Risoluzione e rescissione di un contratto, quali sono le differenze tra i due istituti

Spesso usati come sinonimi, sono istituti giuridici ben diversi: il primo riguarda l'esecuzione dell'accordo, il secondo la sua formazione

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Manuela Margilio

Content Specialist in diritto, fisco e immobilare

Esperta di diritto, sul web collabora con diverse riviste occupandosi del settore immobiliare e fiscale.

Risoluzione e rescissione sono due termini comunemente utilizzati per fare riferimento allo scioglimento di un contratto. Si tratta di due concetti che, pur se apparentemente simili e utilizzati spesso come sinonimi, fanno riferimento a situazioni giuridicamente differenti.

La risoluzione è un istituto giuridico del quale ci si può avvalere per poter interrompere il rapporto contrattuale nei casi in cui la prestazione per volontà o impossibilità di una delle parti non è stata eseguita. La causa di un contratto a titolo oneroso risiede nello scambio tra le prestazioni. La prestazione di ciascuna parte trova giustificazione nella prestazione dell’altra. Se una viene meno è lecito sciogliere il contratto.

Con la rescissione invece lo scioglimento del contratto avviene se le prestazioni definite in fase di conclusione dell’atto sono chiaramente sproporzionate da un punto di vista economico.

Per sgomberare il campo da possibili dubbi e incertezze in questo articolo spiegheremo nel dettaglio, quale sia il diverso ambito di applicazione dell’uno e dell’altro istituto.

Che cos’è la risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è una modalità di scioglimento dell’atto che può verificarsi in presenza di tre situazioni particolari:

In tutte le situazioni sopra descritte lo scambio delle prestazioni non può compiersi ed è lecita la risoluzione del contratto.

La risoluzione può essere, come meglio vedremo, giudiziale o stragiudiziale ma in ogni caso si compie solo su iniziativa della parte interessata.

Inadempimento contrattuale

Per poter invocare la risoluzione del contratto, sia essa giudiziale o stragiudiziale, è necessario che sussista l’inadempimento della controparte. Quest’ultima deve cioè non aver eseguito del tutto la prestazione nel termine convenuto oppure deve averla eseguita in modo inesatto, ovvero non conforme a quelle che sono le clausole contenute nel contratto stesso. L’inesattezza può riguardare ad esempio il luogo, il modo, il tempo in cui la prestazione doveva essere eseguita. Si vende una casa che non presenta le caratteristiche pattuite. Si consegna la merce o si eseguono i lavori di ristrutturazione con ritardi rispetto alle tempistiche oggetto di accordo. Si evidenzia che il ritardo non necessariamente si traduce in un inadempimento definitivo.

L’inadempimento ad ogni modo non basta per poter chiedere la risoluzione del contratto. L’inadempimento deve essere, ai sensi dell’articolo 1455 codice civile, di non scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra parte. Questo vuol dire che deve essere tale da non giustificare l’esecuzione della prestazione della controparte. Se dunque di poca importanza, ad esempio perché la parte ha adempiuto correttamente anche se con ritardo, l’altra non è legittimata a chiedere la risoluzione del contratto e a rifiutare la sua prestazione. Potrà richiedere il risarcimento del danno subito.
In mancanza di criteri di legge, sarà il giudice a stabilire quando l’inadempimento può ritenersi di non scarsa importanza.

Impossibilità della prestazione

Un altro motivo che giustifica la risoluzione contrattuale è l’impossibilità di eseguire la prestazione. Il tetto della casa che si deve vendere è stato distrutto da un violento e imprevedibile nubifragio. Non è pertanto possibile consegnare l’immobile per il perimento dello stesso dovuto ad una causa non imputabile al venditore. L’impossibilità della prestazione libera il debitore e legittima lo scioglimento del contratto.

Eccessiva onerosità sopravvenuta

Una terza ragione per domandare la risoluzione del contratto sussiste quando la prestazione di una parte diventi eccessivamente onerosa rispetto alla prestazione dell’altra. Dopo la conclusione del contratto possono sopraggiungere avvenimenti straordinari o imprevedibili per effetto dei quali la prestazione di una delle parti diventi troppo onerosa rispetto a quella dell’altra.

Risoluzione giudiziale e stragiudiziale

Esaminate le ragioni che possono consentire per il nostro ordinamento la risoluzione del contratto, dobbiamo ancora fare una distinzione. La risoluzione per inadempimento può essere giudiziale o stragiudiziale.

Risoluzione giudiziale

È tale la risoluzione che viene domandata dinnanzi al Giudice dalla parte adempiente la quale potrà:

Risoluzione extragiudiziale

Si fa riferimento in questo caso alle fattispecie previste dal codice civile in presenza delle quali non è necessario, per invocare lo scioglimento del contratto, rivolgersi al Giudice.
Si tratta della:

La parte adempiente può intimare per iscritto all’altra parte di adempiere entro un dato termine non inferiore ai 15 giorni scaduto il quale il contratto si intenderà senz’altro risolto (risoluzione di diritto).

La clausola risolutiva espressa è una clausola inserita direttamente nel contratto con la quale le parti possono, fin dall’origine, concordare che, se una di esse sarà inadempiente, il contratto si risolverà di diritto. La parte interessata dovrà formalmente dichiarare che intende avvalersi della clausola.

Infine il contratto è risolto di diritto se, per la prestazione era stato fissato un termine di scadenza definito espressamente come essenziale. Talvolta è la stessa legge ad attribuire carattere essenziale ad un termine.

Rescissione del contratto

Come abbiamo potuto vedere finora, la risoluzione presuppone un difetto funzionale del contratto, un’anomalia cioè che attiene alla fase di esecuzione dello stesso. Viene meno, nonostante la presenza di un contratto perfettamente valido, la corrispettività delle prestazioni; una parte sola può dirsi adempiente o disposta ad adempiere. L’altra, per volontà o impossibilità, non adempie la prestazione dovuta.
Quando parliamo di rescissione dobbiamo fare riferimento alla fase di formazione dell’accordo. Si esaminano cioè le caratteristiche stesse delle prestazioni oggetto del contratto.

La rescissione può essere di due tipi:

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