Ultimamente si parla tanto di smart working come modalità di lavoro al di fuori dei locali aziendali, ma esiste ancora una vera e propria forma di lavoro che si può svolgere al proprio domicilio per conto di uno o più committenti.
Spesso viene usata per lavorazioni di assemblaggio o confezionamento soprattutto in certi periodi dell’anno come ad esempio nei mesi che precedono il Natale o per lavorazioni che non sentono la stagionalità o non sono legate a eventi particolari, ma che richiedono la finitura dei prodotti da mani esperte.
Indice
Definizione
L’art. 1 della L. 877/1973 stabilisce che è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
Il committente che ha necessità di esternalizzare alcune attività può pertanto utilizzare contratti di lavoro subordinato a domicilio e i lavoratori dovranno rispettare le direttive impartite al fine di eseguire una parte o l’intera lavorazione del prodotto.
Il lavoro a domicilio può non richiedere un alto livello di specializzazione e l‘uso di macchinari o attrezzature sofisticate.
Non possono essere oggetto di lavoro a domicilio le attività che comportino l’uso di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute e la sicurezza del lavoratore.
Divieti
Non è ammesso il ricorso al lavoro a domicilio entro un anno dal licenziamento o sospensione messi in atto dalle società interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione.
I committenti non possono inoltre avvalersi di mediatori o intermediari, pena il riconoscimento di questi alle proprie dipendenze.
La prestazione lavorativa non deve essere effettuata in luoghi di pertinenza del committente, anche se per l’uso del locale il lavoratore corrispondesse un compenso.
Modalità di gestione del rapporto di lavoro
I lavoratori a domicilio devono iscriversi presso i Centri per l’impiego in un registro dei lavoratori a domicilio e sono soggetti alla comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro (COB).
Essendo lavoratori subordinati dovranno essere inseriti nel Libro Unico del Lavoro indicando oltre alle informazioni previste per la generalità dei dipendenti anche la data e ora di riconsegna del lavoro, la descrizione, la quantità e la qualità del lavoro eseguito.
Se si ravvisano gli elementi qui indicati, il rapporto di lavoro a domicilio è disconosciuto come subordinato e viene riconosciuto come lavoro autonomo:
- chi esegue i lavori è una ditta iscritta all’Albo provinciale delle imprese artigiane;
- viene emessa fattura per il lavoro svolto;
- non è prevista una data definita per la consegna del prodotto;
- il lavoro viene eseguito con macchinari propri;
- sussiste il c.d. rischio di impresa e l’oggetto della prestazione è il risultato.
Trattamento economico
Il compenso è basato sulle cosiddette tariffe di cottimo pieno determinate dai contratti collettivi di categoria o in mancanza fissate da una apposita Commissione a livello regionale.
La contrattazione collettiva prevede generalmente anche delle maggiorazioni sulla retribuzione in riferimento alla mensilità aggiuntiva, ferie, festività e TFR nonché per lavoro notturno o rimborso spese.
Trattamento previdenziale
I contributi a carico del committente e del lavoratore sono gli stessi in vigore per la generalità dei lavoratori e l’importo viene calcolato sull’intero compenso corrisposto.
Tutti i periodi di lavoro a domicilio sono validi ai fini pensionistici.
I lavoratori a domicilio hanno diritto alle prestazioni previdenziali al pari degli altri lavoratori subordinati.
Per quanto riguarda l’indennità di malattia, se l’evento interviene nel corso di una commessa, tale indennità è pagata dal committente.
Se, invece, interviene nel periodo fra la data di riconsegna e la data di nuova consegna è l’INPS a erogare direttamente l’importo.
In caso di maternità, l’indennità è corrisposta per l’80% del salario medio contrattuale giornaliero a condizione che all’inizio del congedo la lavoratrice/lavoratore riconsegni al committente le merci e il lavoro affidati anche se non ultimato.
Il congedo matrimoniale è a carico dell’Istituto previdenziale per i primi sette giorni.
Dal 1° gennaio 2022 anche i lavoratori a domicilio possono usufruire dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria o assegno FIS in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Infine, per quanto riguarda la disoccupazione, si sottolinea che la Naspi non è riconosciuta per i periodi di inattività fra una commessa e un’altra rispetto allo stesso committente.
Le informazioni hanno carattere generale e sono in riferimento al settore privato. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.