Pioggia di avvisi bonari in arrivo: l’INPS ha annunciato e intrapreso tutta una serie di verifiche a maggio che interesseranno le posizioni contributive di diversi soggetti, i quali risultano in debito con l’Istituto.
Gli avvisi bonari con rate in scadenza inviati dall’INPS
Con il messaggio numero 1619 del 04 maggio 2023, l’INPS ha comunicato che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza febbraio, maggio, agosto e novembre 2022 nonché febbraio 2023 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti.
Nei casi in cui risultino delle somme non ancora corrisposte all’Istituto, quindi, gli avvisi bonari verranno messi a disposizione del contribuente – e quindi saranno consultabili – all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” (cfr. il messaggio n. 5769/2012).
La procedura di consultazione e presa visione, in questo caso, può essere ultimata online collegandosi al “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.
Contestualmente, tuttavia, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e agli intermediari – commercialisti o consulenti del lavoro – che abbiano fornito, tramite il Cassetto previdenziale, il proprio indirizzo di posta elettronica.
Può capitare, tuttavia, che il contribuente destinatario dell’avviso bonario abbia già provveduto a regolarizzare la propria posizione. Oppure ancora è possibile che l’avviso INPS faccia riferimento a un debito regolarmente saldato. Che fare allora in questi casi?
Ebbene, qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > Sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”.
Lo stesso servizio, ovviamente, sarà messo a disposizione dell’intermediario che ha accesso ai servizi INPS dietro apposita delega.
In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.
Come richiedere l’annullamento di un avviso bonario INPS
A partire dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione delle somme dovute all’INPS, anche dopo accertamenti degli uffici, avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito, immediatamente esecutivo e che sostituisce la cartella di pagamento. Questo vale sia per artigiani e commercianti, sia per la generalità dei contribuenti.
Nell’avviso sono inclusi i compensi riconosciuti all’agente della riscossione, cui pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica da parte dell’Istituto. Per il pagamento si può utilizzare il bollettino RAV prestampato e allegato all’avviso di addebito.
La notifica al contribuente avviene tramite posta elettronica certificata (PEC) o in alternativa attraverso l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno. L’avviso di addebito può anche essere notificato da messi comunali o da agenti di Polizia municipale.
È possibile procedere con la consultazione degli avvisi bonari, ma è anche a disposizione del contribuente responsabile dell’adempimento contributivo (o del suo delegato o intermediario autorizzato) il servizio di sospensione o annullamento totale o parziale dell’avviso di addebito.
La domanda di sospensione o di annullamento dell’avviso di addebito deve essere trasmessa online all’INPS, attraverso il servizio dedicato. Lo stesso servizio consente anche la visualizzazione dello stato della domanda e delle eventuali comunicazioni inserite dalla sede INPS competente. L’adozione dei provvedimenti avverrà nel rispetto del principio di autotutela.
Sanzioni e oneri
Procedere con la regolarizzazione della propria posizione contributiva in questi casi è importante perché più passa il tempo e più aumentano gli oneri e gli interessi a carico del contribuente responsabile dell’adempimento.
I pagamenti effettuati entro 60 giorni dalla notifica, infatti, prevedono un onere del 3% sulle somme riscosse. Superati i 60 giorni, gli oneri aumentano al 6% e all’importo dovuto vanno anche aggiunte le ulteriori somme previste dalla legge.
Entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito, il contribuente può comunque presentare ricorso al giudice del lavoro secondo le modalità indicate in avviso nella sezione “Comunicazioni dell’INPS”. Al verificarsi di questi eventi, il giudice del lavoro può sospendere l’esecuzione dell’avviso di addebito. Il ricorrente dovrà, quindi, notificare il provvedimento di sospensione al competente agente della riscossione.
Nei casi previsti dalla legge, l’avviso di addebito può essere pagato a rate, presentando apposita richiesta all’agente della riscossione.
Attenzione: i messaggi Inps vengono recapitati sempre tramite i canali ufficiali, attenti quindi alle false mail svuota conto – qui ve ne abbiamo segnalata una – mentre qui qui alcuni tentativi di truffa sventati e segnalati dall’Istituto.