Come funzionano gli straordinari e come vengono pagati

Il lavoro straordinario è quello prestato fuori dal normale orario di lavoro. I criteri di pagamento

Pubblicato: 12 Agosto 2019 12:50Aggiornato: 10 maggio 2024 11:39

Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Quando si parla di orario di lavoro, una tra le prime domande che un dipendente si pone – specie quando si appresta a cominciare in una nuova azienda – è quale trattamento la stessa prevede in merito agli straordinari.

Innanzitutto è bene specificare che, per lavoro straordinario, si intendono le ore lavorate dopo il normale orario di lavoro. Così infatti si legge nel Decreto Legislativo n.66 dell’8 aprile 2003: “Il lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro così come definito all’articolo 3 del presente decreto”.

Articolo che recita: “L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali”. E ancora: “I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno”.

Ma come funzionano gli straordinari di lavoro? E, soprattutto, come vengono pagati? Di seguito tutte le informazioni utili per capire come un’azienda deve applicarli al contratto di lavoro e con quali regole.

Straordinari di lavoro: cosa dice la Legge

A disciplinare il lavoro straordinario è, per l’appunto, il D.Lgs. 66/2003. Il testo, nei suoi articoli 4 e 5, entra nel dettaglio della durata massima dell’orario di lavoro e delle modalità con cui gli straordinari si devono svolgere.

Nello specifico, l’articolo 4 stabilisce che i contratti collettivi di lavoro decidano la durata massima settimanale dell’orario di lavoro e che questa in ogni caso non possa superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

La durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, ma i contratti collettivi di lavoro possono elevare tale limite fino a sei o dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti.

Se si superano le 48 ore settimanali di lavoro, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, le imprese con più di dieci dipendenti sono tenute a informare, alla scadenza del periodo di riferimento, la Direzione Provinciale del Lavoro (settore Ispezione del Lavoro competente per territorio) secondo le modalità e i termini stabiliti dal contratto collettivo.

L’articolo 5, poi, entra ancor più nel merito del lavoro straordinario. E stabilisce che: il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto e – in difetto di disciplina collettiva applicabile – il ricorso al medesimo è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.

Lavoro straordinario: quando è consentito e come viene retribuito

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, lo straordinario in caso di lavoro subordinato – previo accordo tra azienda e lavoratore – è ammesso nei seguenti casi:

Ovviamente, il pagamento degli straordinari prevede una maggiorazione rispetto al pagamento delle normali ore lavorative. S

econdo il Decreto Legislativo sopra citato, infatti, il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. Contratti, questi, che possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.

Esempi, gli straordinari nel commercio e nell’industria metalmeccanica

Per capire in concreto come funziona la disciplina degli straordinari, andiamo a vedere cosa dicono in materia alcuni dei più noti contratti collettivi. Lo straordinario nel Ccnl del commercio, ad esempio, prevede le seguenti maggiorazioni:

Diversi sono gli straordinari dei metalmeccanici, per i quali le ore di lavoro extra consentite dalla legge sono fissate in 2 al giorno e in 8 la settimana, tenuto conto del limite annuo pari a 200 ore per lavoratore (250 per le aziende fino a 200 dipendenti).

La maggiorazione è del 25% per le prime due ore di lavoro straordinario, del 30% per le ore successive, ma i compensi salgono in caso di straordinario festivo o notturno. Ovviamente le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, sono da versarsi oltre alla normale retribuzione.

È infine bene ricordare che il contratto collettivo dei metalmeccanici “nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo”.

Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.

Inoltre nel testo del Ccnl metalmeccanici si trova scritto che:

Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione.

Cosa fare se l’azienda non paga gli straordinari

Il caso purtroppo non è così infrequente. Dopo aver ricevuto la busta paga, il dipendente o la dipendente scopre che non sono stati conteggiati gli straordinari, pur in una situazione in cui non è stato concordato un accumulo di ore compensative.

Anzitutto, si potrebbe cercare un confronto amichevole, cordiale e informale con il datore di lavoro, al fine di chiedere chiarimenti (e magari scoprendo che il versamento è soltanto posticipato di una mensilità). Qualora ciò non dovesse bastare, sarà opportuno fare una formale richiesta di pagamento delle ore di straordinario tramite lettera di sollecito. L’utilizzo della classica raccomandata A/R o della PEC è opportuno.

Se anche questo strumento non si rivelasse utile ad ottenere il dovuto, il lavoratore o la lavoratrice dovrà, alternativamente, rivolgersi ad un sindacato, contattare l’Ispettorato del lavoro oppure chiedere il supporto di un legale che invierà una lettera diffida.

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