Quota associativa Inps per i pensionati, cos’è e come fare la revoca

Quando ci si iscrive a un sindacato, per inoltrare richieste di prestazioni all'INPS, come la pensione, può scattare l’applicazione di una quota associativa. Ecco come eliminarla

Miriam Carraretto

Giornalista politico-economica

Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Forse non tutti sanno che quando ci si iscrive a un sindacato, per inoltrare richieste di prestazioni all’INPS, come la pensione, può scattare l’applicazione di una quota associativa che viene trattenuta direttamente sul trattamento pensionistico stesso, salvo diversa richiesta esplicita del diretto interessato.

“I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative – dice la legge – hanno diritto a versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL attraverso trattenuta sulla pensione, da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione”.

Quota associativa Inps o trattenuta sindacale: cos’è e chi la versa

Il decreto-legge 28 gennaio 2019 ha però previsto per gli enti erogatori di trattamenti pensionistici l’obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di trattamenti una precisa e puntuale informazione relativa alle eventuali trattenute operate sulle quote associative sindacali.

Dal 2020 vige l’obbligo a carico degli enti erogatori di rendere disponibile una comunicazione di dettaglio, dalla quale risultino denominazione dell’organizzazione sindacale di iscrizione, decorrenza della trattenuta sindacale ed importo, a favore:

Attualmente le trattenute sindacali vengono acquisite attraverso queste due modalità:

Dove e come vedere se si sta pagando la quota associativa

Le comunicazioni sono inviate:

La modalità prioritaria di informazione delle quote associative sindacali per la pensione è quella telematica. Questo sia nella fase di liquidazione del provvedimento di pensione sia in quella di erogazione della pensione stessa, e nello specifico:

Nella sezione “My Inps”, alla voce “Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici”, il cittadino:

Infine, a prescindere dal momento in cui la delega sindacale viene acquisita, il pensionato viene regolarmente informato della presenza della trattenuta associativa sindacale attraverso:

Se la delega sindacale viene richiesta assieme alla domanda di pensione inoltrata all’Inps, l’informazione relativa all’applicazione della trattenuta viene rappresentata nel provvedimento di liquidazione della pensione.

Se la delega viene trasmessa direttamente per via telematica dall’organizzazione sindacale per essere applicata su una pensione, il percettore viene informato con una e-mail inviata in automatico alla casella di posta elettronica, associata al suo PIN, registrata nella sezione anagrafica del data base. Il pensionato viene anche informato della facoltà di consultare sul sito dell’Inps la procedura “Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici” al fine di visualizzare il modulo presentato e l’esito dell’operazione.

Revoca della trattenuta sindacale

Come detto, il pensionato può comunicare all’Inps la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, sia direttamente sia attraverso le organizzazioni sindacali.

La comunicazione diretta della revoca può essere effettuata dal pensionato tramite:

Cosa si può vedere e fare online sul sito Inps

La funzionalità online consente all’utente di visualizzare la lista di tutte le deleghe associate alle diverse pensioni di cui è titolare e di selezionare la delega che l’utente desidera revocare. Con la procedura online, selezionando la delega di interesse, l’utente può visualizzare queste informazioni:

Quando scatta la revoca e come verificarla

La revoca decorre solitamente dal mese successivo se la procedura viene eseguita nei primi giorni del mese. L’INPS, ricevuta la richiesta di revoca, interrompe le trattenute in aprile, luglio, ottobre o gennaio per le richieste ricevute fino al 15 del mese precedente (dal 1° aprile, per le disdette ricevute dal 16 dicembre al 15 marzo dell’anno successivo, dal 1° luglio, per le revoche ricevute dal 16 marzo al 15 giugno, e così via).

L’eventuale modifica delle informazioni relative ai dati del pensionato e ai dati di residenza non sono oggetto della procedura, ma possono essere effettuate utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione nell’area Servizi al Cittadino, accessibile dal portale Inps alla voce “Visualizzazione e modifica dati anagrafici, indirizzo e recapiti”.

Dopo aver verificato tutte le informazioni presenti nella schermata, l’utente può procedere con la revoca della delega cliccando sull’apposito pulsante “Revoca”. Prima di procedere con la revoca definitiva della delega, il sistema riepiloga l’operazione avviata e ne chiede conferma all’utente. L’utente dovrà, quindi, confermare che desidera procedere, cliccando sull’apposito pulsante “Conferma la revoca”.

Se si vuole annullare l’operazione, basta cliccare sull’apposito pulsante “Annulla”. Dopo aver completato correttamente l’operazione, il sistema ne comunica l’esito positivo all’utente. All’interno della stessa schermata, il sistema consente all’utente di visualizzare tutte le attività effettuate, che influiscono sulle trattenute sindacali associate alle pensioni di cui è titolare.

Le informazioni vengono infine ordinate all’interno di una tabella che include questi campi:

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