Niente risarcimento automatico per un errore medico, quando spetta davvero

Responsabilità sanitaria, la Cassazione chiarisce quando il risarcimento non spetta senza dimostrazione del "nesso causale"

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Quali sono i limiti della colpa medica? La Cassazione, con la sentenza n. 34073/2025 depositata il 24 dicembre scorso, ha ribadito un principio centrale nei giudizi di responsabilità sanitaria. Anche in presenza di una condotta imperita o poco professionale dei dottori, il risarcimento civile non scatta se l’interessato non riesce a provare il collegamento tra errore e danno alla salute.

Dunque l’errore medico, da solo, non basta a ottenere un ristoro economico. Occorre provare che proprio quello sbaglio abbia causato il danno, secondo il criterio del “più probabile che non”. Senza questa prova, la domanda risarcitoria deve essere bocciata.

La pronuncia della Corte aderisce al solco tracciato dalla Leggi Gelli-Bianco (legge 24/2017), che ha riformato la responsabilità sanitaria distinguendo tra

La norma ha inoltre valorizzato le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali.

Il decesso del paziente e la causa contro l’Asl

La vicenda giudiziaria trae origine dall’azione legale promossa dai familiari di un paziente deceduto contro un’azienda sanitaria siciliana. In sintesi, gli eredi sostenevano che la morte del congiunto fosse riconducibile a una condotta sanitaria non consona a responsabilità e mansioni professionali.

Da quanto emerso in corso di causa, l’intervento chirurgico a cui avrebbe dovuto sottoporsi il familiare sarebbe stato rinviato per troppo tempo.

Sia il giudice di primo grado sia la corte d’appello hanno però respinto la domanda risarcitoria, ritenendo non dimostrato il collegamento causale diretto tra il comportamento dei sanitari e il decesso.

In appello queste conclusioni sono state confermate anche da una consulenza tecnica d’ufficio. Ritenendo di aver subito una sentenza ingiusta, i familiari hanno proposto ricorso in Cassazione, articolando tre motivi di impugnazione.

L’onere della prova grava sempre sul paziente

I giudici di piazza Cavour hanno ribadito l’esito del giudizio di merito, affidandosi a un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Due i punti chiave della pronuncia, di riferimento per moltissimi casi analoghi:

Quando, invece, la ricostruzione causale resta assolutamente incerta, la domanda risarcitoria in sede civile non può essere accolta, anche se la condotta dei sanitari può e deve qualificarsi come imperita o non diligente.

Dimostrare la colpa del medico, ossia l’imperizia, l’imprudenza o la distrazione, non significa anche riconoscere il risarcimento. Un conto è, infatti, l’accertamento della colpa e un altro è l’accertamento della responsabilità risarcitoria.

Un medico è responsabile civilmente non perché ha sbagliato la terapia o la cura, per un errore banale o grossolano, o perché ha ritardato l’intervento chirurgico. Lo è perché viene accertato che, senza quell’errore, non ci sarebbe stato il danno (grave o letale) alla salute. Forse il medico in questione non è un bravo medico ma, al contempo, non può essere tenuto a risarcire alcunché.

Un esempio pratico del criterio del più probabile che non

L’appena citato criterio guida civilistico è molto importante.

Facciamo un esempio. Un paziente subisce un peggioramento della propria condizione di salute dopo una diagnosi tardiva. Applicando questo principio, anche se viene accertato che il ritardo diagnostico è conseguenza di una condotta scarsamente professionale del medico, il risarcimento non è automatico.

Infatti, il paziente (o un suo familiare) è tenuto a provare nel dettaglio che, con una diagnosi tempestiva:

Ma se il miglior esito resta soltanto possibile (o sperabile) ma non dimostrabile sul piano delle probabilità, il nesso causale non c’è. E la domanda risarcitoria non può che essere respinta dal magistrato.

Nel caso esaminato sopra, i giudici di merito avevano evidenziato proprio questa incertezza. Non era possibile affermare, al di là di ragionevoli dubbi, che il comportamento dei sanitari fosse stato la causa del decesso.

Ecco perché, la Cassazione ha ritenuto corretto sia il ragionamento logico-giuridico del giudice d’appello, che la bocciatura della richiesta risarcitoria.

La perdita di chance: non basta una possibilità astratta

Un altro tema interessante affrontato dalla Corte riguarda il danno da perdita di chance di sopravvivenza, spesso invocato nei giudizi di responsabilità sanitaria. Ebbene, la Cassazione ha ribadito che non ogni possibilità astratta è risarcibile.

Perché la perdita di chance possa dar luogo a ristoro, è sempre necessario dimostrare l’esistenza di una concreta e apprezzabile probabilità di un esito favorevole, valutabile in termini scientifici, statistici e razionali.

Nel caso specifico, le consulenze tecniche avevano escluso che un intervento più rapido avrebbe potuto garantire al paziente una effettiva possibilità di sopravvivenza. Anzi, i periti avevano affermato che il decesso si sarebbe verificato con elevata probabilità, anche in caso di intervento precoce.

Ecco perché la Cassazione ha valutato corretta l’esclusione della perdita di chance risarcibile, compiuta in appello. In breve: la chance non può ridursi a una mera speranza soggettiva. O, meglio, può anche esserlo ma i familiari non possono, solo per questo, ambire al risarcimento.

Inoltre la Corte ha chiarito che il rispetto o la violazione delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle linee guida validate e accreditate non è in sé sufficiente al ristoro economico, se non viene dimostrato il sopra citato rapporto di collegamento.

In quali casi spetta il risarcimento

La sentenza della Cassazione porta a riflettere sulla crisi dei medici e sul delicato equilibrio tra tutela del paziente e funzionamento del servizio sanitario nazionale. La Corte ribadisce che il risarcimento del danno civilistico non ha funzione punitiva, ma compensativa, e richiede la dimostrazione rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.

Certamente, è un orientamento che rafforza le garanzie per strutture e professionisti sanitari. E, al di là del cosiddetto scudo penale, mira a evitare automatismi risarcitori in uno scenario segnato da un contenzioso crescente, aumento di casi di burnout e difficoltà strutturali degli ospedali a reggere la pressione delle richieste di intervento e cura.

Al tempo stesso, la pronuncia in oggetto impone a pazienti e familiari un onere della prova, spesso arduo da soddisfare in ambito clinico. Questo vale anche in caso di terapia sbagliata.

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