La semplificazione fiscale, a volte, somiglia a un labirinto. Quando il D.Lgs. n. 1/2024 (Decreto Adempimenti) ha introdotto l’esonero dall’invio della Certificazione Unica per i compensi erogati ai soggetti in regime agevolato, molti committenti e intermediari hanno tirato un sospiro di sollievo. L’idea di fondo era lineare: dal momento che la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche per i forfettari, l’Agenzia delle Entrate possiede già in tempo reale tutti i dati per precompilare le dichiarazioni dei redditi. Perché, allora, costringere i sostituti d’imposta a un adempimento doppione?
Eppure, nel fisco italiano le cose non sono mai così semplici. L’amministrazione finanziaria ha recentemente gettato una luce diversa su questo automatismo, svelando un effetto boomerang per diverse categorie professionali. Esiste infatti una platea di autonomi che, pur avendo aderito alla flat tax, è esonerata per legge dall’emettere fattura elettronica. Per loro, e per i sostituti d’imposta che ne pagano le prestazioni, l’adempimento della Certificazione Unica non è affatto tramontato.
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Certificazione Unica e forfettari, il nodo del D.Lgs. 1/2024
Per capire come si sia arrivati a questo punto, bisogna fare un passo indietro e guardare alle regole del gioco. Dal 1° gennaio 2024, per effetto del D.Lgs. n. 1/2024 (che ha inserito il comma 6-septies nell’articolo 4 del D.P.R. 322/1998), i committenti dei contribuenti forfettari sono ufficialmente esonerati dagli adempimenti in materia di Certificazione Unica relativi ai compensi erogati.
Questo esonero poggiava su una premessa tecnologica: l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica generalizzato (con la sola eccezione dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria). Poiché le informazioni transitano dal Sistema di Interscambio (SdI), l’anagrafe tributaria ha già tutto ciò che le serve.
Cosa succede, però, si chiede l’Agenzia delle Entrate, se il compenso non passa per la fattura elettronica? In questo scenario, il presupposto della semplificazione decade. Se l’AdE non può tracciare il compenso tramite il SdI, ha bisogno che il sostituto d’imposta torni alla vecchia via: la compilazione e la trasmissione del modello ordinario.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Il perimetro di questa eccezione è stato delineato dall’Agenzia delle Entrate attraverso una serie di chiarimenti ufficiali che hanno progressivamente ristretto il campo dell’esonero.
Il precedente dei medici (Risposta n. 132/2025): l’AdE aveva già chiarito che l’esonero dalla CU non si applica ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) in regime forfettario, proprio perché questi soggetti sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
La svolta per gli intermediari (Risposta n. 127 del 22 giugno 2026): con questo recente documento, l’amministrazione finanziaria ha esteso il medesimo principio ai produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfettario.
L’istante dell’interpello, un’agenzia di assicurazione, evidenziava come le prestazioni in ambito assicurativo fossero esenti da Iva ai sensi dell’articolo 22, comma 1, numero 6, del D.P.R. n. 633/1972, e dunque esonerate dall’obbligo di fattura (a meno di esplicita richiesta del cliente). Inoltre, in base al D.M. 10 maggio 2019, tali operazioni non sono soggette neppure all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, in assenza di fatturazione elettronica via SdI, il sostituto d’imposta deve emettere la Certificazione Unica.
Chi sono i soggetti interessati?
La conclusione a cui giunge la Risposta 127/2026 traccia un confine ben definito che interessa moltissimi operatori economici. L’obbligo di CU si riattiva per tutte le operazioni esenti che beneficiano dell’esonero di fatturazione ex art. 22 del D.P.R. 633/1972, qualora l’autonomo sia un forfettario.
In dettaglio, l’alert riguarda:
- operazioni e intermediari assicurativi (come i produttori di quarto gruppo);
- prestazioni di mandato;
- attività di mediazione e intermediazione.
Quando un sostituto d’imposta eroga compensi o provvigioni a un forfettario che svolge una di queste attività senza l’emissione della fattura elettronica, la via della semplificazione si interrompe e sorge l’obbligo di invio telematico della CU.
Come comportarsi: istruzioni e codici per la CU 2026
Per i sostituti d’imposta e i loro consulenti, la gestione di questi contribuenti richiede un’attenzione particolare nella fase di dichiarazione. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la Certificazione Unica va emessa per coprire i flussi finanziari non tracciati dal SdI relativi sia alle somme erogate nel 2024, sia a quelle corrisposte nel 2025.
Nel modello CU 2026, l’indicazione di questi compensi erogati ai forfettari senza e-fattura deve avvenire compilando il quadro dei redditi di lavoro autonomo e utilizzando lo specifico codice 24.
| Tipo di operazione / documento ricevuto | Regime fiscale del percipiente | Obbligo di Certificazione Unica |
| Fattura elettronica (inviata tramite SdI) | Regime dei forfettari | No (Esonero totale ex D.Lgs. 1/2024) |
| Operazioni esenti ex art. 22 D.P.R. 633/1972 senza e-fattura (es. provvigioni subagenti) | Regime dei forfettari | Sì (Obbligo di trasmissione con Codice 24) |
Come gestire correttamente le pratiche
Per non farsi cogliere impreparati e strutturare i flussi di lavoro amministrativo in modo impeccabile, le aziende e i professionisti che agiscono come sostituti d’imposta dovrebbero una strategia di gestione dei collaboratori molto precisa:
- mappatura dei collaboratori. Censire tutti i professionisti e gli intermediari esterni che operano in regime forfettario, dividendo chi emette fattura elettronica standard da chi rientra nei casi di esenzione (es. subagenti, mediatori);
- verifica dell’archivio SdI. Incrociare i pagamenti effettuati con le fatture elettroniche effettivamente ricevute a sistema. Se per un determinato compenso registrato in contabilità non si trova la corrispondente e-fattura nel cassetto fiscale, l’alert deve scattare immediatamente;
- allineamento con i software gestionali. Aggiornare le impostazioni dei software di contabilità ed erogazione dei compensi, disattivando l’esclusione automatica dall’invio della CU per le specifiche anagrafiche dei soggetti esenti da fattura;
- contatto preventivo. Informare i collaboratori interessati della necessità di emettere comunque la CU, evitando così disguidi o contestazioni al momento della ricezione del modello.
Le sanzioni per i sostituti d’imposta
Sottovalutare questo ritorno dell’obbligo può tradursi in sanzioni pesanti per le imprese e le agenzie. La mancata, tardiva o errata trasmissione della Certificazione Unica comporta infatti una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni singola certificazione, con un limite massimo che può diventare oneroso per le strutture che gestiscono reti di vendita o di intermediazione molto ramificate.
Per evitare contestazioni, la raccomandazione per i sostituti d’imposta è di non basarsi più esclusivamente sull’anagrafica fiscale del fornitore (il fatto che sia o meno un forfettario). La discriminante corretta è lo strumento di certificazione utilizzato: se il compenso non è transitato dal Sistema di Interscambio tramite fattura elettronica, la CU 2026 va elaborata, inviata e consegnata al percipiente nei termini di legge.