Il Parlamento Ue ha dato l’ok alla direttiva sulle case green, ma cosa significa? Tutti gli immobili saranno toccati da questa imponente rivoluzione? La risposta è buona parte, ma non tutti. L’Unione europea ha stabilito che ogni Stato membro dovrà adottare le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici e le unità immobiliari, con l’obiettivo di raggiungere almeno livelli ottimali in funzione dei costi e valori di riferimento più elevati.
Nel fissare questi requisiti, gli Stati membri potranno distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, e anche tra diverse tipologie edilizie.
Le regole minime di prestazione energetica andranno poi riviste dai governi almeno ogni 5 anni e, se necessario, saranno aggiornate in funzione dei progressi tecnici nel settore edile, dei risultati del calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi e degli aggiornamenti degli obiettivi e delle politiche nazionali in materia di energia e clima.
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Requisiti minimi per le prestazioni energetiche
La direttiva Ue, che non piace affatto al governo Meloni, precisa che gli Stati membri possono adottare un requisito minimo intermedio di prestazione energetica, che includa il conseguimento di un livello minimo di efficienza dell’involucro dell’edificio, il consumo massimo di energia per kWh/m2/anno, la disponibilità a utilizzare il riscaldamento a bassa temperatura, le pompe di calore o il riscaldamento elettrico flessibile degli ambienti, e una capacità minima di risposta alla domanda.
Nella sua direttiva, l’Unione sottolinea che anche gli edifici, gli elementi e i materiali edilizi sono responsabili di importanti quantità di emissioni di gas serra, sia prima che durante che dopo la loro vita utile. Pochi lo sanno, ma il fatto che gli edifici siano responsabili di emissioni di gas serra anche prima della loro vita utile è dovuto al carbonio già presente in tutti i materiali da costruzione. Aumentare l’utilizzo di materiali da costruzione naturali, di origine locale e sostenibili, può permettere di sostituire i materiali a più alta intensità di carbonio e di immagazzinare il carbonio nell’ambiente edificato mediante l’utilizzo di materiali a base di legno.
Per questo è necessario considerare progressivamente le emissioni degli edifici nell’intero arco delle loro vita utile, secondo una metodologia dell’Unione che deve essere definita dalla Commissione, cominciando da quelli nuovi per passare successivamente a quelli ristrutturati.
L’Ue evidenzia anche l’importanza di potenziare quanto più possibile l’economia circolare e il ruolo di primo piano dell’iniziativa del “nuovo Bauhaus europeo“, che mira a promuovere una maggiore circolarità negli edifici, favorendo la ristrutturazione e il riutilizzo adattivo rispetto alla demolizione e alla nuova costruzione, a seconda dei casi.
L’idea di base è che i nuovi requisiti relativi alle emissioni nell’intero ciclo di vita incoraggino anche l’innovazione industriale e la creazione di valore, ad esempio aumentando l’utilizzo di materiali circolari e naturali.
I nuovi requisiti dovranno tenere conto del benessere termico degli ambienti interni, basato sulla qualità ottimale degli ambienti interni e delle condizioni locali, dell’uso cui l’edificio è destinato e della sua età. Ad esempio, ci saranno requisiti degli edifici a energia quasi zero e requisiti degli edifici a emissioni zero.
Allo stesso modo, i 27 dovranno decidere precisi criteri per la ristrutturazione per tutti quegli elementi edilizi che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’edificio nel momento in cui vengano sostituiti o rinnovati.
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Le imprese dovranno promuovere e prevedere l’utilizzo di materiali da costruzione più sostenibili, in particolare di origine biologica e geologica, e tecniche di costruzione passive semplici, a bassa tecnologia e verificate a livello locale, per sostenere e promuovere l’uso e la ricerca di tecnologie dei materiali che contribuiscano al migliore isolamento possibile e al sostegno strutturale degli edifici.
Inoltre, in considerazione della crisi climatica e dell’aumento della probabilità di ondate di calore estive, è opportuno prestare particolare attenzione alla protezione termica degli edifici.
Massima importanza sarà data all’integrazione di infrastrutture verdi, quali tetti e pareti verdi nella pianificazione urbana e nella progettazione delle infrastrutture, che può rappresentare uno strumento efficace di adattamento ai cambiamenti climatici e di riduzione dei loro effetti dannosi nelle zone urbane.
Gli Stati membri dovranno incoraggiare l’installazione di superfici coperte da vegetazione che aiutino a trattenere l’acqua piovana, riducendo così il deflusso urbano e migliorando la gestione delle acque piovane. Le infrastrutture verdi riducono inoltre l’effetto “isola di calore urbano”, raffreddando gli edifici e l’ambiente circostante durante l’estate e le ondate di calore.
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Ci sono comunque delle eccezioni, seppur non impattanti per i cittadini dal punto di vista dei costi. La direttiva dice che gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare le nuove regole green agli edifici ufficialmente protetti in virtù dell’appartenenza a determinate aree o del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica implicherebbe un’alterazione “inaccettabile” del loro carattere o aspetto.
Per quanto riguarda i restauri dei monumenti, gli Stati membri devono comunque sempre fare in modo che la ristrutturazione sia conforme alle norme nazionali e internazionali di conservazione e all’architettura originale dei monumenti interessati.
Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti per alcune specifiche categorie edilizie:
- edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
- fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a 2 anni
- siti industriali, officine, depositi ed edifici di servizio non residenziali a bassissimo fabbisogno energetico e di riscaldamento o raffrescamento
- stazioni di approvvigionamento infrastrutturale, quali stazioni di trasformazione, sottostazioni, impianti di controllo della pressione, costruzioni ferroviarie
- edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sulla prestazione energetica
edifici residenziali che sono usati o sono destinati ad essere usati meno di 4 mesi all’anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell’anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25% del consumo che risulterebbe dall’uso durante l’intero anno - fabbricati indipendenti con una superficie calpestabile totale inferiore a 50 mq.