Chi paga Imu, Tasi e Tari se la casa è stata assegnata al coniuge? Spesso accade che, dopo la separazione, l’abitazione di proprietà del marito o della moglie venga aggiudicata all’ex partner. In questo caso chi dovrà pagare le imposte legate all’immobile? Il diritto di abitazione dà al soggetto che ne è titolare la facoltà di abitare nella casa e viene conferito dal giudice. A questo diritto verrà accompagnato il dovere di pagare l’Imu, che spetterà a chi rimane all’interno dell’abitazione, indipendentemente da quale sia il proprietario (se cointestato oppure di uno o dell’altro coniuge).
Questa norma non valeva nel caso della vecchia tassa sulla casa, l’Ici, che invece era totalmente a carico del proprietario dell’immobile, anche nell’eventualità in cui il giudice lo assegnava al coniuge. Nel caso dell’Imu la tassazione applicata è quella relativa alla prima casa, questo perché se il coniuge abbandonasse l’abitazione perderebbe il diritto acquisito. In conclusione dunque, per effetto dell’assegnazione dell’abitazione (e del relativo diritto), l’ex moglie o l’ex marito diviene l’unico soggetto passivo dell’Imu. Il coniuge non assegnatario invece perde tale dovere relativo all’unità immobiliare.
Il discorso è diverso per quanto riguarda la Tasi, che dovrà essere divisa fra il comodatario e il proprietario dell’immobile. Il coniuge a cui è stata assegnata la casa dovrà pagare la Tasi nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare della cifra complessiva, stabilita dal regolamento del Comune di appartenenza. Nel caso si tratti della prima casa (abitazione principale) potrebbe esserci un’aliquota agevolata. Infine il coniuge a cui è stato assegnato l’immobile nel corso della separazione dovrà pagare anche la Tari, ossia la tassa per i rifiuti che viene stabilita in base alla superficie dell’abitazione.
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Imu e Tari: cosa dice la Cassazione
Ad interessarsi del conflitto che viene ad innescarsi tra il diritto di proprietà e quello di abitazione è la Corte di Cassazione, che sull’argomento è intervenuta attraverso l’Ordinanza n. 9990 del 10 aprile 2019. I giudici, in questa occasione, hanno provveduto a fare il punto della situazione sul tema dell’assegnazione della casa coniugale. Le conclusioni a cui si è arrivati hanno valore anche per le unioni civili, che sono equiparate al matrimonio. E per le convivenze, così come è stato stabilito dalla Legge n. 76/16.
La Corte di Cassazione ha basato il proprio ragionamento su un principio consolidato delle Sezioni Unite n. 13603/2004: il provvedimento del giudice della separazione o del divorzio, con il quale viene attribuita l’abitazione dell’immobile al coniuge affidatario della prole, non va a modificare i diritti del soggetto proprietario del bene. Il provvedimento, in altre parole, costituisce un autonomo titolo di detenzione qualificata dell’immobile.
L’Imu e Tari per i coniugi separati di fatto
Hanno diritto all’esenzione Imu anche i coniugi separati di fatto. L’agevolazione spetta per l’abitazione principale, purché i due abbiano provveduto a spostare la residenza in due immobili diversi. I due conigi, anche quando non sono separati legalmente, possono accedere alle agevolazioni fiscali sulla prima casa. A stabilirlo è la corte di Cassazione, con l’ordinanza 893 del 13 gennaio 2022.
Per poter accedere all’esenzione IMU per l’abitazione principale è sufficiente, oltre che una banale formalizzazione del rapporto, riuscire a dimostrare la destinazione del singolo immobile a dimora abituale di ciascuno. È possibile, in altre parole, ottenere una doppia esenzione, indipendentemente dal fatto che gli immobili siano ubicati nello stesso comune o in due differenti.