Assegno unico, a chi spettano le maggiorazioni e come averle (anche con Rdc)

La legge prevede che in particolari casi siano previste maggiorazioni per chi ha diritto all'Assegno unico. Ecco in quali casi, e come averle

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Come molti di voi ormai sanno già, il governo Draghi ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico: si tratta di un aiuto economico attribuito ogni mese per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo.

La legge prevede la corresponsione d’ufficio dell’Assegno unico e universale ai nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. Quindi l’INPS è tenuto a riconoscere, congiuntamente all’Rdc, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’Assegno unico senza che i percettori del Rdc debbano presentare apposita domanda.

La misura complessiva dell’integrazione che unisce Assegno unico e Rdc è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’Assegno unico la quota di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare. Va precisato che anche l’integrazione Assegno unico/Rdc non viene considerato ai fini della determinazione del reddito familiare.

A chi spetta l’Assegno unico

L’Assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari:

Nel caso di genitori separati, divorziati o di genitori naturali non conviventi, il genitore esercente la responsabilità genitoriale in affido condiviso di uno o più figli appartenenti al nucleo familiare dell’altro genitore percettore di Rdc, al fine del pagamento in parti uguali dell’Assegno unico e universale, dovrà presentare autonoma domanda che sarà liquidata in misura pari al 50% dell’importo totale dell’assegno (il restante 50% sarà corrisposto al genitore nel nucleo beneficiario di Rdc, convivente con i figli, con accredito su carta Rdc).

Chi deve presentare domanda per l’integrazione Assegno unico/Rdc e chi no

L’individuazione dei figli minori, dei figli maggiorenni con età inferiore a 21 anni del nucleo familiare beneficiario di Rdc e dei figli con disabilità, per i quali corrispondere d’ufficio l’Assegno unico, è effettuata in base a quanto contenuto nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in corso di validità, utile ai fini della liquidazione del Rdc, considerando gli indicatori ISEE ordinario, corrente e minorenni.

L’INPS effettua i controlli relativi alla composizione del nucleo familiare attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici dei Comuni e con ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci.

Ai nuclei familiari le cui informazioni indispensabili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU sono già in possesso dell’Istituto, in quanto contenute nella domanda presentata per l’accesso al Rdc o desumibili dalle banche dati a disposizione, l’accredito dell’importo avverrà senza che sia necessario acquisire ulteriori dichiarazioni né domande.

Dovranno invece essere comunicate all’INPS, tramite l’apposito modello “Rdc-Com/AU” le informazioni riguardanti il nucleo familiare percettore di Rdc che non risultino in possesso dell’Istituto.

Maggiorazioni

Un punto particolarmente discusso è chi abbia diritto o meno alle maggiorazioni. Le maggiorazioni previste per l’Assegno unico si applicano anche all’integrazione Assegno unico/Rdc. Ecco quali sono:

Figli successivi al secondo

Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. L’importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15mila euro e si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40mila euro.

Figli con disabilità

Per ciascun figlio minorenne con disabilità, gli importi sono incrementati di una somma pari a:

Per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità di grado almeno medio, è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 80 euro mensili.

Per ciascun figlio con disabilità di grado almeno medio a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. L’importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15mila euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40mila euro.

Maggiorazioni per le madri di età inferiore a 21 anni

Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

Altre maggiorazioni

La legge prevede poi il riconoscimento di una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di importo pari a 100 euro mensili per nucleo.

Infine, c’è una clausola di indicizzazione in base alla quale gli importi dell’assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.

Maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25mila euro

Per il 2022, 2023 e 2024, si prevede una maggiorazione dell’importo dell’assegno dove ci siano contemporaneamente queste condizioni:

Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, per l’Assegno unico senza Rdc è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. L’importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15mila euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40mila euro.

Rilevano ai fini della maggiorazione i redditi da lavoro dipendente o assimilati, i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, tra cui anche i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali e le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.

Nel caso dell’integrazione Rdc, è necessario presentare apposita autocertificazione tramite il modello “Rdc-Com/AU”. Nel modello “Rdc–Com/AU”, ai fini del riconoscimento delle relative maggiorazioni, dovranno essere dichiarate quindi queste condizioni:

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