Al colloquio di lavoro ci possono chiedere il requisito della bella presenza? In questi casi sì

Negli annunci rivolti a chi cerca occupazione, spesso si legge il requisito della bella presenza, ma quando si può indicare senza rischiare sanzioni dell'Ispettorato del Lavoro?

Pubblicato: 7 Dicembre 2024 16:00

Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Gli annunci di lavoro rappresentano uno dei principali canali per trovare occupazione. Oggi, nell’era digitale, è più facile consultarli sul web, tramite il proprio pc o smartphone, invece che leggerli sui giornali o sulle vetrine delle agenzie per il lavoro. Le offerte contenute negli annunci delineano un quadro più o meno preciso della persona ricercata, descrivendo una serie di requisiti caratteriali, formativi e professionali, ritenuti necessari per lavorare in modo proficuo.

Non di rado – tra questi – capita di trovare anche il requisito della bella presenza. In un’odierna società in cui l’immagine di una persona è frequentemente messa in risalto – basti pensare ai profili Instagram o Facebook – davvero è sempre lecito o legale inserire l’aspetto estetico, nella lista delle precondizioni per lavorare?

Vediamo insieme come stanno le cose e cerchiamo di capire se e quando un annuncio di lavoro deve ritenersi, sotto questi aspetti, conforme alla legge. C’è infatti chi potrebbe chiedersi se il fattore bella presenza non sia, in verità, discriminatorio o lesivo del principio costituzionale di uguaglianza. Ecco cosa sapere.

Annunci e offerte di lavoro, le fonti normative di riferimento

Nelle offerte pubblicate troviamo una serie di informazioni che non mancano mai – o che non dovrebbero mancare mai. Ci riferiamo al tipo di contratto – ad es. a tempo parziale o a tempo indeterminato – alla durata dell’orario di lavoro, allo stipendio previsto (dato imposto da una direttiva UE) e – ovviamente – al ruolo offerto e alle mansioni. Solitamente, ma non sempre, troviamo anche informazioni precise sulla formazione e/0 esperienza richieste o sulla presenza di eventuali benefit.

Come accennato in apertura, non capita raramente di trovare anche annunci che richiedono espressamente la bella presenza, ossia un aspetto gradevole alla vista e in grado di attirare l’attenzione o suscitare l’apprezzamento di chi osserva, ad es. un cliente, un fornitore o un semplice passante.

In proposito spicca quanto previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna del 2006, ma soprattutto quanto nel decreto legislativo n. 276 del 2003, recante regole in tema di occupazione e mercato del lavoro. Il suo articolo 10 in particolare ci aiuta a capire se e a quali condizioni è effettivamente legale – e quindi non discriminatorio – inserire il requisito della bella presenza.

Alle agenzie per il lavoro e a tutti i soggetti che si occupano della ricerca di nuovo personale, per legge è vietato selezionare i futuri assunti in base ad una serie di elementi riguardanti la sfera personale o strettamente intima dell’individuo. Ci riferiamo quindi ad es. all’affiliazione politica, all’origine etnica o alla nazionalità.

Quindi, in linea generale, inserire “bella presenza” in un annuncio o offerta di lavoro potrebbe essere considerato una discriminazione implicita, in quanto questo comporta una preferenza fondata su criteri non oggettivi – come appunto l’aspetto fisico – e capaci di escludere alcune persone.

L’eccezione alla regola generale di legge

Tuttavia, e questo è molto importante per capire se è legale il requisito della bella presenza, l’elemento strettamente riguardante la persona che cerca lavoro, e per quanto qui interessa il suo aspetto fisico o la sua presenza, può essere valutato ai fini di una possibile assunzione se:

si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa.

Lo indica il citato art. 10 del d. lgs. n. 276: se è del tutto evidente che non si può discriminare chi cerca lavoro per motivi legati al colore della pelle o al sesso, al contempo si può però selezionare una persona che abbia caratteristiche personali particolarmente apprezzate, ideali o comunque adatte a ricoprire una specifica posizione.

Non a caso, la legge indica che i requisiti richiesti nei colloqui o nelle offerte di lavoro siano sempre strettamente legati alla mansione da svolgere. Per esempio, per ruoli pubblici o che prevedono il contatto con il pubblico (attori, modelli, venditori, hostess ecc.), l’aspetto fisico può essere rilevante, ma per un classico lavoro d’ufficio o di backoffice difficilmente può esserlo.

Sarà così possibile – e assolutamente legale – voler una persona di bell’aspetto come testimonial di bellezza per un famosa marca, oppure come hostess in una fiera dell’automobile. Il punto è che questo requisito deve essere strumentale o utile allo svolgimento dell’attività lavorativa richiesta – e contribuire tangibilmente al profitto del datore di lavoro. Chiaramente, una venditrice di bell’aspetto potrà avere più chance di attirare persone e trasformarle in clienti. Al contempo all’inaugurazione di una gioielleria o altro negozio di lusso, avere una modella addetta all’accoglienza potrà influire sul positivo impatto iniziale dell’attività.

Un esempio di annuncio discriminatorio e come correggerlo

A questo punto, per capire meglio, vediamo insieme un’offerta di lavoro che potrebbe essere considerata lesiva del principio costituzionale di uguaglianza:

Cercasi segretaria per studio legale. Richiesta bella presenza, età massima 30 anni, aspetto curato. Inviare foto insieme al CV.”

L’annuncio è discriminatorio per 4 motivi:

Vediamo allora come l’annuncio potrebbe essere strutturato, per evitare possibili contestazioni:

Cercasi segretario/a per studio legale. Richiesta esperienza nella gestione di appuntamenti, capacità organizzative, buone doti relazionali e un aspetto curato, con abbigliamento professionale. Preferibile conoscenza del pacchetto Office e fluente uso del telefono.

Questa offerta è assolutamente conforme alla legge perché si limita a dettagliare i requisiti oggettivi e professionali, che deve avere una persona addetta alle attività di segreteria. L’aspetto curato non ha a che vedere con l’aspetto fisico, perché si riferisce al grado di ordine e pulizia di chi si presenta a lavorare.

Come tutelarsi e un consiglio finale

Veniamo alle contromosse in caso di pubblicazione di un’offerta di lavoro discriminatoria. Se un candidato, o una candidata ritiene che un annuncio vìoli la legge per i motivi che abbiamo detto sopra, sarà certamente possibile fare una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro. Quest’ultimo potrà adottare un provvedimento sanzionatorio nei confronti di chi ha pubblicato l’offerta illegale, e in particolare emettere una multa anche molto salata.

Concludendo, per evitare possibili situazioni ambigue o contestazioni di persone in cerca di occupazione, invece di utilizzare un termine soggettivo come “bella presenza”, nell’annuncio di lavoro è preferibile indicare l’efficace CV ricercato e le qualità rilevanti, come l’aspetto curato e ordinato, oppure la capacità di relazionarsi con i clienti.

In ogni caso, il datore di lavoro farà bene a essere il più chiaro possibile: per evitare malintesi e possibili grattacapi, molto spesso basta soltanto un po’ più di attenzione in più.

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