Bollo auto: con la pace fiscale c’è il condono per 10 anni non pagati

La sanatoria per chi non ha pagato il bollo auto riguarda gli anni dal 2000 al 2010. Precisazione della Corte di Cassazione

Pubblicato: 14 Giugno 2019 09:52Aggiornato: 6 Dicembre 2023 17:16

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Redazione

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Fra le varie sanatorie presenti nell’ambito della cosiddetta ‘Pace fiscale’, è in arrivo quella sul mancato pagamento del bollo autonegli anni fra il 2000 e il 2010. Lo precisa una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 11410 del 30 aprile 2019) che ha deliberato la decadenza delle richieste di pagamento e dei contenziosi per intervenuta normativa sulla rottamazione delle cartelle esattoriali. In altre parole anche i debiti relativi al bollo auto rientrano nel decreto fiscale 2018 che ha eliminato le cartelle di pagamento fino a 1.000 euro.

La cartella, non il bollo

Non è dunque il bollo auto in sè l’oggetto dello stralcio, bensì la cartella esattoriale emessa in conseguenza al mancato versamento dell’imposta. Considerato che fino al 2010 l’importo medio dell’imposta automobilistica era inferiore ai 1.000 euro all’anno, tali cartelle rientrano nei limiti previsti dalla legge per lo stralcio e successivo annullamento.

La sanatoria riguarda anche per coloro che hanno in corso un contenzioso col fisco o hanno avviato ricorso avverso la richiesta di pagamento del bollo auto. Per la Corte di Cassazione interviene quindi la cessazione della materia del contendere.

La Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha tra l’altro precisato che: “l’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015”.

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