Un contratto senza firma diventa a tempo indeterminato automaticamente, la sentenza

Un contratto a termine non firmato prima dell'inizio diventa automaticamente a tempo indeterminato: la sentenza del Tribunale di Roma

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Nel diritto del lavoro italiano esiste una regola fondamentale che spesso viene data per scontata, ma che in realtà è decisiva. Il rapporto di lavoro subordinato nasce, per sua natura, a tempo indeterminato. Il contratto a termine rappresenta invece un’eccezione e, proprio per questo, la legge lo sottopone a condizioni rigorose e ben precise.

Il tribunale di Roma con la sentenza 1643/2026 ha ribadito con chiarezza questo principio, evidenziando quali sono le conseguenze quando tali requisiti non vengono rispettati. In particolare, il giudice ha affermato che la mancanza di un contratto scritto e firmato — prima dell’inizio dell’attività lavorativa — comporta automaticamente la trasformazione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato, sin dal primo giorno.

Vediamo allora la pronuncia capitolina nei suoi aspetti chiave e capiamo perché è di grande utilità per aziende e dipendenti.

Il caso del contratto senza la firma al Tribunale di Roma

La decisione nasce da una vicenda che evidenzia bene la portata pratica dell’appena citato principio. Un lavoratore era stato assunto per attività di movimentazione merci in magazzino e l’azienda datrice aveva regolarmente comunicato l’assunzione tramite modello UniLav, indicando anche una data di scadenza del rapporto.

Tuttavia, nel corso di una successiva disputa giudiziaria è emerso un elemento decisivo: l’assenza di un contratto scritto firmato dal dipendente assunto. Proprio su questo punto si è concentrata la contestazione, con la richiesta al giudice di riconoscere il rapporto come a tempo indeterminato fin dall’inizio.

La situazione si è peraltro ulteriormente complicata quando, durante un periodo di assenza per infortunio, il lavoratore ha ricevuto una comunicazione solo verbale di cessazione del rapporto, poi formalizzata a livello amministrativo. Anche questo aspetto ha contribuito a evidenziare l’assenza di una valida regolamentazione scritta del rapporto.

Il giudice capitolino ha così colto l’occasione per ribadire che lo svolgimento di una prestazione lavorativa dimostra che il rapporto esiste, ma non prova affatto che il lavoratore abbia accettato una durata limitata. E, senza una forma scritta valida, il termine non può essere considerato efficace.

Il contratto a termine deve essere scritto e non basta la parola

L’art. 19 del d. lgs. n. 81/2015, attuativo del Jobs Act, non lascia spazio a dubbi. Il contratto a tempo determinato deve essere redatto in forma scritta, salvo il caso di rapporti di durata inferiore a 12 giorni. Nel testo normativo si legge infatti che:

l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto.

Non è un semplice requisito formale. In gergo la forma scritta è richiesta ad substantiam, ossia è necessaria per l’esistenza stessa della clausola che stabilisce la durata del rapporto. In pratica, senza un documento scritto il termine non è solo difficile da dimostrare, ma è come se non esistesse.

Di conseguenza, un accordo verbale — anche se chiaro tra le parti — non ha alcun valore per limitare nel tempo il rapporto lavorativo. Se ad esempio un’azienda e un lavoratore si accordano a voce per un contratto di 6 mesi, la legge considera comunque quel rapporto come a tempo indeterminato.

Quando va firmato il contratto: il tempo è decisivo

Un altro aspetto interessante, ma spesso sottovalutato nella pratica, riguarda il momento della firma. La sentenza 1643/2026 fuga ogni dubbio: non basta che il contratto esista, deve essere sottoscritto dal lavoratore prima dell’inizio dell’attività lavorativa, oppure al massimo contestualmente.

Ecco allora che anche un ritardo di pochi giorni può cambiare completamente la natura del rapporto. Se il dipendente inizia a lavorare e firma il contratto a termine soltanto successivamente, la clausola di scadenza perde efficacia. Il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dall’inizio con tutte le tutele conseguenti, come la maggiore stabilità del posto, i limiti al licenziamento o l’accesso pieno a tutele come preavviso, ammortizzatori sociali e anzianità di servizio.

In fondo la ragione di considerarlo a tempo indeterminato è molto semplice. L’attività lavorativa dimostra che le parti hanno certamente voluto instaurare un rapporto, ma non prova che il lavoratore abbia accettato una durata limitata. Questa accettazione deve risultare chiaramente e preventivamente da un documento scritto e sottoscritto.

Non solo. In caso di contestazione, l‘onere di dimostrare che tutto sia avvenuto correttamente ricade sul datore che deve essere in grado di esibire il contratto, firmato nei tempi richiesti.

Il modello UniLav non sostituisce il contratto

Un errore piuttosto diffuso tra le aziende è ritenere che la comunicazione obbligatoria di assunzione  — il modello UniLav — possa compensare la mancanza di un contratto scritto. Ebbene, la sentenza romana chiarisce che non è così. L’UniLav ha una funzione esclusivamente amministrativa, perché serve a comunicare agli enti competenti l’avvio del rapporto lavorativo, garantendone la tracciabilità.

Ma si badi bene: è una dichiarazione unilaterale dell’azienda, priva della firma del lavoratore. Logicamente non può essere considerata prova dell’accordo tra le parti, né tantomeno della validità della clausola di durata a tempo determinato.

Semmai il modello potrà avere valore indiziario, ma non è sufficiente a dimostrare che il contratto a termine sia stato correttamente stipulato e che quindi il dipendente vi abbia aderito.

Obblighi di trasparenza e consegna del contratto

Oltre alla firma preventiva, la legge impone anche un obbligo di trasparenza. Infatti una copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.

Nel documento devono essere indicati in modo chiaro tutti gli elementi essenziali, tra cui:

La mancata consegna può comportare sanzioni, ma è soprattutto l’assenza originaria di un contratto scritto e firmato a determinare la conseguenza più rilevante: la stabilizzazione del rapporto.

Che cosa cambia per aziende e datori di lavoro

Con la sentenza 1643/2026 il Tribunale di Roma ha ribadito un principio giurisprudenziale generale: quando il termine è senza validità per mancanza di forma scritta o firma tardiva, la conseguenza è sempre automatica e non sanabile. Il contratto si trasforma in un rapporto a tempo indeterminato.

Non è possibile rimediare successivamente con una firma tardiva, né sostenere che il lavoratore fosse comunque consapevole della durata limitata del rapporto. La legge richiede sempre un consenso espresso, documentato e verificabile.

Così è possibile evitare abusi e tutelare il lavoratore da situazioni di precarietà non formalizzate correttamente. Il contratto a termine non deve mai diventare strumento per aggirare le tutele legali ed economiche previste per il lavoro subordinato stabile.

Concludendo, sono regole che tutti i lavoratori e le aziende dovrebbero conoscere bene, perché basta un dettaglio formale o un ritardo anche di pochi giorni per cambiare completamente la natura del rapporto e le sue conseguenze giuridiche.

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