Pensione di invalidità: la prima casa non fa più reddito

Inps: la prima casa non costituisce reddito nell'assegnazione della pensione di invalidità civile, cecità e sordità. I dettagli della circolare n. 74/2017

Pubblicato: 11 Marzo 2024 08:55

Alessandra Di Bartolomeo

Giornalista di economia

Giornalista esperta di risparmio, ha maturato una vasta esperienza nella divulgazione di questioni economiche.

Per chi usufruisce della pensione d’invalidità civile, cecità e sordità, la prima casa ovvero quella di proprietà non fa più reddito. Questo è quello che emerge dalla circolare dell’Inps, la n. 74/2017, che reca tutti i dettagli riguardanti le future liquidità degli assegni.

A partire dal 1° gennaio 2017, quindi, il reddito derivante dalla casa di abitazione è escluso dalla considerazione ai fini del diritto alle prestazioni su indicate sia durante la fase iniziale di assegnazione che nel caso di riattivazione di prestazioni già esistenti.

La circolare Inps

L’oggetto dell’ultima circolare numero 74/2017 emanata dall’Inps in data 21 aprile 2017 è molto chiaro. Per le prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità è escluso il reddito derivante dalla casa di residenza ai fini del calcolo. Significa che il possedere un immobile di prima necessità, la prima casa appunto, non è conteggiato nei coefficienti di aumento del reddito dichiarato. Questa nuova disposizione segue una sentenza relativa a un’accertamento da redditometro, dove si sosteneva che la propria abitazione non doveva essere considerata un bene di lusso, ma essenziale e vitale.

Il reddito derivante dalla casa di abitazione è escluso dal 1 gennaio 2017

Le novità 2017 inerenti alle pensioni riguardano il cumulo contributi gratuito, l’abolizione penalizzazioni, l’anticipo pensionistico APE, le agevolazioni per lavori gravosi, il prepensionamento precoce, l’aumento delle quattordicesime e la proroga di opzione donna. Su tutti i cambiamenti inerenti a tali prestazioni, l’Inps ha fornito delle schede dettagliate.

L’altra grande novità è come detto la circolare n. 74/2017. Nel documento emanato dall’Inps si legge che la presa in carico del provvedimento è da retrodatare al 1 gennaio 2017. Cosa significa? Ebbene, che a partire dal 1° gennaio 2017, il reddito derivante dalla casa di abitazione è escluso ai fini del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità. Ciò, sia durante la fase iniziale di assegnazione che nella ricostruzione di prestazioni già esistenti. Gli importi arretrati sono quindi riconosciuti retroattivamente dalla stessa data.

Come si è giunti al nuovo riconoscimento

Negli ultimi tempi, sia l’Inps che le Commissioni Tributarie stanno paventando la possibilità di dare un maggiore riconoscimento all’importanza della prima casa. In alcuni casi, si è giunti persino a escludere il valore dell’edificio di residenza dal reddito dei cittadini. Tali sviluppi potrebbero quindi aprire nuove opportunità di agevolazioni a diversi livelli, coinvolgendo non solo la pensione di invalidità, come nel caso specifico.

Il cambiamento significativo nella giurisprudenza, in ogni caso, ha avuto luogo a partire dal 2012, quando la Suprema Corte ha invertito l’orientamento precedente sulla questione.

Tra le varie decisioni, segnaliamo l’ordinanza della Cassazione, Sezione Lavoro, numero 4223/2012. In particolare, secondo la Cassazione, le norme specifiche di riferimento in questa materia sono rappresentate dall’articolo 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e dall’articolo 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153.

L’articolo 12 disciplina inoltre le condizioni economiche necessarie per ottenere la pensione di inabilità e fa riferimento alle disposizioni stabilite dall’articolo 26 per il riconoscimento della pensione sociale a cittadini ultrasessantacinquenni privi di reddito. Per questa ultima prestazione, la norma esclude dal calcolo del reddito gli assegni familiari e il reddito derivante dalla casa di abitazione.

La pensione di inabilità agli invalidi civili

La pensione di inabilità è un beneficio economico erogato agli individui con inabilità lavorativa totale (100%) e permanente e in condizioni di bisogno economico. Esso è rivolta, come spiega l’Inps, a invalidi totali di età compresa tra 18 e 67 anni residenti in Italia e viene corrisposto per 13 mensilità a partire dal mese successivo alla domanda. Nel 2023, l’importo è di 313,91 euro mensili, con un limite annuo di reddito personale di 17.920,00 euro.

Il requisito per richiedere la pensione include l’inabilità totale e permanente, un reddito inferiore alla soglia legale, un’età compresa tra 18 e 67 anni, la cittadinanza italiana o specifici requisiti per cittadini stranieri, e residenza stabile in Italia. La pensione è compatibile con altre prestazioni per invalidità, pensioni dirette di invalidità ma anche con l’attività lavorativa. Al raggiungimento dei 67 anni, poi, si trasforma in assegno sociale sostitutivo. Inoltre, non si deve dimenticare che la prestazione è erogata anche se la persona invalida è ricoverata in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

La pensione di inabilità può essere cumulata con le prestazioni di invalidità da guerra, lavoro o servizio, a condizione che siano riconosciute per una diversa patologia o menomazione. Questa compatibilità si estende alle pensioni dirette di invalidità dall’Assicurazione Generale Obbligatoria e da altre pensioni obbligatorie. Inoltre, è possibile svolgere un’attività lavorativa contemporaneamente.

Ciechi assoluti e sordi: come funziona l’invalidità

La pensione destinata ai ciechi assoluti è un beneficio economico erogato su richiesta a maggiorenni riconosciuti come ciechi assoluti. Costoro sono quelli che hanno un residuo visivo 00 in entrambi gli occhi con eventuali correzioni.

Il beneficio è rivolto a cittadini maggiorenni che sono riconosciuti ciechi assoluti dalla commissione medica e che possiedono tutti i requisiti amministrativi previsti dalla legge. La pensione viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda o dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’Istituto.
Nel 2023, l’importo della pensione è di 339,48 euro per i ciechi non ricoverati e 313,91 euro per quelli ricoverati. Il limite di reddito personale annuo per il 2023 è fissato a 17.920,00 euro.

Per ottenere la pensione, i ciechi assoluti devono rispettare i seguenti requisiti sanitari e amministrativi: avere la maggiore età, essere riconosciuti ciechi assoluti, trovarsi in uno stato di bisogno economico con un reddito personale annuo non superiore a 17.920,00 euro, possedere la cittadinanza italiana, e, nel caso di cittadini stranieri, essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza, avere un permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione), e avere una residenza stabile sul territorio nazionale.

La pensione destinata alle persone sorde è una prestazione economica erogata su richiesta a coloro a cui è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino al dodicesimo anno di età) compromettendo il normale apprendimento del linguaggio parlato. Non è concessa in caso di sordità esclusivamente psichica o causata da guerra, lavoro o servizio.
La pensione è assegnata a individui riconosciuti sordi dalla competente Commissione medica, con un’età tra i 18 e i 67 anni e in possesso dei requisiti economici previsti dalla legge. Essa è corrisposta per 13 mensilità a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda ed è soggetta a limiti di reddito personale annuali, fissati a 17.920,00 euro per il 2023. È erogata anche in caso di ricovero in un istituto pubblico che si occupa del sostentamento del soggetto sordo.

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