Aumenti in vista sul fronte dell’energia. Dopo che il decreto Milleproroghe ha fatto saltare ufficialmente il divieto alle modifiche unilaterali dei contratti di luce e gas da parte delle aziende fornitrici, se si tratta di rinnovi di contratti in scadenza, le utility, come prospettato già dall’estate scorsa, stanno procedendo agli incrementi delle tariffe in bolletta.
La norma contenuta nel testo del Milleproroghe pubblicato in Gazzetta ufficiale conferma la modifica che proroga di due mesi, fino a giugno 2023, la sospensione delle modifiche unilaterali, ma esclude dal divieto le “clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche alla scadenza delle stesse”. Il tutto “nel rispetto dei termini di preavviso previsti” e “fermo restando il diritto di recesso”. Il provvedimento va a chiudere la controversia tra l’Antitrust e diverse società di distribuzione dell’energia elettrica, in relazione alle disdette e revisione delle condizioni economiche dei contratti di fornitura ai clienti. Una vicenda sulla quale è intervenuto il Consiglio di Stato, chiamato in causa dalle società energetiche ricorrenti, disponendo la validità di quelli già giunti a scadenza naturale (scadenza annuale) e l’irregolarità delle disdette date prima della scadenza, per effetto del congelamento disposto da una norma inserita nel Decreto Aiuti Bis.
Cosa prevede la norma salva-bolletta
Per evitare che molti fornitori riversassero sui propri clienti gli aumenti, il governo Draghi ha introdotto con il decreto Aiuti bis (il DL 115/2022) una norma per salvaguardare le bollette degli utenti. Il legislatore ha previsto che fino al 30 aprile 2023 non siano efficaci le clausole che nel contratto permettono alla società di fornitura di modificare le condizioni relative alla definizione del prezzo anche nel caso in cui sia riconosciuto il diritto di recesso per il cliente. Questa sospensione ha effetto retroattivo e dunque non sono validi tutti i preavvisi di aumento comunicati dalle società ai clienti prima dell’entrata in vigore della legge (e quindi fino al 9 agosto 2022) a meno che le modifiche non siano già entrate in vigore prima del 10 agosto 2022. Con il Milleproroghe questo blocco è stato prorogato fino al 30 giugno 2023.
Gli avvisi di modifica unilaterale del contratto
Stanno arrivando ai consumatori le lettere che preannunciano gli adeguamenti che scatteranno da marzo in poi. Si chiamano in gergo tecnico “rimodulazioni” e nella pratica non sono altro che le decisioni da parte di un fornitore di servizi, senza un accordo da parte del cliente, di cambiare i termini di un contratto già stipulato, variando in particolar modo la sua parte economica. Di norma il cliente riceve esclusivamente una comunicazione da parte del fornitore: se accetta le nuove condizioni non deve fare nulla se non attendere che entrino in vigore, se invece le rifiuta ha 90 giorni di tempo per recedere dal contratto senza pagare alcuna sorta di penale. (Per approfodire vedi i chiarimenti di Arera e AgCom sui contratti).
Mercato tutelato
La norma – come spiega nella sua guida “Altroconsumo” – non si può applicare ai contratti che fanno riferimento al mercato tutelato. In questo caso infatti le tariffe sono decise direttamente da Arera, l’Autorità garante dell’energia. La norma quindi si applica solo ai contratti del mercato libero che conta circa 15 milioni di utenti.
Mercato libero con offerta a prezzo bloccato
Si tratta di contratti a tempo indeterminato che però prevedono un prezzo della componente energia costante per un certo periodo. In questo caso sono bloccate tutte le variazioni degli elementi di prezzo dell’offerta. Di conseguenza non sono valide le comunicazioni ricevute nei mesi scorsi che prevedono un aumento della tariffa dal 10 agosto in avanti. Con l’entrata in vigore del Milleproroghe le cose cambiano nei casi in cui l’aumento entri in vigore dal 30 dicembre 2022 in avanti. Secondo le nuove norme in caso di tariffe bloccate per un certo periodo di tempo – avverte Altroconsumo – le società di luce e gas possono comunicare tariffe più alte valide dopo la scadenza. Questa regola vale però solo dall’entrata in vigore del Milleproroghe e quindi per nuove tariffe valide dal 1 gennaio 2023 in avanti. Nulla cambia per il passato. La regola del decreto aiuti bis è infatti valida fino al 29 dicembre 2022.
Mercato libero a prezzo variabile
In genere queste offerte fanno pagare l’energia elettrica o il gas in base all’andamento di alcuni indici del mercato all’ingrosso (di solito il PUN per la luce e il PSV per il gas); le variazioni che riguardano l’andamento degli indici non rientrano nella casistica del decreto: si tratta, infatti, dell’andamento del mercato. Se la comunicazione riguarda la variazione di altre voci di costo delle offerte a prezzo variabile, come per esempio – si legge nella guida di Altroconsumo – le quote fisse dell’offerta, eventuali costi a consumo accessori (per esempio eventuali spread da aggiungere al prezzo della materia prima), si rientra nella casistica del decreto e tali variazioni non hanno efficacia. Quando la comunicazione di variazione riguarda la quota fissa o della fee, si rientra nella casistica prevista dal decreto, perché l’aumento non dipende dall’andamento del mercato all’ingrosso.
Offerte a prezzo bloccato solo per un periodo
Il decreto non incide, invece, sui contratti che sono nati con una tariffa fissa per un certo periodo di tempo ma prevedevano già che dopo questo periodo la tariffa ritorni ad essere variabile e quindi soggetta alle oscillazioni del prezzo di mercato. In questo caso il contratto non subisce una modifica unilaterale perché di fatto si tratta di un contratto che è già nato prevedendo una variazione in corso d’opera.