L’Inps ha aggiornato le regole che disciplinano il riconoscimento dell’indennità di malattia, chiarendo come e quando scatta per quelle prestazioni sanitarie che, pur non configurandosi come un tradizionale ricovero ospedaliero, impediscono comunque al lavoratore di svolgere la propria attività. Il trattamento previsto per il ricovero ospedaliero è stato così esteso a diverse tipologie di cure, come day hospital, day surgery, prestazioni ambulatoriali complesse, permanenze in Rsa per motivi sanitari, hospice e osservazione breve in pronto soccorso.
Un aggiornamento atteso da tempo, che recepisce i nuovi modelli organizzativi del Servizio sanitario nazionale e garantisce una maggiore uniformità di tutela ai lavoratori.
Indice
Come richiedere l’indennità di malattia
Per ottenere l’indennità è fondamentale che venga trasmessa correttamente all’Inps la documentazione sanitaria prevista.
Nel caso di malattia comune (curata a casa) è necessario il certificato telematico di malattia rilasciato dal medico curante o dalla struttura sanitaria competente. Quando invece la prestazione è equiparata a un ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà essere in possesso dell’attestazione di ricovero o del certificato di dimissione rilasciato dalla struttura sanitaria, contenente la diagnosi e tutti gli elementi richiesti dalla normativa.
La trasmissione deve avvenire attraverso i canali telematici Inps, affinché possa essere riconosciuta la prestazione economica.
Quanto spetta di indennità
L’importo dell’indennità di malattia continua a seguire le regole ordinarie quando non c’è il ricovero. Quindi:
- dal 4° al 21° giorno di assenza l’Inps riconosce il 50% della retribuzione media giornaliera;
- dal 21° al 180° giorno la percentuale sale al 66,66%.
I primi tre giorni rappresentano il cosiddetto periodo di carenza e sono generalmente a carico del datore di lavoro, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato.
Quando però le giornate sono equiparate a ricovero ospedaliero, entra in gioco una disciplina diversa: per i lavoratori che non hanno familiari fiscalmente a carico, l’indennità viene ridotta ai 2/5 dell’importo ordinario durante i giorni di degenza.
La riduzione non si applica invece al giorno delle dimissioni, che viene sempre indennizzato in misura piena. Mantengono inoltre il trattamento integrale i lavoratori con familiari a carico e, alla luce dei chiarimenti già forniti dall’Inps, anche coloro che percepiscono l’Assegno unico con persone fiscalmente a carico.
Day hospital e prestazioni ambulatoriali: quando valgono come ricovero
Come chiarito dall’Inps, dal 16 giugno in poi, tutte quelle attività sanitarie che, per complessità organizzativa o terapeutica, impediscono di svolgere la normale attività lavorativa nella giornata di accesso alla struttura, devono essere considerate come day hospital e quindi seguire il regime economico del ricovero.
Tra queste rientrano:
- il day service ambulatoriale (Dsa);
- la day surgery;
- la macro attività ambulatoriale complessa (Mac);
- la bassa intensità chirurgica (Bic);
- il pacchetto ambulatoriale complesso (Pac);
- i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdt).
Anche le Rsa, se utilizzate per motivi sanitari e gli hospice, sono equiparati al ricovero ospedaliero, e lo stesso vale per i ricoveri nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc), nelle strutture psichiatriche residenziali accreditate dal Servizio sanitario nazionale, nelle unità di riabilitazione intensiva ed estensiva e nei centri previsti dall’articolo 26 della legge n. 833 del 1978, purché in regime residenziale.
Infine, l’osservazione breve intensiva (Obi) e la degenza breve (Db), pur essendo collocate nell’ambito del pronto soccorso, vengono considerate a tutti gli effetti ricovero ospedaliero, anche quando la permanenza dura alcuni giorni. La stessa equiparazione viene riconosciuta alle prestazioni particolarmente complesse erogate in day service presso le case della comunità, o nelle comunità terapeutiche e centri per i disturbi alimentari.
In quest’ultimo caso però devono essere strutture dedicate alle dipendenze patologiche che rientrano nel regime del ricovero perché operano con finalità sanitarie e dispongono di un medico responsabile, di una cartella clinica, di un Piano terapeutico individuale (e quindi anche queste accreditate dal servizio sanitario nazionale).
Diverso il caso delle strutture prive di accreditamento sanitario o con prevalente funzione socio-educativa. In queste situazioni la permanenza viene equiparata alla malattia comune e richiede il certificato medico, con il conseguente obbligo di rispettare le fasce di reperibilità anche presso la struttura ospitante.
Quando questi requisiti mancano, la permanenza viene assimilata alla malattia comune.