L’indennità di malattia spetta anche ai pensionati che lavorano, la nuova circolare Inps

Anche i pensionati che hanno un nuovo lavoro hanno diritto a ricevere l’indennità di malattia come forma di tutela alla loro fonte di reddito aggiuntivo: la circolare Inps

Pubblicato: 12 Marzo 2025 11:56

Riccardo Castrichini

Giornalista

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Anche i pensionati che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a ricevere l’indennità di malattia. A specificarlo è stato l’Inps nella sua circolare numero 57 dell’11 marzo 2025. La necessità di chiarimento, così come riferito dall’Istituto, nasce dalle volontà di rispondere ai molti quesiti presentati sul tema. Il ragionamento seguito dall’Inps per esporre le proprie specifiche è molto lineare: i pensionati con un nuovo lavoro dipendente sono tenuti al pagamento dei contributi per la malattie e, dunque, hanno diritto in caso di malattia alla prestazione economica corrispondente.

L’indennità di malattia per i pensionati

La circolare dell’Inps modifica, di fatto, l’orientamento che fin qui era adottato (paragrafo 3 della circolare n. 95 bis del 6 settembre 2006) che, lo si ricorda, negava l’indennità di malattia ai pensionati con un nuovo lavoro dipendente. Nel paragrafo si faceva espresso riferimento al fatto che l’indennità di malattia serva a compensare la perdita di guadagno dovuto a un evento morboso, con “la previsione di mantenimento, sia pure per un limitato periodo di tempo, del diritto alla indennità dopo la cessazione del rapporto di lavoro è da riferirsi soltanto a coloro che si trovano contingentemente privi di occupazione e non godono di erogazioni diverse, presupposti non rinvenibili nel caso di titolari di un trattamento di quiescenza”. Esclusi, dunque, erano i pensionati con un nuovo lavoro dipendente.

Con la circolare dell’11 marzo 2025, invece, si interviene in senso opposto, anche in virtù delle vigenti disposizioni normative che consentono “ai titolari di un trattamento pensionistico di iniziare un nuovo rapporto di lavoro dipendente, sia pure con limitazioni dovute al regime di incumulabilità, assumendo così lo status di pensionato lavoratore”. Ecco dunque che, così come per i lavoratori pensionati non decade l’obbligo di “versamento della contribuzione per malattia”, gli stessi hanno diritto alla malattia retribuita che rimane un onere a carico del datore di lavoro (se previsto dal settore di appartenenza del medesimo e dalla qualifica del lavoratore).

La tutela della fonte di reddito aggiuntivo

Così come specificato dal Direttore Generale dell’Inps Valeria Vittimberga, l’indennità di malattia ai pensionati che hanno un nuovo rapporto di lavoro dipendente, rappresenta una tutela alla “fonte di reddito aggiuntiva connessa alla nuova attività lavorativa” del pensionato. Viene infatti ricordato che “la funzione dell’indennità di malattia” è “compensare la perdita di guadagno” anche nei casi in cui si continua “a percepire il trattamento pensionistico”.

“Resta fermo – aggiunge Vittimberga – che  nel caso di percezione dell’indennità di malattia e di un trattamento pensionistico incumulabile con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità specificatamente previsto per questi ultimi, considerato che l’indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione”.

E ancora: “L’incompatibilità opera anche tra la pensione di inabilità e l’indennità di malattia (paragrafo 3 della citata circolare n. 95 bis/2006). Peraltro, considerando che la pensione di inabilità di cui agli articoli 2 della legge n. 222/1984 e 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è incompatibile con qualunque attività lavorativa e con i trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione, si specifica che, in caso di svolgimento di un’attività lavorativa, la pensione viene revocata.In tale ipotesi l’interessato perde, infatti, lo status di pensionato, acquisendo quello di lavoratore”.

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