causato, per questo vogliamo garantire una proroga e fissare criteri per applicare l’imposta in base alla dimensione delle realtà coinvolte, agevolando le più piccole.”