Tempo di passare alla cassa per versare l’acconto Iva: entro il 29 dicembre 2025 i contribuenti titolari di partita Iva devono calcolare l’importo dovuto e utilizzare il Modello F24 per effettuare il pagamento. Questa volta deve essere effettuato il versamento relativo al mese di dicembre per i contribuenti mensili, quello che deve essere effettuato in sede di dichiarazione annuale Iva per i contribuenti trimestrali o quello connesso al quarto trimestre per i contribuenti speciali.
Non è necessario effettuare il versamento nel caso in cui l’importo dovuto dovesse essere inferiore a 103,29 euro.
Quando il calcolo dell’acconto Iva porta a una cifra superiore, è necessario procedere con il pagamento utilizzando un modello F24: non è necessario applicare alcun tipo di maggiorazione a titolo di interessi.
Indice
Acconto Iva, di cosa si tratta
Adempimento obbligatorio per tutti gli operatori economici passivi dell’imposta, l’acconto Iva deve essere versato entro e non oltre il 27 dicembre di ogni anno. Per il 2025, però, la deadline slitta di due giorni, dato che la scadenza naturale è di sabato. I contribuenti, quindi, devono effettuare il versamento il 29 dicembre 2025.
Sostanzialmente i contribuenti sono tenuti a versare l’imposta relativa:
- all’ultimo trimestre nel caso in cui stiano effettuando delle liquidazioni trimestrali;
- al mese di dicembre per quanti effettuano la liquidazione mensile.
Attraverso l’acconto Iva viene versato un anticipo del saldo Iva relativo al periodo d’imposta 2025 e che viene determinato nel momento in cui viene presentata la dichiarazione Iva annuale.
Chi è tenuto a effettuare il versamento
L’acconto Iva deve essere versato dai contribuenti passivi Iva: stiamo parlando, in altre parole, degli imprenditori e dei professionisti. Sono, invece, esonerati dall’obbligo di effettuare il versamento quanti non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva.
Ne sono esclusi, tra gli altri, gli agricoltori o quanti abbiano aderito al regime forfettario. Ma anche gli enti pubblici territoriali che esercitano delle attività rilevanti ai fini Iva (un caso in questo senso è costituito dai Comuni che erogano l’acqua e il gas).
Ai sensi del Dpr n. 633/72 sono esonerati dall’obbligo di effettuare il versamento i seguenti soggetti che:
- hanno avviato l’attività nel corso del 2025;
- hanno cessato l’attività prima del 30 settembre (trimestrali) o del 30 novembre (mensili);
- nel corso dell’ultimo periodo dell’anno precedente sono risultati essere a credito;
- che applicando il metodo analitico hanno un’eccedenza di credito;
- rientrano nel regime dei contribuenti minimi previsto dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244/07;
- ritengono di chiudere l’anno in corso a credito o con un debito inferiore a 116,72 euro;
- abbiano effettuato unicamente delle operazioni esenti o non imponibili.
Il metodo di calcolo da adottare
Per il versamento dell’acconto Iva i contribuenti possono adottare tre differenti sistemi di calcolo:
- metodo storico – deve essere versato l’88% dell’importo dell’ultima liquidazione Iva del 2024;
- metodo analitico o effettivo – deve essere versato il 100% dell’Iva delle operazioni che sono state effettuate al 20 dicembre 2025;
- metodo previsionale – deve essere versato l’88% di quanto si prevede dover fatturare nel periodo.
Il contribuente ha la possibilità di utilizzare il metodo di calcolo che risulta essere a lui più favorevole o più semplice da adottare. O può scegliere di non versare alcunché nel caso in cui, in base al metodo scelto, non dovessero risultare delle somme da versare.
Acconto Iva per i soggetti in split payment
A fornire una serie di indicazioni per i soggetti passivi Iva che devono applicare lo split payment è l’articolo 5, comma 2-bis del Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2025.
Quanti dovessero optare per effettuare il versamento dell’acconto Iva utilizzando il metodo storico, devono prendere in considerazione l’imposta assolta che è effettivamente dovuta direttamente all’Erario.
Quanti effettuano il versamento diretto all’erario, come previsto dall’ex articolo 5, comma 1 del citato decreto, devono effettuare un ulteriore versamento per tenere conto anche dell’imposta che deriva dall’applicazione dello split payment.
Come deve essere effettuato il versamento
L’acconto Iva deve essere versato utilizzando esclusivamente un Modello F24 in modalità telematica.
I contribuenti hanno la possibilità di compensare liberamente gli importi dovuti a titolo di acconto: è possibile procedere con questa operazione utilizzando eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia piena disponibilità.
È importante, comunque vada, che si tratti di crediti derivanti da delle dichiarazioni che sono state validamente presentate.
I contribuenti trimestrali ordinari, a differenza di quanto accade con le liquidazioni periodiche, non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%. L’acconto Iva deve essere sottratto dall’imposta che deve essere versata:
- per il mese di dicembre, almeno per i contribuenti mensili;
- nel momento in cui viene presentata la dichiarazione annuale Iva – in questo caso sono i contribuenti trimestrali – o da quanto dovuto per il quarto trimestre.
Quali codici tributo vanno utilizzati
Per effettuare il versamento con il Modello F24 i contribuenti devono utilizzare i seguenti codici tributo:
- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali.
L’anno d’imposta da riportare è il 2025, ossia quello per il quale si sta effettuando il versamento. L’acconto non può essere rateizzato.
Quali sanzioni sono previste
Nel caso in cui il versamento dell’acconto Iva venga effettuato in ritardo o non effettuato per niente, è prevista una sanzione amministrativa, che si determina come segue:
- in maniera ordinaria nella misura del 25% dell’imposta che non è stata versata;
- nel caso in cui il versamento venga effettuato entro 90 giorni: nella misura del 12,5%
- se il ritardo è inferiore a 14 giorni, la sanzione del 12,5% è ridotta ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.
Le violazioni possono essere sanate attraverso il ravvedimento operoso, versando, con il Modello F24:
- l’imposta dovuta;
- gli interessi dell’1% che vanno calcolati su base giornaliera (deve essere utilizzato il codice tributo 1991);
la sanzione ridotta (con codice tributo 8904).