Assegno unico, cambiano i requisiti per i cittadini stranieri

Assegno unico per stranieri: aggiornati i requisiti di cittadinanza e soggiorno richiesti ai cittadini extracomunitari per ricevere la prestazione

Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

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L’assegno unico per i figli a carico è riconosciuto a tutti i cittadini italiani ed europei residenti in Italia, e l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti sui titoli e le condizioni di accesso al beneficio per gli stranieri non europei (extracomunitari).

Assegno unico, quali sono i requisiti di cittadinanza e soggiorno

Con il messaggio n° 2951 del 25 luglio 2022, l’Inps ha riepilogato quali sono i requisiti di cittadinanza e soggiorno con cui i cittadini extra UE possono ottenere l’assegno unico per i figli a carico.
In particolare, per i cittadini stranieri di uno Stato non appartenente all’Unione europea, è richiesto:

Sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:

Assegno unico per i familiari Ue ed extra Ue

Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea, sono inclusi nella disciplina dell’assegno unico:

Assegno unico, altri permessi di soggiorno ammissibili

Oltre al permesso di soggiorno di lungo periodo, il titolo di apolide o rifugiato e gli altri titoli, nelle nuove indicazioni rientrano anche:

Assegno unico, chi è escluso

Non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari dell’assegno i titolari dei permessi:

Assegno unico, attenzione al rinnovo del permesso di soggiorno

Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate dagli interessati in seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere ritenuta valida – ha spiegato l’Inps – la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

Assegno unico per i cittadini Regno Unito

Per quanto riguarda i cittadini del Regno Unito, ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia (compreso l’assegno unico e universale) questi devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020.
Pertanto, se nei confronti di queste persone risulta accertato il requisito della residenza anagrafica entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe nazionale della popolazione residente o altri archivi anagrafici), non sono richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a quella data.

Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza di assegno unico e universale, si applicheranno le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

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